Art. 19 — Denuncia di eventi successivi alla registrazione

L'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, l'esecuzione di tale atto prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che, a norma del presente testo unico, diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro trenta giorni, ((previa autoliquidazione e pagamento del relativo importo,)) a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse e` stata richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono. 93 Il termine di cui al comma 1 e` elevato a sessanta giorni se l'evento dedotto in condizione e` connesso alla nascita o alla sopravvivenza di una persona. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139

93

Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

Testo vigente dal 3 ottobre 2024 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 19, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 9271/2026

    13 aprile 2026

    In tema di imposta di registro, il provvedimento di ammissione con riserva al passivo fallimentare di un credito rientrante tra i crediti condizionali, ex artt. 96, comma 3, n. 1, e 55, ultimo comma, l.fall., che non possono farsi valere contro il fallito se non previa escussione dell'obbligato principale, (nella specie, il credito assistito da polizza fideiussoria "a prima richiesta" con rinuncia del garante al beneficio di preventiva escussione del debitore principale), è soggetto a imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, essendo la riserva, ostativa all'esigibilità del credito in sede concorsuale, equiparabile a una condizione sospensiva del provvedimento stesso, con la conseguenza che, solo quando si verifichi l'evento determinante l'avveramento dell'iniziale riserva (nella specie, l'infruttuosa escussione del garante da parte del creditore), il successivo provvedimento di ammissione definitiva del credito è soggetto a imposta proporzionale, ai sensi degli artt. 19 e 27, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, con l'aliquota prevista dall'art. 8, lett. c), della tariffa, parte prima, ivi annessa.

    Art. 19 · Art. 96 fallimento · Art. 55 fallimento · Art. 113-bis fallimento

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 392 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 20943/2025

    23 luglio 2025

    In tema di imposta ipotecaria e catastale, l'atto ricognitivo dell'avveramento della condizione sospensiva cui è subordinata l'efficacia del contratto traslativo, non è sottoposto al termine di cui all'art. 19 d.P.R. n. 131 del 1986, e quindi nemmeno alla sanzione prevista, con riferimento all'imposta di registro, dall'art. 69 del medesimo d.P.R.

    Art. 19 · Art. 69 Testo unico l'imposta di registro

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 377 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 20660/2025

    22 luglio 2025

    In tema di imposta di registro, l'atto ricognitivo con cui viene comunicato all'amministrazione l'avveramento della condizione cui è sospensivamente condizionata l'efficacia dell'atto che consente la riscossione del tributo costituisce modalità alternativa ed equipollente alla denuncia prevista dall'art. 19 del d.P.R. n. 131 del 1986 e va, pertanto, eseguito nello stesso termine previsto da tale disposizione.

    Art. 19 · Art. 2720 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 372 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 3 ottobre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 22 giugno 2022 al 3 ottobre 2024. 7 parole aggiunte.

… unico, diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro trenta giorni, aggiunto: previa autoliquidazione e pagamento del relativo importo, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139

    Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art19 · fonte del testo

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