Corte costituzionale

Sentenza n. 278/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1995 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del T.U. delle norme

sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e

militari dello Stato) e della legge 23 marzo 1983, n. 78

(Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle

indennità operative del personale militare), promosso con ordinanza

emessa il 30 novembre 1993 dal Tribunale amministrativo regionale per

la Sardegna sui ricorsi riuniti proposti da Sanna Giovanni ed altro

contro l'E.N.P.A.S., iscritta al n. 249 del registro ordinanze 1994 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima

serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice

relatore Cesare Ruperto.

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di due giudizi in cui i ricorrenti, sottufficiali in

quiescenza, avevano richiesto dichiararsi il loro diritto al computo

dell'indennità operativa nell'indennità di buonuscita, il Tribunale

amministrativo regionale per la Sardegna, con unica ordinanza emessa

il 30 novembre 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli

artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del

T.U. delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei

dipendenti civili e militari dello Stato) e della legge 23 marzo

1983, n. 78 (Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187,

relativa alle indennità operative del personale militare), nella

parte in cui non consentono di comprendere l'indennità di servizio

operativo nell'indennità di buonuscita.

Premette il giudice a quo di dover disattendere una decisione del

Consiglio di Stato, richiamata dai ricorrenti, che tale computo

ammette a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 78 del

1983, la quale ha reso pensionabile l'indennità operativa. Argomenta

infatti il remittente che la legge da ultimo citata non avrebbe

sostanzialmente modificato la natura dell'indennità in argomento

rispetto a come risultava già delineata dalla legge 5 maggio 1976,

n. 187 (concernente il riordinamento di indennità ed altri

provvedimenti per le Forze armate). A tale conclusione il t.a.r.

perviene confrontando diverse disposizioni dei due provvedimenti

legislativi, e rileva che anche anteriormente alla legge n. 78 del

1983, l'emolumento in questione era computabile - seppure entro certi

limiti - ai fini pensionistici

ex art. 147 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Inoltre resterebbe sempre insuperabile il dato normativo, su cui

si fonda il diniego di computo opposto dall'amministrazione,

costituito dall'art. 3, secondo comma, del d.P.R. n. 1032 del 1973,

norma che per la determinazione della buonuscita rinvia all'art. 38

dello stesso decreto, il quale, nella tassativa elencazione delle

voci computabili, non comprende l'indennità operativa.

Ciò posto, il Tribunale sottolinea la natura retributiva

dell'indennità, corrisposta, anche se con criteri e misure

differenziate, a tutti i militari perfino non in costanza di

servizio, nonché la circostanza della sua erogazione su tredici

mensilità e la pensionabilità da ultimo riconosciuta.

A riguardo il remittente richiama la sentenza di questa Corte n.

243 del 1993, concernente la declaratoria d'illegittimità delle

norme che non consentivano il computo dell'indennità integrativa

speciale nei trattamenti di fine rapporto del personale statale e

sottolinea l'analogia della situazione in esame sotto il profilo

della difficoltà di ipotizzare una pronuncia additiva.

Infatti, poiché la buonuscita del militare è commisurata

all'ultima retribuzione da questi percepita e poiché l'indennità

operativa varia in aumento o diminuzione nel passaggio da un reparto

ad un altro, può accadere che un soggetto venga trasferito

nell'ultimo periodo di servizio attivo, presso un'unità che comporti

un'indennità operativa diversa da quella fino ad allora percepita,

con il conseguente variare dell'indennità "in relazione a

circostanze casuali e che comunque attengano ad un tempo limitato

rispetto all'intero rapporto di servizio militare".

Nel complesso, quindi, l'esclusione dell'indennità parrebbe in

contrasto con il principio della proporzionalità tra retribuzione,

qualità e quantità del lavoro svolto, nonché con il principio di

parità di trattamento rispetto agli altri dipendenti pubblici ed in

particolare rispetto ai dirigenti che, ex art. 38 del d.P.R. n. 1032

del 1973, si vedono computare l'indennità di funzione percepita

durante il servizio nella liquidazione della buonuscita. Considerato in diritto

1. - Il t.a.r. per la Sardegna dubita della legittimità

costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.

1032 e della legge 23 marzo 1983, n. 78, nella parte in cui non

consentono di comprendere l'indennità operativa nella base di

computo dell'indennità di buonuscita.

Tale esclusione risulterebbe lesiva dei principi di

proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione e della parità di

trattamento in confronto ad altre categorie di pubblici dipendenti,

in particolare dei dirigenti, che vedono includersi l'indennità di

funzione nella base di calcolo dell'indennità in parola. Il

denunciato contrasto risalterebbe ulteriormente a seguito della

sentenza n. 243 del 1993, dichiarativa dell'illegittimità

costituzionale delle norme che non consentono la computabilità

dell'indennità integrativa speciale nella buonuscita.

