Corte costituzionale

Sentenza n. 117/1986

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/04/1986 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge

9 dicembre 1977 n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in

materia di lavoro) e dell'art. 85 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U.

delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali) promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 7 marzo 1984 dal Pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Tremendi Francesco e l'INAIL iscritta

al n. 857 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 2 bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 12 luglio 1984 dal Pretore di Macerata nel

procedimento civile vertente tra Marinangeli Gino e l'INAIL iscritta al

n. 1078 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 34 bis dell'anno 1985;

3) ordinanza emessa il 17 maggio 1984 dal Pretore di Brescia nel

procedimento civile vertente tra Schivalocchi Faustino e l'INAIL

iscritta al n. 1153 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di costituzione di Tremendi Francesco, dell'INAIL e

di Schivalocchi Faustino;

udito nell'udienza pubblica del 4 marzo 1986 il Giudice relatore

Giuseppe Borzellino;

uditi gli avv.ti Franco Agostini per Tremendi Francesco e Antonino

Catania per l'INAIL.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanze emesse, rispettivamente, in data 7 marzo 1984

(R.O. n. 857 del 1984) nel procedimento civile tra Tremendi Francesco e

l'INAIL e 12 luglio 1984 (R.O. n. 1078 del 1984) nel procedimento

civile tra Marinangeli Gino e l'INAIL, i Pretori di Milano e di

Macerata hanno sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 85, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché

dell'art. 12 della l. 9 dicembre 1977 n. 903 limitatamente alle parole

"deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente

legge".

Analoga questione, con riguardo solo a quest'ultima norma, è stata

sollevata dal Pretore di Brescia, con ordinanza emessa il 17 maggio

1984 (R.O. n. 1153 del 1984), nel procedimento civile tra Schivalocchi

Faustino e l'INAIL.

Il dubbio di costituzionalità concerne, per la prima delle

impugnate disposizioni, la previsione che subordina, in caso di morte

della moglie per infortunio sul lavoro, la corresponsione della rendita

al marito superstite alla condizione che la sua attitudine al lavoro

sia permanentemente ridotta a meno di un terzo, mentre, per la seconda

disposizione, la parte in cui la norma equipara il marito superstite

alla moglie superstite, solo se la morte della lavoratrice sia avvenuta

posteriormente all'entrata in vigore della legge.

La questione viene prospettata da tutte le ordinanze in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, mentre ulteriori dubbi vengono avanzati

dal Pretore di Milano in riferimento generico al successivo art. 29 e

dal Pretore di Macerata in riferimento agli artt. 37 e 38.

Il Pretore di Milano, nel reiterare la questione che in precedenza

era stata ritenuta inammissibile per difetto di motivazione (ordinanza

n. 344 del 1983), richiama - quanto all'art. 3 Cost. - il principio

emergente dalla sentenza della Corte n. 6 del 1980 secondo cui,

rispetto alle finalità di tutela perseguite dal legislatore con

l'estensione del trattamento al coniuge superstite, la situazione si

presenta con connotati assolutamente identici di fronte al decesso del

lavoratore pensionato o assicurato, sia questi il marito ovvero la

moglie.

Analoghe, sostanzialmente, le argomentazioni del Pretore di

Macerata il quale richiamando del pari la sentenza n. 6 del 1980,

osserva che l'art. 12 della l. n. 903/1977 e l'art. 85 del d.P.R. n.

1124/1965 confliggono con l'art. 3 della Costituzione, in quanto "la

donna ha diritto di vedersi riconoscere una rendita dall'INAIL in caso

di morte del marito a seguito di infortunio sul lavoro, senza alcuna

limitazione in ordine alle proprie condizioni fisiche, mentre uguale

diritto non compete al marito nella identica situazione e in ciò non

può non configurarsi una evidente disparità di trattamento e

manifesta disuguaglianza tra cittadini esclusivamente determinata dalla

diversità di sesso".

Dal canto suo, il Pretore di Brescia - ma unicamente per l'art. 12

legge n. 903/1977 - rileva che la norma violerebbe l'art. 3 Cost. che

prevede l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, senza

distinzione di sesso.

2. - Nel primo giudizio (R.O. n. 857 del 1984), si è costituito il

Tremendi, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Agostini, il quale

deduce che la situazione della vedova del lavoratore deceduto per

infortunio si presenta assolutamente identica a quella del vedovo della

lavoratrice deceduta per la stessa causa e conclude chiedendo che venga

dichiarata costituzionalmente illegittima la norma denunciata.

