Corte costituzionale

Sentenza n. 149/1979

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/12/1979 · relatore Guido Astuti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo

comma, del decreto luogotenenziale 1 maggio 1916, n. 497 (Liquidazione

delle pensioni privilegiate di guerra); art. 169 del d.P.R. 29 dicembre

1973, n. 1092 (t.u. delle norme sul trattamento di quiescenza dei

dipendenti civili e militari dello Stato), con riferimento all'art. 89

della legge 18 marzo 1968, n. 313 promosso con ordinanza emessa il 27

ottobre 1975 dalla Corte dei conti - sezione 4 giurisdizionale - sul

ricorso di Leva Giovanni, iscritta al n. 437 del registro ordinanze

1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del

14 luglio 1976.

Udito nella camera di consiglio del 4 maggio 1979 il Giudice

relatore Guido Astuti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del giudizio a seguito di ricorso proposto da Leva

Giovanni, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale pensioni

militari, ha sollevato di ufficio questione di legittimità

costituzionale degli artt. 9, primo comma del d.lgt. 1 maggio 1916, n.

497 e 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 in riferimento all'art.

3, primo comma, della Costituzione.

Si osserva nell'ordinanza che la disciplina impugnata stabilisce un

termine di decadenza di cinque anni per la proposizione della domanda

volta ad ottenere il trattamento pensionistico privilegiato in

relazione ad una infermità contratta durante il servizio militare e

comportante la incapacità di intendere e di volere, mentre nessun

termine di decadenza, in analoga situazione soggettiva, è previsto

dall'art. 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313 relativamente alle

pensioni privilegiate di guerra. Poiché la ragione giustificatrice di

quest'ultima disposizione è da rinvenire unicamente nella condizione

personale degli interessati i quali non siano in grado, essendo minori

di età ovvero malati di mente, di tutelare i propri interessi, le

norme impugnate comporterebbero una ingiustificata e irrazionale

disparità di trattamento di fronte a situazioni soggettive del tutto

identiche.

Non vi è, nel presente giudizio, costituzione della parte privata

né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte dei conti

solleva, in riferimento all'art. 3, priino comma, della Costituzione,

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma,

del d.lgt. 1 maggio 1916, n. 497, sulla procedura di liquidazione delle

pensioni privilegiate di guerra, e dell'art. 169 del t.u. delle norme

sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello

Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in relazione

all'art. 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul riordinamento della

legislazione pensionistica di guerra. Le due disposizioni denunciate

stabiliscono un termine perentorio di cinque anni dalla cessazione del

servizio per la presentazione delle domande di constatazione di

infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio al fine di

ottenere un trattamento pensionistico privilegiato: mentre a norma

dell'art. 89, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, per il

conseguimento delle pensioni (privilegiate) di guerra, per i minori e i

dementi quel termine è sospeso finché duri la incapacità di agire.

La Corte dei conti, dovendo pronunciarsi sulla eccepita tardività

di una domanda di pensione militare privilegiata ordinaria, prodotta

dal padre dell'interessato, infermo di mente, dopo la scadenza del

termine quinquennale di cui all'art. 9 del d.lgt. n. 497 del 1916,

sostanzialmente recepito dall'art. 169 del t.u. n. 1092 del 1973

(applicabile nel caso di specie in base al disposto del successivo art.

256), ha rilevato una ingiustificata violazione del principio di

eguaglianza, osservando che la diversità di disciplina, di fronte a

situazioni soggettive del tutto identiche, non avrebbe "alcuna

razionale giustificazione o alcuna rispondenza in esigenze

etico-sociali", in quanto la sospensione del termine per le

constatazioni sanitarie, prevista dal ricordato art. 89 della legge n.

313 del 1968 in favore dei minori e dei dementi, "trova il suo

fondamento e la sua giustificazione non nelle particolari situazioni

oggettive di disagio legate alle anormali condizioni del tempo di

guerra, ma nelle condizioni soggettive degli interessati che,

unicamente a causa della minore età o delle loro condizioni mentali,

non siano in grado di far valere i propri diritti e di tutelare i

propri interessi". Infatti la detta sospensione è prevista dall'art.

89 fino al momento in cui i soggetti interessati abbiano reintegrata la

loro capacità di agire (o per la raggiunta maggiore età, nel caso dei

minori, ovvero per la guarigione o la nomina di un rappresentante

legale, nel caso dei dementi), "e non invece fino al momento in cui,

cessato lo stato di guerra, si siano ripristinate nel Paese obbiettive

condizioni di normalità".

