Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Atti non soggetti a registrazione (articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
[2]1. Per gli atti indicati nella tabella, di cui all'allegato 1 al presente testo unico, non vi e' obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d'uso; se presentati per la registrazione, l'imposta e' dovuta in misura fissa. La disposizione si applica agli atti indicati nella medesima tabella, agli articoli 4, 5, 11 e 12, anche se autenticati o redatti in forma pubblica.
Testo vigente dal 12 agosto 2025
