Corte costituzionale

Ordinanza n. 291/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/05/1989 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge

14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'opera di previdenza a favore

del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e

dell'art. 21, quarto comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210

(Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"), promosso con

ordinanza emessa il 13 giugno 1988 dal Pretore di Firenze nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra Spano' Salvatore e

l'O.P.A.F.S., iscritta al n. 610 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Pretore di Firenze, con ordinanza 13 giugno 1988

(R.O. n. 610 del 1988), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829 e

21, quarto comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210, nella parte in

cui non comprendono nella retribuzione utile per il trattamento di

fine rapporto dei dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato,

l'indennità integrativa speciale;

che, secondo il giudice remittente tali articoli

contrasterebbero con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione in

quanto, essendo ormai i ferrovieri, per effetto della legge n. 210

del 1985, "dipendenti privati di un ente pubblico economico", si

sarebbe venuta a creare un'irragionevole sperequazione fra di essi e

tutti gli altri dipendenti di enti pubblici economici, "per i quali

il trattamento di fine rapporto comprende anche la componente

retributiva legata alle variazioni del costo della vita";

Considerato che l'art. 21, quarto comma, della legge n. 210 del

1985, dispone che, fin quando non sarà disciplinato l'assetto

generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori

dipendenti, per i dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato "rimane

fermo il trattamento in atto";

che tale trattamento, a norma dell'art. 14 della legge n. 829

del 1973, non comprende nella base di calcolo dell'indennità di

buonuscita l'indennità integrativa speciale;

che il permanere, per i dipendenti dell'Ente ferrovie dello

Stato, del trattamento previdenziale e pensionistico precedente

all'emanazione della legge n. 210 del 1985, appare frutto di una

scelta legislativa discrezionale, non irragionevole in relazione

all'esistenza di un assetto contributivo consolidato nel tempo e alla

previsione di una nuova disciplina contestualmente alla riforma

generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori

dipendenti;

che questa Corte, con la sentenza n. 220 del 1988, ha dichiarato

inammissibile (con riferimento alla situazione normativa esistente al

momento), perché vòlta a censurare scelte riservate alla

discrezionalità legislativa, la questione di legittimità

costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della

Costituzione, degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.

1032, così come modificato dall'art. 7, primo comma, della legge 29

aprile 1976, n. 1177 e dalla legge 20 marzo 1980, n. 75, nella parte

in cui escludono l'indennità integrativa speciale dalla base di

calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali;

che, pertanto, anche la questione sollevata dal Pretore di

Firenze appare manifestamente inammissibile, rientrando nella

discrezionalità legislativa l'esclusione dell'indennità integrativa

speciale dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei

dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 14 della legge 14 dicembre

1973, n. 829 (Riforma dell'opera di previdenza a favore del personale

dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e 21, quarto comma,

della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'ente "Ferrovie

dello Stato"), in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della

Costituzione, sollevata dal Pretore di Firenze con l'ordinanza di cui

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:291 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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