Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Soggetti obbligati al pagamento (articolo 11 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)
[2]1. Sono obbligati al pagamento dell'imposta ipotecaria e dell'imposta catastale coloro che richiedono le formalita' di cui all'articolo 71 e le volture di cui all'articolo 79 e i pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni, relativamente agli atti ai quali si riferisce la formalita' o la voltura. 2. Sono inoltre solidalmente tenuti al pagamento delle imposte, di cui al comma 1, tutti coloro nel cui interesse e' stata richiesta la formalita' o la voltura e, nel caso di iscrizioni e rinnovazioni, anche i debitori contro i quali e' stata iscritta o rinnovata l'ipoteca, nonche' l'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria.
Testo vigente dal 12 agosto 2025
