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[1]Liquidazione a domanda dei trattamenti pensionistici a favore dei mutilati e degli invalidi

[2]Fuori dai casi previsti dal precedente art. 98, per il riconoscimento del diritto a pensione gli interessati debbono presentare apposita domanda. Il diritto a chiedere la liquidazione della pensione, assegno o indennita' di guerra si prescrive per i militari, dopo trascorsi i cinque anni dall'effettiva cessazione del servizio di guerra comunque avvenuta e, per i civili, trascorsi i cinque anni dal verificarsi degli eventi indicati negli articoli 8 e 9 del presente testo unico. Per i militari di carriera i quali abbiano contratto durante il servizio di guerra o attinente alla guerra una invalidita' debitamente constatata non oltre cinque anni dalla cessazione di detto servizio, il termine di cui al comma precedente decorre dalla data del collocamento a riposo. Il militare che presenti la domanda dopo un anno dal congedo per riforma o dal collocamento a riposo per l'invalidita' di guerra ed il civile che la presenti dopo un anno dalla data dell'evento dannoso, sono ammessi a fruire della pensione o dell'assegno dal primo del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti. Per gli invalidi affetti da parkinsonismo conseguente ad una infermita' che risulti contratta durante il servizio di guerra o attinente alla guerra o, comunque, in occasione di guerra o conseguente ad altre cause di servizio o fatti di guerra, il termine di cui al secondo e terzo comma del presente articolo e' elevato ad anni dieci. Per i minori ed i dementi i termini di cui al presente articolo rimangono sospesi finche' duri l'incapacita' di agire.

Testo in vigore dal 29 gennaio 1979 al 18 maggio 1979

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 106/2008

    Questione infondata
    18 aprile 2008

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, censurato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui «prevede il termine quinquennale di prescrizione per la richiesta del trattamento pensionistico di guerra limitatamente alla ipotesi in cui l'invalidità o la morte derivino da lesioni di arma da fuoco di origine bellica o da esplosione di un ordigno bellico provocata da un minorenne». Invero, premesso che la stessa questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 125 del 1985 - ritenendosi non correttamente evocato, come tertium comparationis , l'art. 5 del d.P.R. n. 1092 del 1973 sulla imprescrittibilità delle pensioni ordinarie in quanto disciplinante fattispecie non omologa - deve ritenersi che le esigenze giustificative della disciplina denunciata - ravvisabili, oltre che nella necessità di un tempestivo accertamento della dipendenza della morte o invalidità da causa di servizio o fatto di guerra, nelle correlazioni ed i nessi, concernenti gli altrettanto indispensabili accertamenti medico-legali dell'evento occorso - non vengono meno neppure avuto riguardo alla sussistenza nella materia della presunzione legale di cui all'art. 8, quarto comma, del d.P.R. n. 915 del 1978, sulla dipendenza da fatto di guerra dell'invalidità o della morte derivate «da lesione da arma da fuoco di origine bellica o da esplosione di un ordigno bellico provocata da un minorenne». Infatti, la predetta presunzione riguarda esclusivamente «la dipendenza da fatto di guerra» per la liquidazione della relativa pensione (o assegno o indennità) in favore dei soggetti civili, mentre la medesima presunzione non opera quanto all'accertamento dei fatti che hanno determinato l'evento stesso, né rispetto alla consistenza oggettiva di quest'ultimo. - Sulle ragioni giustificative della prescrizione triennale della rendita INAIL, vedi, citate, sentenza n. 297/1999; ordinanza n. 356/2000. - Sulle esigenze che giustificano la disciplina del termine quinquennale di prescrizione per le pensioni di guerra, vedi, citate, sentenze nn. 97/1980 e 125/1985. - Sulla differenza ontologica esistente tra pensioni ordinarie e pensioni di guerra, vedi, citate ordinanze nn. 905 e 850/1988.

    Art. 99 Testo unico pensioni di guerra · Art. 3 cost. · Art. 127 Testo unico pensioni di guerra · Art. 5 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 125/1985

    Questione infondata
    2 maggio 1985

    Stante l'esigenza di un tempestivo accertamento della dipendenza della morte o della invalidità da causa di servizio o da fatto di guerra ad opera delle competenti autorità amministrative o sanitarie, trova giustificazione l'art. 99, comma secondo, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (e quindi anche, per la parte che interessa, l'art. 25 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834), a norma del quale il diritto a richiedere la liquidazione della pensione (di guerra) si prescrive trascorsi cinque anni dal servizio di guerra ovvero dagli eventi che ai fatti bellici si riconnettono. Ne consegue che il giusto "tertium comparationis" va ricercato - nella disciplina dei trattamenti ordinari - per fattispecie d'analoga natura, cioè nell'ambito del trattamento privilegiato, per il quale occorrono, come per le pensioni di guerra, tempestivi accertamenti medico-legali. Ma in tale materia l'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non consente la sospensione dei termini nei confronti dei minori o dei dementi come, invece, prescritto, per la pensionistica di guerra), testualmente stabilisce l'inammissibilità della domanda di liquidazione ove "il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione del servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte", sicché appare razionalmente ed incontrovertibilmente garantito nel diritto positivo vigente il processo di omogeneizzazione nella tutela delle pretese pensionistiche. Pertanto, non è fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 99, comma secondo e 116, comma primo (nel testo sostituito dall'art. 25 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834) del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui prevedono un termine quinquennale di prescrizione per la richiesta della pensione di guerra; questione sollevata sotto il profilo della disparità di trattamento tra i titolari di pretese in materia di pensioni di guerra ed i titolari di pretese in materia di pensioni ordinarie per i quali, diversamente dai primi, il diritto al trattamento di quiescenza, diretto o di riversibilità, "non si perde per prescrizione" (art. 5, d.P.R. n. 1092/1973). - S. n. 149/1979.

    Art. 117 Testo unico pensioni di guerra · Art. 3 cost. · Art. 99 Testo unico pensioni di guerra · Art. 116 Testo unico pensioni di guerra

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art99 · fonte del testo

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