Art. 89 — Termini per le constatazioni sanitarie Prova del decesso e della scomparsa
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 1 febbraio 1979
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 1 febbraio 1979
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Secondo la normativa in materia di pensioni privilegiate di guerra (artt. 89, comma primo, l. 18 marzo 1968, n. 313, e 99, ultimo comma, d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915) il termine perentorio per la presentazione delle domande di accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermita` resta sospeso per i minori e per i dementi finche` duri la loro incapacita` di agire. Poiche` la ratio di tale punizione non ha alcuna correlazione con lo stato di guerra, ma sta solo nell'esigenza di assicurare piena possibilita` di tutela giuridica a chi non sia in grado di far valere i propri diritti, l'inapplicabilita` di essa in materia di pensioni privilegiate ordinarie da' luogo ad una disparita` di trattamento priva di razionale fondamento. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi l'art. 9, comma primo, d.lgt. 1 maggio 1916 n. 497 e l'art. 169 t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 - in relazione al disposto degli artt. 89 e 99 citt. - in quanto non consentono, nei confronti dei minori e dei dementi, la sospensione del termine per l'accertamento della dipendenza delle infermita` o lesioni da causa di servizio, "finche` duri la (loro) incapacita` di agire". - cfr. S. n. 277/1974
Art. 9 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 169 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 89 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979. 418 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Le ferite, lesioni o infermita' dalle quali sia derivata la invalidita' o la morte del militare o del civile debbono essere constatate dagli enti sanitari o dalle competenti autorita' militari o civili, non oltre i cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra, oppure dagli eventi bellici indicati negli articoli 9 e 10. Per i minori e i dementi, il termine predetto rimane sospeso finche' duri la incapacita' di agire. Per gli invalidi affetti da parkinsonismo conseguente ad infermita' contratte durante il servizio di guerra o attinente alla guerra, o comunque in occasione della guerra, o conseguente ad altre cause di servizio alle quali il parkinsonismo sia direttamente riportabile, il termine di cui al precedente comma e' di anni dieci purche' la preesistenza di manifestazioni morbose collegabili con il parkinsonismo o le altre cause di servizio siano state accertate. Nei confronti degli ex prigionieri di guerra, degli ex internati militari e degli ex deportati per ragioni politiche, razziali, religiose od ideologiche la constatazione sanitaria delle ferite, lesioni o infermita', che si assumano conseguenti allo stato di cattivita' sofferta, e' validamente eseguita in qualunque momento. Nei casi in cui dagli atti ufficiali risulti che l'interessato, entro il termine di cui al primo comma, abbia subito ricovero ospedaliero od accertamenti da cui sarebbe potuta derivare la prescritta constatazione, ma la relativa documentazione non sia reperibile per causa di forza maggiore, le domande sono ugualmente ammissibili. In tali ipotesi, ai fini della dipendenza da cause di guerra delle invalidita' denunciate, puo' tenersi conto delle particolari caratteristiche delle invalidita' medesime e di ogni altro elemento di prova. Qualora il decesso del militare sia avvenuto in azioni belliche o durante la prigionia o l'internamento presso il nemico, e' sufficiente a darne la prova, agli effetti della presente legge, la partecipazione rilasciata dalla competente amministrazione, ferme restando, per quanto riguarda le cause di morte, le presunzioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge. Nei casi di scomparsa del militare, la prova e' data mediante una dichiarazione di irreperibilita' che deve essere redatta dalla competente autorita', appena trascorsi i termini stabiliti nell'articolo 7 e trasmessa al sindaco del comune di ultimo domicilio dello scomparso per la consegna agli interessati. Dalla dichiarazione deve risultare il giorno della presunta morte. Per i civili la scomparsa e' accertata mediante atte giudiziale di notorieta' o certificazione equipollente senza pregiudizio degli ordinari mezzi di prova. Lo stesso procedimento puo' essere seguito per i militari quando non sia possibile ottenere la dichiarazione di irreperibilita'.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art89 · fonte del testo
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