Corte costituzionale

Sentenza n. 125/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/05/1985 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 99, comma

secondo, 116, comma primo (nel testo sostituito dall'art. 25 d.P.R. 30

dicembre 1981, n. 834), e 117, comma secondo (nel testo sostituito

dall'art. 26 dello stesso d.P.R. n. 834/81) del d.P.R. 23 dicembre

1978, n. 915 (T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra),

promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1982 dalla Corte dei conti

sul ricorso proposto da Bevilacqua Leonardo, iscritta al n. 475 del

registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 331 dell'anno 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1984 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 23 marzo 1982 nella causa promossa con

ricorso di Bevilacqua Leonardo, la Corte dei conti., Sez. II

giurisdizionale speciale per le pensioni di guerra, ha sollevato la

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3

Cost., degli artt. 99, comma secondo, 116 comma primo (nel testo

sostituito dall'art. 25 d.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834) e 117 comma

secondo (nel testo sostituito dall'art. 26 dello stesso d.P.R. n. 834

del 1981) del T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra,

approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui

prevedono il termine quinquennale di prescrizione per la richiesta

della pensione di guerra, ovvero la salvezza - comunque - di tale

termine per la proposizione dell'eventuale successivo ricorso alla

Corte dei conti.

La questione è stata sollevata d'ufficio nel corso del giudizio

nel quale il rappresentante del P.M. aveva richiesto che il ricorso

avanzato dal Bevilacqua fosse dichiarato irricevibile, in quanto

proposto oltre il termine quinquennale di prescrizione del diritto a

chiedere la pensione.

Rammenta l'ordinanza "che, con sentenza n. 97 del 19-25 giugno

1980, la Corte costituzionale ha avuto già modo di dichiarare la

illegittimità costituzionale degli artt. 114 della legge 10 agosto

1950, n. 648, e 109 della legge 18 marzo 1968, n. 313, ed inoltre degli

artt. 86, primo comma, del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti

approvato con R.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e 116 del T.U. approvato

con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui prescrivevano,

per la proposizione dei ricorsi in materia di pensioni di guerra, il

termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o consegna del

provvedimento impugnato.

A ciò la Corte costituzionale fu indotta per gli stessi motivi che

avevano determinato la dichiarazione di incostituzionalità

dell'analogo termine di 90 giorni per l'impugnazione dei provvedimenti

in materia di pensioni ordinarie (sent. n. 8 del 1976)".

Secondo il giudice a quo i citati artt. 99, secondo comma, del

d.P.R. n. 915/1978, 25 e 26 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, hanno

invece reintrodotto una palese disparità di trattamento tra i titolari

di pretese in materia di pensioni di guerra e i titolari di pretese in

materia di pensioni ordinarie per i quali il diritto al trattamento di

quiescenza, diretto o di riversibilità, "non si perde per prescrizione

(art. 5 del T.U. 29 dicembre 1973 n. 1092)", mentre nessun termine di

decadenza è fissato per la proposizione del ricorso alla Corte dei

conti. In tal guisa, verrebbe a infrangersi quel processo di

omogeneizzazione della tutela giurisdizionale dei due diritti alla

pensione ordinaria e alla pensione di guerra, realizzato dalla stessa

Corte costituzionale con le sentenze n. 170 del 1971; n. 38 del 1972;

n. 41 del 1973; nn. 85 e 131 del 1975.

2. - Nel giudizio innanzi a questa Corte è intervenuto, con atto

depositato il 9 novembre 1982, il Presidente del Consiglio dei ministri

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato.

Nell'atto di intervento, l'Avvocatura stessa osserva

preliminarmente che per quanto attiene all'art. 26 del d.P.R. n. 834

del 1981 la dedotta questione di legittimità costituzionale appare

inammissibile data la non rilevanza, per gli effetti di causa, della

stessa. Per il resto, rammenta che la Corte costituzionale con sentenza

22 aprile 1980 n. 55, premesso che la pensione di guerra ha cause e

finalità nettamente distinte da quelle delle pensioni ordinarie, ha

affermato che "se sul piano processuale possono non sussistere elementi

idonei a giustificare una differente disciplina in ordine alla tutela

delle ragioni degli aventi diritto a pensioni ordinarie o di guerra,

sussistono viceversa motivi i quali giustificano una differente

normativa in ordine alla disciplina sostanziale, senza che ne risulti

violato il principio di uguaglianza".

Precisato, altresì, che la razionale giustificazione del previsto

termine quinquennale di prescrizione del diritto a conseguire il

peculiare risarcimento costituito dalla pensione di guerra, risiede

oltretutto nell'avere il legislatore ordinario inteso disciplinare la

materia in maniera analoga a quanto stabilito in via generale in tema

di risarcimento dei danni, dall'art. 2947 c.c., l'atto conclude

chiedendo che la Corte costituzionale voglia dichiarare non fondata la

questione di legittimità costituzionale. Considerato in diritto :

1. - Viene in esame, anzitutto, l'eccezione di difetto della

rilevanza opposto dall'Avvocatura dello Stato, in ordine alla verifica,

per i fini di causa dell'art. 26 d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834,

secondo il cui disposto avrebbe trovato ingresso, nel procedimento

pensionistico, una disparità di trattamento non giustificata ex art. 3

Cost., ove abbiano a concorrere istanze, da parte del medesimo

soggetto, sia di pensione di guerra che di pensione ordinaria

privilegiata per servizio allo Stato.