2. - La questione non è fondata.

Le indennità di impiego operativo disciplinate dalla legge 23

marzo 1983, n. 78, radicalmente modificativa del previgente regime,

si atteggiano, secondo la stessa definizione legislativa, come un

peculiare trattamento economico da porsi in relazione col particolare

status dei militari, quale compenso per il rischio, per i disagi e

per le responsabilità connesse alle diverse situazioni di impiego.

Queste ultime sono valutate, in una molteplicità di previsioni

normative, con riguardo alle specializzazioni ed alle attività dei

militari, e comportano l'erogazione di svariati incrementi

percentuali dell'indennità operativa di base nonché l'eventuale

attribuzione di alcune indennità supplementari.

La citata legge prevede all'art. 2 un'indennità operativa di

base, indistintamente spettante a tutti i militari, contemplando poi

una serie di maggiorazioni percentuali in connessione con

l'espletamento di specifiche e più gravose mansioni. La percezione

continuativa dell'indennità connessa a particolari situazioni

d'impiego per un certo periodo si riflette in termini di incremento

permanente sull'indennità di base (cfr. nota b) alla tabella I

allegata alla legge citata).

Il legislatore, inoltre, ha reso integralmente pensionabile

l'emolumento in parola (art. 18), così completando il processo

avviato con l'art. 147 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

3. - Il giudice a quo dà atto della interpretazione del Consiglio

di Stato, secondo cui l'elencazione degli emolumenti utili al computo

dell'indennità di buonuscita, contenuta nel denunciato art. 38, va

integrata con l'indennità operativa, stante la natura retributiva

acquisita da questa. Tuttavia non ritiene di poter aderire a tale

tesi, considerando insuperabile l'asserita tassatività del dato

normativo testuale. Donde il dubbio di illegittimità costituzionale,

sollevato proprio in ragione della natura retributiva, anche da esso

remittente affermata, dell'indennità medesima.

4. - L'incertezza interpretativa e giurisprudenziale in materia

non consente di discostarsi dalla prospettazione del giudice a quo.

Ma, anche accettando la premessa ermeneutica dalla quale questi

muove, è comunque da escludere che sussista la lamentata lesione

degli evocati parametri costituzionali. Ed invero, come non è

sufficiente addurre la natura retributiva di un trattamento economico

aggiuntivo per ritenere costituzionalmente illegittima la non

pensionabilità, così, reciprocamente, il principio di adeguatezza

della retribuzione non implica che un emolumento in quanto

pensionabile debba essere anche necessariamente incluso nella

buonuscita.

Del tutto particolare è il caso dell'indennità integrativa

speciale, giudicata da questa Corte uno strumento essenziale per

conservare il rapporto di proporzionalità, garantito dall'art. 36,

tra retribuzione e quantità e qualità di lavoro, per cui il

problema della sua inclusione nei trattamenti di fine lavoro si è

posto "in termini diversi rispetto a qualunque altra differenza

normativa inerente alle modalità di determinazione dei trattamenti

stessi (sentenza n. 243/1993).

5. - Se dunque il tema dell'indennità integrativa non può essere

utilmente richiamato a sostegno della prospettazione, neppure è

proponibile un confronto con altra voce retributiva accessoria, qual

è l'indennità di funzione, considerata invece computabile nella

buonuscita dall'art. 38 citato: atteso che la valutazione del

trattamento economico va sempre operata nel suo complesso e non già

isolandone una singola componente.

D'altronde l'indennità di funzione, coerentemente con quanto in

via generale previsto per la dirigenza nel pubblico impiego, è da

ricollegare alla titolarità delle posizioni apicali della gerarchia,

accessibili attraverso una particolare selezione e connotate da

specifiche responsabilità di comando. Laddove l'indennità operativa

viene corrisposta a tutti, con importi diversificati in ragione delle

svariate condizioni d'impiego, e ad essa il legislatore ha comunque

inteso attribuire altri effetti, quale ad esempio la maggiorazione di

un quinto degli anni di servizio utili a pensione. Sicché la prima

delle dette indennità non può essere assunta quale tertium

comparationis per inferire l'illegittimità della mancata inclusione

della seconda - del tutto disomogenea - nel computo della buonuscita.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione

del T.U. delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei

dipendenti civili e militari dello Stato) e della legge 23 marzo

1983, n. 78 (Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187,

relativa alle indennità operative del personale militare),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal

T.A.R. per la Sardegna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1995:278 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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