Corte costituzionale

Ordinanza n. 449/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1998 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, e della nota I) della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R.

26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni concernenti l'imposta di registro), promosso con

ordinanza emessa il 10 febbraio 1997 dalla Commissione tributaria

provinciale di Parma, sul ricorso proposto da Francesco Ghinizzini

contro l'Ufficio del Registro di Fidenza, iscritta al n. 662 del

registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1998 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso dall'acquirente di

un fondo agricolo - che aveva pagato l'imposta di registro con

l'aliquota ridotta prevista per gli imprenditori agricoli a titolo

principale ed al quale era stata successivamente liquidata l'imposta

con l'aliquota ordinaria non essendo stata prodotta, entro la

scadenza del termine di tre anni dall'atto di acquisto, la

certificazione comprovante la qualifica che dava titolo al beneficio

- la Commissione tributaria provinciale di Parma, con ordinanza

emessa il 10 febbraio 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt.

2, 3, 42, 47 e 53 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, secondo comma, e della nota I) della

tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

(Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti

l'imposta di registro), nella parte in cui stabilisce nella misura

del 15% l'imposta di registro sugli atti di trasferimento dei terreni

agricoli, o quanto meno nella parte in cui non consente che, per

ottenere l'applicazione dell'aliquota ridotta, possa essere prodotta

un'attestazione provvisoria della qualifica di imprenditore agricolo

a titolo principale dalla quale risulti che sono in corso

accertamenti per il rilascio del certificato, ovvero che venga

sospeso il termine in caso di ritardi imputabili ad organi preposti

alla formazione del certificato:

che l'art. 1 della tariffa allegata al testo unico n. 131 del

1986 indica gli atti sottoposti a registrazione in termini fissi e

prevede, per quelli traslativi a titolo oneroso che hanno ad oggetto

terreni agricoli a favore di soggetti diversi dagli imprenditori

agricoli a titolo principale, l'aliquota del 15%, mentre per i

medesimi atti stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale

la nota I) prevede, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta

dell'8%, che l'acquirente deve produrre al pubblico ufficiale rogante

la certificazione della sussistenza dei requisiti per essere

considerato imprenditore agricolo a titolo principale in conformità

a quanto disposto dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153,

che stabilisce i requisiti stessi e le modalità del loro

accertamento. Lo stesso beneficio è esteso agli acquirenti che

dichiarino, nell'atto di trasferimento, di voler conseguire la

medesima qualifica e producano la stessa certificazione entro il

termine di tre anni, scaduto il quale, senza che sia stata prodotta

la documentazione prescritta, l'ufficio del registro provvede al

recupero della differenza d'imposta;

che il giudice rimettente prospetta in particolare la violazione:

a) degli artt. 42 e 47 della Costituzione, che tutelano la proprietà

privata ed il risparmio, giacché l'aliquota del 15%, commisurata al

valore del bene ed applicata ad ogni atto traslativo, sarebbe tanto

elevata da produrre nel giro di pochi passaggi l'effetto di

espropriare l'intero valore del cespite immobiliare; b) dell'art. 53

della Costituzione, giacché la misura dell'imposta di registro sui

terreni agricoli sarebbe stata triplicata nel 1986 in modo arbitrario

ed irrazionale, senza che fosse dimostrabile un corrispondente

aumento della capacità contributiva degli acquirenti; c) dell'art. 3

della Costituzione, in quanto l'aliquota del 15% discriminerebbe chi

investe i propri risparmi in terreni agricoli, rispetto a chi li

investe in altri beni esenti da imposta di registro o soggetti ad

imposta in misura meno gravosa;

che lo stesso giudice denuncia, inoltre, la disparità di

trattamento tra gli imprenditori agricoli a titolo principale che

riescono ad ottenere entro tre anni la certificazione richiesta,

rispetto a quelli che non la ottengono senza loro colpa; prospetta,

quindi, la illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 3

della Costituzione, prefigurando che si debba ammettere la produzione

di una attestazione provvisoria, ovvero che si debba sospendere il

termine in caso di ritardo imputabile agli organi preposti alla

formazione del certificato;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o,

comunque, infondata.

Considerato che l'ordinanza di rimessione prospetta sostanzialmente

due questioni di legittimità costituzionale: a) la prima investe

l'art. 1, secondo comma, della tariffa, parte prima, allegata al

d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che stabilisce nel 15% la misura,

denunciata come eccessiva, dell'imposta di registro cui sono

sottoposti gli atti di trasferimento dei terreni agricoli a favore di

soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale; b)

la seconda questione investe la nota I) della medesima tariffa, che

indica le condizioni per l'applicazione del beneficio dell'aliquota

ridotta all'8%, previsto per gli imprenditori agricoli a titolo

principale, a coloro che dichiarino di voler conseguire la qualifica

e producano entro il termine di tre anni la certificazione relativa

al possesso dei requisiti;

che la prima questione riguarda l'individuazione delle situazioni

significative della capacità contributiva e l'entità dell'onere

tributario, entrambi rimessi alla discrezionalità del legislatore,

da esercitare con il limite della non arbitrarietà o irrazionalità

(sentenze n. 111 del 1997 e n. 167 del 1991, ordinanza n. 352 del

1995); limite che non appare superato nel considerare indice di

capacità contributiva l'acquisto di terreni agricoli, ponendo

l'imposta a carico di ciascun successivo acquirente, con una aliquota

raccordata ai criteri di valutazione dei beni iscritti in catasto

tale da avere una contenuta incidenza sul valore del bene;

che pertanto è priva di fondamento la denunciata violazione

degli artt. 2, 3, 42, 47 e 53 della Costituzione;

che la seconda questione, concernente la prevista decadenza dal

beneficio del pagamento dell'imposta con aliquota ridotta, è

proposta in forma alternativa, giacché l'ordinanza di rimessione

chiede che sia esclusa la scadenza del termine previsto per la

produzione della documentazione che certifica la sussistenza dei

requisiti richiesti perché l'acquirente del terreno agricolo sia

considerato imprenditore agricolo a titolo principale, mediante la

presentazione di un'attestazione provvisoria e, ad un tempo, denuncia

l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non

prevede la sospensione del termine triennale in caso di ritardi

imputabili ad organi preposti alla formazione del certificato;

che, pertanto, la questione, essendo prospettata in modo

ancipite, è manifestamente inammissibile (ordinanze n. 378, n. 373,

n. 187, n. 146 e n. 39 del 1998, n. 222 e n. 73 del 1995).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

a) la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della tariffa, parte

prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del

testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro),

sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 42, 47 e 53 della

Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma con

l'ordinanza indicata in epigrafe;

b) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale della nota I) della tariffa, parte prima, allegata al

d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sollevata, in riferimento agli stessi

parametri, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma con la

medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:449 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari