[1]Soggetti civili

[2]Sono liquidate pensioni, assegni o indennita' di guerra ai cittadini italiani divenuti invalidi ed ai congiunti dei cittadini italiani morti per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa violenta, diretta e immediata dell'invalidita' o del suo aggravamento, o della morte.6 Sono considerati fatti di guerra, agli effetti del presente testo unico, i fatti ovunque avvenuti, ad opera di Forze annate nazionali od estere, sia alleate che nemiche, e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra o che, pur non essendo coordinati alla preparazione e alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse. Sono considerate dipendenti da fatti di guerra anche la morte o l'invalidita' determinate da ferite o lesioni riportate in occasione di azioni belliche nel tentativo di sottrarsi all'offesa nemica. E' sempre presunta la dipendenza da fatto di guerra quando l'invalidita' o la morte derivino da lesioni da arma da fuoco di origine bellica o da esplosione di un ordigno bellico provocata da un minorenne, nonche' da lesione da arma da fuoco di origine bellica o da scoppi di ordigni bellici provocati da terzi, salvo il diritto di rivalsa dello Stato verso i responsabili. Sono liquidate pensioni, assegni o indennita' di guerra anche nei casi di morte o di invalidita' derivanti da privazioni, sevizie o maltrattamenti, subiti durante l'internamento in Paese estero o comunque ad opera di forze nemiche. Sono liquidate, altresi', pensioni, assegni o indennita' di guerra ai personali addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento di ordigni esplosivi bellici, svolte alle dipendenze o per conto dell'autorita' statale, che abbiano riportato, a causa dello scoppio di tali ordigni, ferite o lesioni e, in caso di morte, ai loro congiunti, salvo che vi sia stato dolo o colpa grave.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

6

La Corte Costituzionale con sentenza 10-18 dicembre 1987, n.561 (in G.U. 1a s.s. 23/12/1987, n. 54) ha dichiarato:" l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, 8, primo comma, 11 e 83 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui non prevedono un trattamento pensionistico di guerra che indennizzi i danni anche non patrimoniali patiti dalle vittime di violenze carnali consumate in occasione di fatti bellici."

Testo vigente dal 24 dicembre 1987

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 424/2002

    Questione infondata
    18 ottobre 2002

    La questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, della legge n. 313 del 1968, deve intendersi trasferita sull'art. 8, ultimo comma, del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato col d.P.R. n. 915 del 1978, che ne riproduce il testo negli stessi termini. - Analogamente, v. citata ordinanza n. 11/2002.

    Art. 3 cost. · Art. 9 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 8 Testo unico pensioni di guerra · Art. 2 Modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme in materie di pensioni di guerra agli infortunati civili

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 24 dicembre 1987

Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1979 al 24 dicembre 1987.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 10-18 dicembre 1987, n.561 (in G.U. 1a s.s. 23/12/1987, n. 54) ha dichiarato:" l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, 8, primo comma, 11 e 83 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui non prevedono un trattamento pensionistico di guerra che indennizzi i danni anche non patrimoniali patiti dalle vittime di violenze carnali consumate in occasione di fatti bellici."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art8 · fonte del testo

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