[1]Ricorso alla Corte dei conti

[2]((Contro il decreto di decisione sul ricorso gerarchico in materia di pensioni di guerra e' ammesso il ricorso alla Corte dei conti, con salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto a pensione decorrente dalla notifica del provvedimento stesso. Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, tale termine decorre dalla data di consegna dell'atto risultante dall'avviso di ricevimento)). La riscossione dell'indennita' una volta tanto non implica decadenza dal ricorso alla Corte dei conti. Il ricorso, provvisto della sottoscrizione del ricorrente, o di un suo procuratore speciale, o anche del semplice segno di croce vistato dal sindaco, dal segretario comunale o da loro delegati o da un notaio o dal dirigente locale delle rispettive associazioni assistenziali erette in enti morali, e' esente da spese di bollo e, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, deve essere depositato alla segreteria della Corte dei conti o a questa spedito mediante raccomandata. In questo secondo caso, della data di spedizione fa fede il bollo dell'ufficio postale mittente e, qualora questo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata. Nel caso di decesso del ricorrente, il ricorso potra' essere proseguito dagli eredi o anche da uno di essi, nelle stesse forme consentite dal presente articolo, anche per quanto riguarda la delega in calce o a margine per l'avvocato difensore. L'atto di prosecuzione deve essere depositato nella segreteria della Corte dei conti nel termine perentorio di un anno dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione; altrimenti il processo si estingue. Per la prosecuzione del ricorso da parte degli eredi non si applicano le norme della legge tributaria sulle successioni, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e successive modificazioni ed integrazioni. Per l'infermo di mente, al quale non sia stato ancora nominato il legale rappresentante o l'amministratore provvisorio, il ricorso e' validamente sottoscritto dal coniuge o da un figlio maggiorenne o, in loro mancanza, da uno dei genitori, ovvero da chi ne abbia la custodia o comunque l'assista. La persona che validamente sottoscrive il ricorso ai sensi della presente disposizione puo' anche nominare l'avvocato difensore, sia con procura notarile, sia con delega in calce allo stesso ricorso. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1981, N.834 COME MODIFICATO DALLA L. 6 OTTOBRE 1986, N. 656)). Nel ricorso giurisdizionale possono farsi anche deduzioni nuove rispetto a quelle del ricorso gerarchico.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1a

La Corte Costituzionale con sentenza 19-25 giugno 1980, n. 97 (in G.U. 1a s.s. 2/7/1980, n. 1980) ha dichiarato d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale dell'articolo 116 del t.u. approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915.

Testo vigente dal 16 ottobre 1986

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 905/1988

    Questione infondata
    26 luglio 1988

    La disciplina delle pensioni ordinarie civili e militari non può trovare applicazione per le pensioni di guerra, attesa la differenza antologica dei rispettivi trattamenti (Manifesta infondatezza della questione - sotto identico profilo già dichiarata non fondata da Corte Cost. 1985 n. 125 - di legittimità in riferimento agli artt. 3 e 52 Cost. dell'art. 116 d.P.R. 1978 n. 915 come sost. da art. 25 d.P.R. 1981 n. 834 e modif. da art. 17 l. 1986 n. 656, nella parte in cui prevede la prescrittibilità quinquennale del diritto ad ottenere la pensione di guerra, per asserita disparità di trattamento rispetto ad aventi diritto a pensione ordinaria civile o militare).

    Art. 3 cost. · Art. 52 cost. · Art. 2946 c.c. · Art. 116 Testo unico pensioni di guerra

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 ottobre 1986

Confronto con la versione in vigore dal 2 febbraio 1982 al 16 ottobre 1986. 55 parole tolte, 27 parole aggiunte.

Contro tolto: i provvedimenti aggiunto: il decreto di decisione sul ricorso gerarchico in materia di pensioni di guerra e' tolto: sempre: ammesso il ricorso alla Corte dei contitolto: ;aggiunto: , con salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto a pensione decorrente dalla … l'avvocato difensore, sia con procura notarile, sia con delega in calce allo stesso ricorso. tolto: La proposizione del ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti in pendenza di ricorso gerarchico vale rinuncia a quest'ultimo, salvo che esso sia stato deciso in tutto o in parte favorevolmente prima che l'amministrazione abbia ricevuto in comunicazione il ricorso, nel qual caso cessa in tutto o in parte la materia del contendere aggiunto: COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1981, N.834 COME MODIFICATO DALLA L. 6 OTTOBRE 1986, N. 656. Nel ricorso giurisdizionale possono farsi anche deduzioni nuove rispetto a quelle del ricorso gerarchico.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art116 · fonte del testo

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