Se l'infortunato ha moglie e figli, solo moglie o solo figli aventi requisiti di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 85 la rendita e' aumentata di un ventesimo per la moglie e per ciascun figlio, indipendentemente dalla data di matrimonio e di nascita. Tali quote integrative della rendita sono corrisposte anche nel caso in cui l'infortunio sia occorso ad una donna; a tale effetto, per quanto riguarda il coniuge, debbono ricorrere le condizioni di cui al secondo e terzo comma del n. 1 dell'art. 85.29a Le quote integrative della rendita seguono le variazioni della rendita e cessano in ogni caso con questa, qualora non siano cessate prima per il decesso della persona per la quale furono costituite o per il raggiungimento del diciottesimo anno per i figli. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di eta', se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di eta', se studenti universitari. Le quote predette, che sono parte integrante della rendita liquidata all'infortunato, sono riferite per tutta la durata della rendita alla composizione della famiglia dell'infortunato stesso.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

29a

La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 12 maggio 1988, n. 529 (in G.U. 1a s.s. 18/05/1988, n. 20) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del secondo comma dell'art. 77 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui dispone che, per quanto riguarda il coniuge, debbano ricorrere le condizioni di cui al secondo e terzo comma del n. 1 dell'art. 85 stessa legge".

Testo vigente dal 19 maggio 1988

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 529/1988

    Ha colpito questo articolo
    12 maggio 1988

    L'equiparazione assoluta tra uomini e donne in materia di lavoro - che costituisce lo scopo generale della legge n. 903 del 1977 - è riferibile anche alle prestazioni dell'assicurazione generale contro gli infortuni sul lavoro, ed esige, in applicazione della "ratio" di precedenti pronunce, che anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore di detta legge sia eliminata la disparità di trattamento derivante dalla norma che, in caso di infortunio della donna, subordinava la corresponsione delle quote integrative della rendita per il coniuge a carico alla condizione ulteriore che l'attitudine al lavoro del marito fosse ridotta a meno di un terzo. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. - l'art. 77, comma secondo, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 , "nella parte in cui dispone che, per quanto riguarda il coniuge, debbano ricorrere le condizioni di cui al secondo e terzo comma del n. 1 dell'art. 85 stessa legge". - S. nn. 6 e 105/1980.

    Art. 77 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 maggio 1988

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1965 al 19 maggio 1988.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 12 maggio 1988, n. 529 (in G.U. 1a s.s. 18/05/1988, n. 20) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del secondo comma dell'art. 77 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui dispone che, per quanto riguarda il coniuge, debbano ricorrere le condizioni di cui al secondo e terzo comma del n. 1 dell'art. 85 stessa legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art77 · fonte del testo

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