Art. 86
L'Istituto assicuratore e' tenuto a, prestare all'assicurato nei casi di infortunio previsti nel presente titolo, e salvo quanto dispongono gli articoli 72 e 88, le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata dell'inabilita' temporanea ed anche dopo la guarigione clinica, in quanto occorrano al recupero della capacita' lavorativa.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965
