Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Oggetto dell'imposta (articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)
[2]1. Sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nella tariffa, di cui all'allegato 3 al presente testo unico. 2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi.
Testo vigente dal 12 agosto 2025
