Corte costituzionale

Sentenza n. 186/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/12/1981 · relatore Oronzo Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 85 del

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 marzo 1975 dal tribunale di Pistoia nel

procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e Michelozzi Enzo,

quale tutore dei minori Giovannelli Piero Roberto e Paola, iscritta al

n. 540 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 25 del 1976;

2) ordinanza emessa il 26 giugno 1979 dal pretore di Trento nel

procedimento civile vertente tra Zulberti Giuseppe e l'Istituto

nazionale contro gli infortuni sul lavoro, iscritta al n. 728 del

registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 353 del 1979.

Visti gli atti di costituzione di Michelozzi Enzo e dell'INAIL e

gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 ottobre 1981 il Giudice relatore

Oronzo Reale;

uditi l'avv. Antonino Catania - delegato dall'avv. Carlo Graziani -

per l'INAIL e l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con le ordinanze n. 540 del 1975 e n. 728 del 1979, il

tribunale di Pistoia ed il pretore di Trento sollevano questione

incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 85 del d.P.R. 30

giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui detta norma prevederebbe la

corresponsione a ciascuno dei figli superstiti del lavoratore deceduto

per infortunio sul lavoro (o per malattia professionale) di una rendita

pari al 20% del salario, anche nel caso di successiva morte del

genitore vivente all'epoca della costituzione della rendita stessa; e

ciò perché si ravvisa ingiustificata disparità di trattamento (e

quindi violazione dell'art. 3 Cost.) rispetto al caso in cui alla morte

del lavoratore assicurato, i figli superstiti siano già orfani

dell'altro genitore, poiché in questa ipotesi lo stesso art. 85

prevede che la rendita da corrispondersi a ciascuno dei figli debba

essere pari al 40% del salario.

2. - Le premesse processuali dei due giudizi a quibus sono tuttavia

diverse. Il tribunale di Pistoia infatti (reg. ord. n. 540 del 1975)

era stato adito quale giudice di appello, dopo che il pretore della

stessa città aveva accolto la domanda che Michelozzi Enzo, quale

tutore dei minori Giovannelli Piero Roberto e Paola, aveva proposto

onde ottenere che agli stessi minori l'INAIL corrispondesse la rendita

pari al 40% del salario a far tempo dalla morte della loro madre,

avvenuta dopo il decesso per infortunio sul lavoro del loro padre.

Per giungere a tale conclusione, il pretore aveva interpretato

l'art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965 nel senso che la maggior misura

della rendita debba essere sempre concessa qualora i figli minori

vengano a trovarsi privi di entrambi i genitori, a prescindere dal

momento in cui tale situazione si verifichi rispetto all'evento

assicurato.

Tanto il tribunale di Pistoia in grado di appello della citata

sentenza del pretore, quanto il pretore di Trento (il quale doveva

giudicare in primo grado sulla domanda dei minori Marco e Remo Zulberti

che, avendo ottenuto dall'INAIL alla morte per infortunio del padre

Renzo Zulberti la costituzione di una rendita pari, per ciascuno, al

20% della retribuzione del defunto, ed avendo perduto successivamente

la madre, chiedevano che tale rendita fosse portata al 40%) non

aderiscono a tale interpretazione e leggono l'art. 85 del d.P.R. n.

1124 del 1965 in senso restrittivo: solo nel caso in cui entrambi i

genitori siano venuti a mancare al momento della morte dell'assicurato

la rendita spettante a ciascuno dei figli minori superstiti dovrà

essere pari al 40% del salario; in ogni altro caso, al 20%. Ma questa

situazione normativa appare in contrasto, ad avviso dei predetti

giudici, con l'art. 3 della Costituzione, attesa la disparità di

trattamento tra due situazioni identiche in fatto; donde la

irragionevolezza della diversa regolamentazione normativa.

3. - In entrambi i giudizi ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio per il tramite dell'Avvocatura dello Stato e si è costituito

l'INAIL; si è altresì costituita la parte Michelozzi nel giudizio

promosso dal tribunale di Pistoia. In tutti gli atti di costituzione o

di intervento, è in primo luogo sottolineato che il profilo di

incostituzionalità dedotto attiene ad una interpretazione della norma

denunziata, che non è però la sola possibile; e che, anzi, è

principio generalmente accolto quello secondo cui ove una legge sia

suscettiva di due interpretazioni diverse, l'una costituzionalmente

corretta e l'altra no, è alla prima che occorre rifarsi. Nella specie,

sia l'INAIL che il Michelozzi che il Presidente del Consiglio sono

concordi nel ritenere che la lettera della legge non precluda una

interpretazione diversa da quella del tribunale di Pistoia e del

pretore di Trento e più conforme a Costituzione

Ma, ove a ciò la Corte non potesse pervenire, tanto l'Avvocatura

dello Stato quanto la difesa dell'INAIL chiedono una declaratoria di

infondatezza della questione. Si assume infatti che le situazioni di

fatto diversamente disciplinate (secondo l'interpretazione accolta dai

giudici a quibus) sarebbero oggettivamente diverse perché riferentisi

a momenti temporalmente distinti; e che la rilevanza di eventi

successivi al tempo in cui si è maturato il diritto alla rendita deve

ritenersi esclusa, atteso che l'evento lavorativo è l'unica fonte

dell'indennizzo; né potrebbe sostenersi che la morte dell'altro

genitore possa assurgere al carattere di evento in alcun modo protetto.

In altre parole, la situazione si dovrebbe ritenere cristallizzata al

momento della morte del genitore assicurato; ogni evento successivo non

potrebbe esplicare efficacia nel rapporto tra l'Istituto assicuratore

ed i superstiti, già definitosi al verificarsi dell'evento protetto,

donde l'obiettiva diversità delle situazioni regolate in modo

differenziato dall'art. 85 più volte citato.

