Art. 1 — Oggetto dell'imposta
Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2025, n. 123, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2025, n. 123, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
8 pronunce che riguardano l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.
L'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti di conferimento di beni immobili in favore di società con sede legale o amministrativa in un altro Stato membro dell'Unione, in quanto la società avente sede effettiva e non fittizia nello Stato estero è soggetta al potere impositivo di quest'ultimo, mentre, in caso di cd. esterovestizione, la natura fittizia della sede comporta l'applicazione dell'imposta in misura proporzionale, venendo meno la ratio della minor imposizione.
In tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, l'art. 1, nota II bis, primo comma, lettera C, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, esclude la possibilità di fruire nuovamente del beneficio per il contribuente titolare di un immobile che già ne abbia goduto, neppure facendo valere il precedente acquisto come donazione indiretta.
Art. 1
In tema di benefici fiscali per l'acquisto della prima casa, la causa di forza maggiore giustificante il mancato trasferimento nell'immobile può essere invocata dall'acquirente quando, nonostante la sua tempestiva attivazione, l'omissione sia imputabile non ad un comportamento a lui direttamente o indirettamente ascrivibile ma ad una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, che renda inesigibile l'adempimento richiesto per giovarsi dell'agevolazione, non potendo considerarsi tale il mancato rilascio dell'immobile da parte del conduttore, nel caso di locazione già in atto alla data di stipula del contratto di compravendita, in quanto evenienza prevedibile, anche in considerazione dei tempi necessari ad ottenere giudizialmente la consegna coattiva del bene da parte del locatario.
Art. 1 · Art. 43 c.c.
In tema di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione, la manifestazione di volontà prescritta dall'art. 1, Nota II-bis, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, deve specificamente riferirsi all'atto (scrittura pubblica o sentenza) di acquisto della proprietà che costituisce l'oggetto della tassazione, cui accede il relativo regime agevolato dell'imposizione fiscale.
"prima casa" - Immobile in corso di costruzione da destinarsi ad abitazione non di lusso - Mancata attribuzione di categoria catastale consona alla destinazione abitativa - Conseguenze - Revoca del beneficio - Trasferimento della residenza - Rilevanza - Esclusione. In materia di imposta di registro, costituisce circostanza idonea a giustificare la revoca dell'agevolazione "prima casa" ex art. 1, Parte I, Nota II-bis della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all'acquisto di un immobile in corso di costruzione da destinarsi ad abitazione non di lusso, la mancata attribuzione allo stesso, nel termine di legge, di una categoria catastale idonea a ricondurlo alla destinazione abitativa, nonostante l'effettivo trasferimento della residenza.
Art. 1
In tema di agevolazione per l'acquisto della prima casa, il quarto comma della nota II-bis dell'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, stabilisce la decadenza solo in caso di trasferimento degli immobili acquistati con i benefici e non anche in caso di costituzione del diritto di usufrutto in favore di terzi, tenuto conto che la norma interpretativa di cui all'art. 3, comma 131, della l. n. 549 del 1995, nell'elencare gli atti di trasferimento di case non di lusso, include gli atti traslativi della nuda proprietà, in funzione della loro pari attitudine (in presenza degli altri requisiti) ad integrare un progetto abitativo meritevole di trattamento agevolato.
Art. 1
In materia di imposta di registro, l'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - è applicabile in caso di dichiarazione di nullità o pronuncia di annullamento sia di un contratto, sia di un atto unilaterale (inter vivos o mortis causa), essendo comune la funzione accessoria delle statuizioni restitutorie o risarcitorie di ripristinare ex tunc lo status quo ante e di ristabilire la consistenza originaria del patrimonio vulnerato dagli effetti derivati dal contratto o dall'atto unilaterale nullo o annullabile. (Fattispecie relativa alla dichiarazione di nullità o alla pronuncia di annullamento di un testamento, in relazione alle statuizioni restitutorie o risarcitorie rese nel medesimo giudizio civile per ricostituire l'integrità dell'asse relitto a beneficio degli eredi legittimi, dopo la caducazione del testamento invalido).
Art. 1 · Art. 8 Testo unico l'imposta di registro · Art. 37 Testo unico l'imposta di registro
In tema di revoca di agevolazione "prima casa" ai fini dell'imposta di registro, la mancata vendita entro un anno di altro immobile già acquistato con tale beneficio non costituisce causa di forza maggiore ove, in presenza di un vincolo di prezzo massimo, il ritardo sia dipeso dalla procedura di affrancazione ad opera del Comune, in quanto il contribuente ben avrebbe potuto alienare l'immobile al prezzo imposto, inferiore a quello di mercato, con conseguente insussistenza di un'oggettiva impossibilità di vendita.
Art. 1
Tutte le 10 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, novembre 2025 ↗ e febbraio 2026 ↗.
7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, quinto periodo, della Parte Prima della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), come introdotto dall'art. 3, comma 14, lettera b), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria,…
Art. 3 cost. · Art. 1 Testo unico l'imposta di registro
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, sesto periodo, della Parte Prima della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla Commissione tributar…
Art. 3 cost. · Art. 1 Testo unico l'imposta di registro
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della lettera b) del numero 1) della nota II-bis dell'art. 1 della Parte Prima della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), quale richiamata dal primo periodo del numero 21) della Parte II della Tabella A allegata al d.P…
Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 1 Testo unico l'imposta di registro
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'ultimo periodo del comma 4 della nota II-bis dell'art. 1 della parte I della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), «nella parte in cui non prevede che, al fine di evitare la decadenza dalle agevolazioni fiscali con…
Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 1 Testo unico l'imposta di registro · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'ultimo periodo del comma 4 della nota II-bis dell'art. 1 della parte I della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 35, primo e quarto comma, della Costituzione, dalla Com…
Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 1 Testo unico l'imposta di registro · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 36 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 854, recante maggiorazione di aliquote delle imposte di registro, di bollo e delle tasse sulle concessioni governative), sollevata dalla Commissione tributaria centrale, in riferiment…
Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 53 cost. · Art. 117 cost.
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 42, 47 e 53 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui stabilisce nella misura del 15% l'imposta di registro sugli atti di trasferimento dei terreni agricoli, denunciato per l'eccessività della misura dell'imposta, tanto elevata da produrre nel volgere di pochi passaggi traslativi un effetto espropriativo, con lesione del principio della capacità contributiva e con discriminazione di chi investe i propri risparmi in terreni agricoli. Sono rimesse alla discrezionalità del legislatore l'individuazione delle situazioni significative della capacità contributiva e la determinazione dell'entità dell'onere tributario, con il limite della non arbitrarietà o irrazionalità della scelta legislativa, non superato nel considerare indice di capacità contributiva l'acquisto di terreni agricoli, ponendo l'imposta a carico di ciascun successivo acquirente, con una aliquota raccordata ai criteri di valutazione dei beni iscritti in catasto tale da avere una contenuta incidenza sul valore del bene. - Cfr., nel senso che l'individuazione delle situazioni significative della capacità contributiva e l'entità dell'onere tributario sono entrambe rimesse alla discrezionalità del legislatore, da esercitare con il limite della non arbitrarietà o irrazionalità, sentenze n. 111/1997 e 167/1991, nonché ordinanza n. 352/1995. red.: S. Evangelista
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 47 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1986 al 1 gennaio 2027. 28 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa allegata al presente testo unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art1 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.