La censura opposta va accolta. Dal giudizio a quo non emerge in

alcun modo che il ricorrente avesse potuto esperire pretese bivalenti

siffatte, qualificato come è egli, in atti, per girovago (recte:

zingaro) illetterato; né che - comunque - tali pretese abbia, in

concreto, esperite. Di conseguenza, sotto questo non pertinente

profilo, la questione va dichiarata inammissibile.

2. - Il giudice a quo ha ancora prospettato, sempre ex art. 3

Cost., disparità di trattamento, risultante dagli artt. 99, comma

secondo d.P.R. n. 915/1978 e 116, comma primo stesso decreto, nel testo

sostituito dall'art. 25 del già menzionato d.P.R. n. 834/1981, là

dove è stabilito, o richiamato, che il diritto a richiedere la

liquidazione della pensione (di guerra) si prescrive trascorsi cinque

anni dal servizio di guerra ovvero dagli eventi che ai fatti bellici si

riconnettono. E tanto - ad avviso sempre dell'ordinanza di rimessione -

nel confronto con "i titolari di pretese in materia di pensioni

ordinarie per i quali il diritto al trattamento di quiescenza, diretto

o di riversibilità, non si perde per prescrizione (art. 5 del T.U. 29

dicembre 1973, n. 1092)".

3. - La questione non è fondata. Questa Corte ha già avuto, più

volte, l'occasione di porre a raffronto le diverse discipline normative

che caratterizzano l'ordinamento delle pensioni ordinarie e

rispettivamente delle pensioni, assegni o indennità di guerra. E pur

sottolineando il distinto titolo giuridico ha riconosciuto la pari

esigenza di tutela nei confronti delle rispettive pretese (sentenze nn.

170/1971; 38/1972; 41/1973; 85 e 131/1975; 97/1980). . Quest'ultima

sentenza (n. 97), pur ricordata nell'ordinanza di rimessione, ha

peraltro posto in chiara luce le motivazioni logiche che si

riconnettono alla statuizione del qui dedotto art. 99 d.P.R. n.

915/1978 (e quindi anche, per la parte che interessa, dell'art. 25

d.P.R. n. 834/1981), riconducendole alla ovvia "esigenza di un

tempestivo accertamento della dipendenza della morte o invalidità da

causa di servizio o fatto di guerra ad opera delle competenti autorità

amministrative o sanitarie". Tant'è - può ancora osservarsi a

completamento - che il quinquennio, senza indagare qui sulla natura di

detto termine, è elevato ad anni dieci, per effetto del penultimo

comma del più volte indicato art. 99, nei confronti degli invalidi,

affetti da parkinsonismo.

Orbene, se è questa l'esigenza accertativa racchiusa nella dedotta

disciplina, il giusto tertium comparationis va ricercato - nella

disciplina dei trattamenti ordinari - per fattispecie d'analoga natura:

nell'ambito del trattamento privilegiato cioè, là dove - in altri

termini - il rapporto di impiego o di servizio riveste solo la

caratteristica, pur indispensabile e rilevante, di mera premessa

storica di fondo; mentre ivi, per contro, vengono positivamente

esaltate le correlazioni e i nessi, concernenti gli altrettanto

indispensabili accertamenti medico-legali dell'occorso evento, tali -

conclusivamente - da far pervenire, se favorevoli, alla liquidazione

della pensione, ancorché fuori dallo scorrere temporale nell'attività

di servizio, richiesto, altrimenti, in via normale.

Pertanto, nella comparazione delle norme al riguardo è bastevole

ricordare che l'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092

(trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello

Stato) testualmente stabilisce l'inammissibilità della domanda di

liquidazione ove "il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni

dalla cessazione del servizio senza chiedere l'accertamento della

dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte" (termine elevato

ad anni dieci per invalidità derivata da parkinsonismo).

Non solo: la sentenza di questa Corte n. 149 del 1979 ha

dichiarato, all'incontro, la illegittimità costituzionale del già

ricordato art. 169 T.U. n. 1092, nella parte in cui non consente la

sospensione dei termini nei confronti dei minori e dei dementi così

come invece, prescritto, per la pensionistica di guerra, dall'art. 99

del d.P.R. n. 915/1978.

Sicché quel processo di omogeneizzazione nella tutela delle

pretese pensionistiche, sia per i trattamenti ordinari che di guerra, e

di cui il giudice a quo si è rettamente preoccupato, appare

razionalmente e incontrovertibilmente garantito nel diritto positivo

vigente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 26 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (sostitutivo del

secondo comma dell'art. 117 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915) nella

parte in cui è previsto un termine quinquennale di prescrizione per la

richiesta della pensione di guerra, sollevata dalla Corte dei conti, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 99, comma secondo e 116, comma primo (sostituito

quest'ultimo, dall'art. 25 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834) del

d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui prevedono un

termine quinquennale di prescrizione per la richiesta della pensione di

guerra, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con la

medesima ordinanza della Corte dei conti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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