2. - La questione è fondata. Questa Corte è già stata chiamata a

giudicare della legittimità dell'art. 9, primo comma, del d.lgt. 1

maggio 1916, n. 497, sotto un diverso profilo, e precisamente in

relazione alla pretesa disparità di trattamento tra le pensioni

militari di guerra, per le quali è richiesta da detta norma la sola

constatazione dell'infermità, e le pensioni privilegiate ordinarie,

per le quali invece occorre altresì l'accertamento della dipendenza

della infermità da causa di servizio. Con sentenza 5 dicembre 1974, n.

277, tale questione di legittimità fu dichiarata non fondata,

riconoscendo la piena giustificazione del trattamento differenziato

delle pensioni privilegiate ordinarie, per cui tutte le leggi hanno

sempre richiesto la prova rigorosa, a carico degli interessati, della

dipendenza da causa di servizio, mentre per le pensioni di guerra a

favore dei soggetti militari o ad essi equiparati, tale dipendenza è

presunta, salvo prova contraria da parte dell'Amministrazione,

ritenendosi sufficiente secondo la costante e consolidata

giurisprudenza della Corte dei conti, la constatazione dell'evento

dannoso, ferita, lesione o infermità, che si considera come dipendente

da causa di servizio in correlazione con lo stato di guerra, ovvero con

situazioni che, per la peculiarità delle vicende sociali e politiche

nelle quali si sono verificate, la legge abbia assimilato alla guerra.

Diverso oggetto ha la questione oggi sottoposta all'esame di questa

Corte, rispetto alla quale non ha rilievo il criterio discriminatore

della speciale disciplina delle pensioni di guerra, costituito dalla

peculiarità degli eventi bellici e delle situazioni oggettive connesse

alle anormali condizioni del tempo di guerra, essendo denunciata la

disparità di trattamento in ordine ad una condizione soggettiva degli

interessati (minore età o demenza), che non ha alcuna correlazione con

lo stato di guerra ovvero di pace.

Ora non sembra possibile dubbio sulla ratio della già ricordata

disposizione dell'art. 89, primo comma, della legge n. 313 del 1968,

ove, in ordine al medesimo termine perentorio di cinque anni, è

tuttavia stabilito che "per i minori e i dementi il termine predetto

rimane sospeso finché duri la incapacità di agire". La ragione di

questa disposizione (confermata anche dall'art. 99, ultimo comma, del

nuovo t.u. oggi vigente delle norme in materia di pensioni di guerra,

approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915), consiste nella esigenza

di assicurare piena possibilità di tutela giuridica a coloro che, per

l'età minore o per le loro condizioni mentali, non siano in grado di

far valere i propri diritti; ed è ragione che si riferisce unicamente

alla particolare condizione personale di questi soggetti, come è

confermato anche dal fatto, rilevato dalla Corte dei conti, che la

sospensione del termine per l'ammissibilità delle domande di

constatazione è dalla legge disposta finché duri la loro incapacità

di agire, e non già in relazione alla cessazione dello stato di guerra

o dell'anormale situazione ad esso assimilata.

Nell'ambito dello speciale diritto pensionistico, si deve pertanto

riconoscere che la denunciata disparità di trattamento è priva di

razionale fondamento e che non v'è motivo per cui possa giustificarsi

la inapplicabilità di quella disposizione, anche in materia di

pensioni privilegiate ordinarie. A1 riguardo, una sicura conferma

dell'esigenza che ne postula la estensione è offerta dall'analogo

disposto dell'art. 191, ultimo comma, del vigente t.u. del 1973, n.

1092, sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari

dello Stato, ove, ai fini della decorrenza delle pensioni e degli

assegni liquidabili a domanda, è stabilito in via generale che "per i

minori non emancipati e gli interdetti, il termine di cui al comma

precedente nonché quelli stabiliti da altre disposizioni del presente

testo unico rimangono sospesi finché duri la incapacità di agire".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma,

del d.lgt. 1 maggio 1916, n. 497 e dell'art. 169 del t.u. approvato con

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, - in relazione al disposto degli

artt. 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e 99 del d.P.R. 23 dicembre

1978, n. 915 -, in quanto non consentono, nei confronti dei minori e

dei dementi, la sospensione del termine per l'accertamento della

dipendenza delle infermità o lesioni da causa di servizio, "finché

duri la (loro) incapacità di agire".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 dicembre 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:149 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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