Al personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica e' attribuito, a decorrere dal 1 settembre 1973, un assegno annuo pensionabile e utile ai fini dell'indennita' di buonuscita, con esclusione di ogni effetto sugli aumenti periodici di stipendio, sullo straordinario e sulla tredicesima mensilita', nelle misure di cui alla tabella allegata. Detto assegno e' sostitutivo degli attuali trattamenti accessori per indennita' di direzione e compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente previsti dalla legge 18 marzo 1958, n. 165, e successive modificazioni, per assegni speciali previsti dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dagli articoli 85 e 87 del regolamento per l'istruzione industriale approvato con regio decreto 3 giugno 1924, n. 969, per compensi speciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 giugno 1946, n. 19, ivi compresi quelli per l'espansione scolastica. A partire dalla suindicata data del 1° settembre 1973, al personale di cui al primo comma del presente articolo non potranno essere corrisposti indennita', compensi, premi, gettoni di presenza, soprassoldi, assegni ed emolumenti comunque denominati a carico del bilancio dello Stato, di contabilita' speciali o di gestioni fuori bilancio, per l'opera svolta quale dipendente dello Stato o in rappresentanza della amministrazione statale, fatta eccezione del compenso per il lavoro straordinario debitamente autorizzato ed effettivamente reso, del trattamento di missione, delle indennita' e degli assegni per il servizio all'estero, dell'indennita' integrativa speciale, dell'aggiunta di famiglia, della tredicesima mensilita', dell'assegno personale di sede e dei compensi ai componenti le commissioni di esami negli istituti e scuole di istruzione elementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica. Con apposito decreto delegato saranno disciplinati i limiti, le misure orarie e le condizioni per l'autorizzazione alla effettuazione di lavoro straordinario per il personale ispettivo e direttivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734))

Testo vigente dal 1 settembre 1973

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Che cosa è cambiato dal 1 settembre 1973

Confronto con la versione in vigore dal 16 agosto 1973 al 1 settembre 1973. 51 parole tolte, 10 parole aggiunte.

Al personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica e' attribuito, a decorrere dal tolto: 1° aggiunto: 1 settembre 1973, un assegno annuo pensionabile e utile ai fini dell'indennita' di buonuscita, … straordinario per il personale ispettivo e direttivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica. tolto: L'ammontare netto dell'indennita' di servizio all'estero, dell'assegno di sede e delle analoghe indennita' ed assegni per il personale in servizio all'estero, comprensivo dell'eventuale aumento o riduzione in relazione alla situazione di famiglia, e' ridotto mensilmente di un importo corrispondente a quello mensile netto dell'assegno pensionabile di cui al presente articolo. aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1973-07-30;477~art12 · fonte del testo

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