Corte costituzionale

Sentenza n. 360/1985

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/12/1985 · relatore Oronzo Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 85 del d.P.R.

30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio

1981 dal pretore di Salerno nel procedimento civile vertente tra

Montefusco Armando e INAIL, iscritta al n. 146 del registro ordinanze

1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151

dell'anno 1981.

Visto l'atto di costituzione dell'INAIL, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 1985 il Giudice

relatore Oronzo Reale;

uditi l'avv. Antonio Catania per l'INAIL e l'avvocato dello Stato

Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa in data 27 gennaio 1981 (n. 146 del reg. ord.

1981) il pretore di Salerno ha sollevato questione incidentale di

legittimità costituzionale dell'art. 85 del d.P.R. 30 giugno 1965, n.

1124, nella parte in cui dispone la costituzione di una rendita pari al

quaranta per cento della retribuzione per i figli divenuti orfani di

entrambi i genitori al momento dell'infortunio-morte e non anche per i

figli comunque divenuti privi di entrambi i genitori in conseguenza

dello stesso evento, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Nel corso di un giudizio in cui un minore riconosciuto dalla sola

madre, il quale era rimasto orfano a seguito di infortunio sul lavoro

occorso alla donna, aveva richiesto che fosse liquidata a suo favore la

rendita pari al quaranta per cento della retribuzione goduta dalla

propria madre, a far tempo dall'infortunio, il giudice a quo osservava

che il citato art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965 non consentirebbe di

accogliere siffatta istanza. Ma tale norma si porrebbe perciò in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto verrebbe a

discriminare tra figlio naturale, riconosciuto da un solo genitore che

a seguito di infortunio viene a perdere l'unico genitore e il figlio

che, con infortunio mortale, rimane orfano di entrambi i genitori.

Tale differenza sarebbe in palese contrasto con una situazione di

fatto identica, a maggior ragione evidente ove si ponga mente alla

ratio legis, che va ravvisata nel maggior bisogno del minore che venga

a trovarsi privo di entrambi i genitori, e che il legislatore ha tenuto

presente nel prevedere che in tal caso la rendita venga maggiorata in

misura del doppio. Ad avviso del pretore, la locuzione "orfano"

contenuta nella legge, devesi intendere atta ad indicare colui che ha

perduto entrambi i genitori. L'art. 30 della Costituzione, che tutela i

figli nati fuori dal matrimonio, e la legge 19 maggio 1975, n. 151,

renderebbero ancora più evidente il contrasto con l'art. 3 della

Costituzione.

Si costituiva l'INAIL, chiedendo che la proposta questione fosse

dichiarata manifestamente infondata.

Interveniva altresì il Presidente del Consiglio dei ministri per

il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, e chiedeva che la

proposta questione fosse dichiarata infondata.

Secondo l'Avvocatura le due situazioni poste a confronto non

sarebbero equiparabili: il legislatore, nella sua discrezionalità,

avrebbe considerato che il minore il quale, avendo perduto entrambi i

genitori, si trovi all'improvviso senza il sostegno di alcuno di essi,

si troverebbe in una situazione diversa dal minore che, da sempre, sia

stato mantenuto dal solo genitore che lo abbia riconosciuto.

Si osserva ancora che mentre la scomparsa di entrambi i genitori è

fatto irrimediabile, sussiste pur sempre la possibilità, definita "non

remota", che il genitore naturale che non abbia riconosciuto a suo

tempo il proprio figlio, ciò faccia dopo la morte dell'altro genitore.

Sarebbe pertanto ragionevolmente spiegabile il diverso trattamento

normativo delle due situazioni. Considerato in diritto :

1. - Il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali (d.P.R. 30 giugno 1975, n. 1124) all'art. 85 stabilisce

fra l'altro che, in caso di infortunio mortale dell'assicurato, la

rendita spettante ai superstiti è attribuita per il venti per cento a

ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e

adottivo e invece "il quaranta per cento se si tratti di orfani di

entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti

anche entrambi gli adottanti".

