[1]Liquidazione a domanda dei trattamenti pensionistici a favore dei mutilati e degli invalidi

[2]Fuori dai casi previsti dal precedente art. 98, per il riconoscimento del diritto a pensione gli interessati debbono presentare apposita domanda. Il diritto a chiedere la liquidazione della pensione, assegno o indennita' di guerra si prescrive((,)) per i militari, dopo trascorsi i cinque anni dall'effettiva cessazione del servizio di guerra comunque avvenuta e, per i civili, trascorsi i cinque anni dal verificarsi degli eventi indicati negli articoli 8 e 9 del presente testo unico. Per i militari di carriera i quali abbiano contratto durante il servizio di guerra o attinente alla guerra una invalidita' debitamente constatata non oltre cinque anni dalla cessazione di detto servizio, il termine di cui al comma precedente decorre dalla data del collocamento a riposo. Il militare che presenti la domanda dopo un anno dal congedo per riforma o dal collocamento a riposo per l'invalidita' di guerra ed il civile che la presenti dopo un anno dalla data dell'evento dannoso, sono ammessi a fruire della pensione o dell'assegno dal primo del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti. Per gli invalidi affetti da parkinsonismo conseguente ad una infermita' che risulti contratta durante il servizio di guerra o attinente alla guerra o, comunque, in occasione di guerra o conseguente ad altre cause di servizio o fatti di guerra, il termine di cui al secondo e terzo comma del presente articolo e' elevato ad anni dieci. Per i minori ed i dementi i termini di cui al presente articolo rimangono sospesi finche' duri l'incapacita' di agire.

Testo vigente dal 18 maggio 1979

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 106/2008

    Questione infondata
    18 aprile 2008

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, censurato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui «prevede il termine quinquennale di prescrizione per la richiesta del trattamento pensionistico di guerra limitatamente alla ipotesi in cui l'invalidità o la morte derivino da lesioni di arma da fuoco di origine bellica o da esplosione di un ordigno bellico provocata da un minorenne». Invero, premesso che la stessa questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 125 del 1985 - ritenendosi non correttamente evocato, come tertium comparationis , l'art. 5 del d.P.R. n. 1092 del 1973 sulla imprescrittibilità delle pensioni ordinarie in quanto disciplinante fattispecie non omologa - deve ritenersi che le esigenze giustificative della disciplina denunciata - ravvisabili, oltre che nella necessità di un tempestivo accertamento della dipendenza della morte o invalidità da causa di servizio o fatto di guerra, nelle correlazioni ed i nessi, concernenti gli altrettanto indispensabili accertamenti medico-legali dell'evento occorso - non vengono meno neppure avuto riguardo alla sussistenza nella materia della presunzione legale di cui all'art. 8, quarto comma, del d.P.R. n. 915 del 1978, sulla dipendenza da fatto di guerra dell'invalidità o della morte derivate «da lesione da arma da fuoco di origine bellica o da esplosione di un ordigno bellico provocata da un minorenne». Infatti, la predetta presunzione riguarda esclusivamente «la dipendenza da fatto di guerra» per la liquidazione della relativa pensione (o assegno o indennità) in favore dei soggetti civili, mentre la medesima presunzione non opera quanto all'accertamento dei fatti che hanno determinato l'evento stesso, né rispetto alla consistenza oggettiva di quest'ultimo. - Sulle ragioni giustificative della prescrizione triennale della rendita INAIL, vedi, citate, sentenza n. 297/1999; ordinanza n. 356/2000. - Sulle esigenze che giustificano la disciplina del termine quinquennale di prescrizione per le pensioni di guerra, vedi, citate, sentenze nn. 97/1980 e 125/1985. - Sulla differenza ontologica esistente tra pensioni ordinarie e pensioni di guerra, vedi, citate ordinanze nn. 905 e 850/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 99 Testo unico pensioni di guerra · Art. 5 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 112 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 maggio 1979

Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1979 al 18 maggio 1979. .

… diritto a chiedere la liquidazione della pensione, assegno o indennita' di guerra si prescriveaggiunto: , per i militari, dopo trascorsi i cinque anni dall'effettiva cessazione del servizio di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art99 · fonte del testo

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