Diversa è la posizione della parte privata Michelozzi; la difesa

di questi, nell'atto di costituzione, sostiene che, interpretata la

norma come ha fatto il tribunale di Pistoia, sarebbe palese la

disparità di trattamento tra gli orfani di entrambi i genitori

all'atto del decesso del lavoratore assicurato e quelli che tali siano

divenuti successivamente a tale evento. Afferma inoltre che la norma

colliderebbe anche con l'art. 38 Cost., sempre se interpretata nel

senso restrittivo proposto dal giudice a quo: operazione che, peraltro,

essa ritiene arbitraria, richiamando la decisione di primo grado del

pretore di Pistoia che aveva accolto la domanda dei minori. Si conclude

pertanto chiedendo che la proposta questione di incostituzionalità sia

dichiarata fondata. Considerato in diritto :

1. - Le questioni come in narrativa sollevate dal tribunale di

Pistoia e dal pretore di Trento sono identiche. I relativi giudizi

vanno quindi riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - I due giudici a quibus erano chiamati a decidere se ai figli

minorenni di un lavoratore morto per infortunio, e successivamente

divenuti orfani anche della madre, spettasse la rendita del 20% o

quella del 40%, che l'art. 85 del d.P.R. n. 1124/1965 attribuisce ai

minori orfani di entrambi i genitori. L'INAIL sosteneva, infatti, che

la condizione di orfani di entrambi i genitori, richiesta dalla norma

per la rendita del 40%, doveva essersi verificata al momento della

morte del lavoratore per infortunio e non successivamente, come era

accaduto nei casi dedotti in giudizio.

Come si è ricordato in narrativa, il pretore di Pistoia aveva in

primo grado respinto la tesi dell'INAIL, e quindi accolto la domanda

dei minori Giovannelli Invece tanto il tribunale di Pistoia, in grado

di appello, quanto il pretore di Trento (che giudicava in primo grado

sulla domanda dei minori Zulberti) hanno condiviso la interpretazione

restrittiva del citato art. 85 sostenuta dall'INAIL. E partendo da

questa interpretazione restrittiva, hanno sollevato la questione della

legittimità costituzionale dell'art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965

con riferimento all'art. 3 Cost., in quanto il detto art. 85

regolerebbe in modo diverso, e senza giustificazione, due situazioni di

fatto identiche: quella dei minori divenuti orfani di entrambi i

genitori al momento dell'infortunio, e cioè con la morte del

lavoratore assicurato, e quella dei minori divenuti orfani di entrambi

i genitori successivamente all'infortunio, con la sopravvenuta morte

dell'altro genitore.

3. - La questione non è fondata perché essa ha per presupposto

una errata interpretazione della norma.

La detta interpretazione dell'art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965 -

secondo la quale l'attribuzione della rendita del 40% sarebbe prevista,

"se si tratti di orfani di entrambi i genitori", quando detta

condizione si realizzi con la morte del genitore lavoratore assicurato,

e non quando essa si realizzi successivamente per la sopravvenuta morte

dell'altro genitore - è stata respinta dalla Corte di cassazione

dapprima implicitamente con varie pronunce relative a materia analoga

regolata dall'art. 77 del d.P.R. n. 1124 (quota integrativa dovuta al

figlio dell'infortunato anche per sua inabilità sopravvenuta); poi in

modo esplicito e puntuale riferito proprio alla situazione che forma

oggetto della pronuncia dei due giudici a quibus.

La Cassazione ha stabilito che il più volte citato art. 85 si

limita a richiedere la sussistenza della condizione di orfano di

entrambi i genitori, senza fare riferimento al momento in cui tale

condizione si è verificata; osservando fra l'altro che la contraria

soluzione comporterebbe una disparità di trattamento fra orfani di

entrambi i genitori, tali divenuti nel momento della morte del

lavoratore assicurato o successivamente, disparità del tutto

ingiustificata tenendo conto dell'identico maggior bisogno che in

entrambi i casi consegue al verificarsi della detta situazione, tenuta

presente dal legislatore nell'accordare a detti orfani di entrambi i

genitori la rendita del 40% anziché quella del 20% accordata agli

orfani di un solo genitore.

È significativo che l'Avvocatura dello Stato (la quale, tuttavia,

in linea subordinata o alternativa esclude l'incostituzionalità della

norma) affermi in entrambi i giudizi che "non sussistendo, secondo la

retta interpretazione della norma dell'art. 85, cpv. 2 del tu. n. 1124

del 1965, la denunziata disparità di trattamento dei figli minori

dell'assicurato orfani di entrambi i genitori, la prospettata questione

di costituzionalità è da ritenersi infondata"; rilevando poi nella

discussione all'udienza che ormai vale la interpretazione, nel senso

detto, della Cassazione. Mentre poi lo stesso INAIL (che pure conclude

per la irrilevanza o infondatezza della questione) sostiene che ci si

trova di fronte ad una questione unicamente interpretativa che ha già

avuto soluzione da parte della Corte di cassazione.

Poiché la corretta interpretazione della norma, affermata dalla

Corte regolatrice, esclude la denunciata irragionevole disparità di

trattamento tra situazioni di fatto (di bisogno) omogenee, cade il

presupposto della questione di legittimità costituzionale che,

pertanto, è infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 30

giugno 1965 sollevata con riferimento all'art. 3 della Costituzione dal

tribunale di Pistoia e dal pretore di Trento con le ordinanze di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1981.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:186 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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