Dovendo giudicare sulla domanda dell'attribuzione del quaranta per

cento da parte di un minore riconosciuto dalla sola madre, rimasto

orfano, per infortunio sul lavoro da essa subito, il pretore di Salerno

chiama la Corte a giudicare se non sia illegittima la disposizione

ricordata per la ingiusta discriminazione che essa opera tra figlio

naturale il quale perde l'unico genitore che lo ha riconosciuto e

figlio che, sempre a seguito di infortunio mortale, resta orfano di

entrambi i genitori.

"Tale discriminazione - ritiene il giudice a quo - stride

paradossalmente con una situazione di fatto identica, in cui entrambi i

minori vengono a trovarsi", con conseguente violazione dell'art. 3

della Costituzione, tanto più evidente in quanto lo stato di maggior

bisogno, che costituisce la ratio della disposizione impugnata, è

identico in entrambi i casi, e tanto più rilevante quando si consideri

la tutela che l'art. 30 della Costituzione e la legge n. 151 del 1975

(Riforma del diritto di famiglia) accordano ai figli nati fuori dal

matrimonio.

2. - La questione è fondata.

Per contestarne la fondatezza, la difesa dell'INAIL, pur

dichiarando all'udienza di rendersi conto del risvolto umano della

questione, esclude che esista l'identità di situazioni che renda

legittimo il ricorso all'art. 3 della Costituzione: infatti il maggior

bisogno che giustifica l'attribuzione del quaranta anziché del venti

per cento della rendita, in un caso preesisteva tanto che il minore vi

era "abituato", nell'altro caso, invece, è prodotto dall'infortunio

mortale.

Pure l'Avvocatura dello Stato afferma che si tratta di situazioni

diverse che escludono la violazione del principio di eguaglianza, anche

in considerazione della possibilità, per quanto remota, che, a seguito

della morte del genitore naturale che ha operato il riconoscimento del

minore, questi venga riconosciuto dall'altro genitore naturale.

Ma queste obiezioni, a giudizio della Corte, non sono affatto

convincenti e tanto meno decisive.

In primo luogo, l'ipotesi che la situazione dell'orfano muti per il

successivo riconoscimento da parte dell'altro genitore naturale non ha

alcun pregio non solo e non tanto per la sua mera e remota

eventualità, quanto perché, verificandosi, essa importerebbe il

passaggio della rendita dal quaranta al venti per cento.

Né può essere negata l'omogeneità delle situazioni poste a

confronto. La Corte, chiamata a giudicare se fosse costituzionalmente

legittimo che l'art. 85 del testo unico n. 1124 del 1965, secondo il

giudice a quo, prevedesse l'attribuzione della rendita del quaranta per

cento all'orfano di entrambi i genitori soltanto quando la detta

condizione si realizzi con la morte del genitore assicurato e non

quando essa si rilevi successivamente per l'avvenuta morte dell'altro

genitore, ha deciso (sent. 186/1981) che la questione era infondata

perché aveva per presupposto una errata interpretazione della norma,

la quale, invece, correttamente interpretata, come aveva già fatto la

Cassazione, si limitava a richiedere, per accordare la rendita del

quaranta per cento, la sussistenza della condizione di orfano di

entrambi i genitori senza fare riferimento al momento in cui tale

condizione si fosse verificata.

Ora se la non piena identità delle questioni e la mancanza di un

diritto vivente in tal senso, impediscono di superare anche la

questione, oggi sottoposta alla Corte, con una interpretazione della

norma impugnata diversa da quella presupposta dal giudice a quo, appare

tuttavia evidente l'esigenza che anche in questo caso sia eliminata una

discriminazione assolutamente ingiustificata di fronte all'identica

situazione di abbandono e di bisogno in cui viene a trovarsi l'orfano

sia nel caso che l'infortunio l'abbia privato di entrambi i genitori,

sia nel caso che l'abbia privato dell'unico genitore naturale che lo

aveva riconosciuto, cioè - anche in questo caso - dell'unico genitore

al quale appartengono i doveri indicati nell'art. 30 della

Costituzione.

Pertanto deve dichiararsi l'illegittimità della disposizione

denunciata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 85 del d.P.R.

30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali) nella parte in cui nel disporre che, nel caso

di infortunio mortale dell'assicurato, agli orfani di entrambi i

genitori spetta il quaranta per cento della rendita, esclude che tale

rendita spetti anche all'orfano dell'unico genitore naturale che lo ha

riconosciuto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:360 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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