Nel terzo giudizio (R.O. n. 1153 del 1984), si è costituito lo

Schivalocchi, rappresentato e difeso dall'avv. Mattia Persiani, il

quale, richiamati i principi della sentenza di questa Corte n. 6 del

1980, osserva che "la discriminazione che viene in esame nella specie

è assolutamente in funzione al sesso ed è pertanto vietata dall'art.

3 della Costituzione". E ciò tenuto anche conto che "le prestazioni

previdenziali hanno tutte quante la natura di erogazioni fatte

nell'interesse pubblico alla liberazione dal bisogno come mezzo per

garantire l'effettivo godimento dei diritti civili e politici.

Effettivo godimento che, nel nostro ordinamento, non può e non deve

essere vanificato per ragioni inerenti esclusivamente al sesso". Di qui

la richiesta di declaratoria di illegittimità dell'art. 12 legge n.

903.

In tutti i giudizi si è costituito l'INAIL rappresentato e difeso

dagli avv.ti Lucio Mancini, Carlo Graziani e Antonino Catania.

Nelle deduzioni riguardanti il giudizio di cui all'ordinanza del

Pretore di Milano la difesa dell'Ente, ricordato che già la Corte

costituzionale con ordinanza n. 344 del 1983 ha dichiarato la manifesta

inammissibilità della questione per difetto di motivazione, prospetta

la non riproponibilità della questione stessa per effetto della

precedente declaratoria.

Sul merito, osserva che a far tempo dal 18 dicembre 1977, l'art. 85

del T.U. n. 1124/1965 non è più operante nella sua originaria

portata, bensì in quella ricavabile dall'art. 12 della legge 9

dicembre 1977 n. 903 entrata in vigore appunto il detto giorno.

Perciò, "in tale situazione, nella controversia di che trattasi,

promossa con ricorso del 16 ottobre 1980 ed ancora pendente alla data

del 7 marzo 1984 - epoca dell'ordinanza di rimessione - (e tuttora),

non poteva disquisirsi sul contenuto di una norma non più esistente,

secondo i termini nell'ordinanza stessa rappresentati, nel nostro

ordinamento e che non avrebbe più potuto essere applicata secondo

appunto quei termini".

In ogni caso l'INAIL rileva la conformità ai precetti

costituzionali delle disposizioni dell'art. 85 del d.P.R. n. 1124 e

dell'art. 12 della l. n. 903, anche in considerazione dei differenti

presupposti che regolano la particolare assicurazione infortuni

rispetto alla materia delle assicurazioni gestite dall'INPS, oggetto

della sentenza n. 6 del 1980 e conclusivamente chiede una declaratoria

di inammissibilità ovvero di infondatezza della proposta questione.

Argomentazioni in buona parte analoghe vengono svolte nelle

deduzioni prodotte per il secondo (ord. Pretore di Macerata) e terzo

(ord. Pretore di Brescia) giudizio.

Non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze di rimessione concernono questioni identiche o

comunque connesse. Pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per

formare oggetto di un'unica sentenza.

2.1 - Secondo due dei giudici a quibus (Pretore di Milano: ord. n.

857/1984; Pretore di Macerata: ord. n. 1078/1984) l'art. 85, comma

terzo del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo unico delle disposizioni

per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali) relativo alla corresponsione di una rendita a

favore dei superstiti violerebbe segnatamente l'art. 3 della

Costituzione, oltre che i successivi artt. 29,37,38.

Dispone, infatti, la norma che - restando superstite della donna

lavoratrice il marito - la rendita in parola è a lui corrisposta sol

nel caso in cui la sua attitudine al lavoro sia permanentemente ridotta

a meno di un terzo: il che - secondo le ordinanze - comporterebbe una

posizione deteriore del coniuge della infortunata deceduta a fronte di

una situazione assolutamente identica, conseguente al decesso di

lavoratore, assicurato o pensionato, sia questo l'uno o l'altro

coniuge. In tali sensi di ripiano dell'eguaglianza, di una identica

illegittimità resterebbe colpito anche l'art. 12 della legge 9

dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in

materia di lavoro), là dove le prestazioni ai superstiti, in materia

di infortuni sul lavoro, vengono sì parificate, e rese reversibili tra

coniugi, ma solo a far tempo dalla entrata in vigore di detta legge (e

non quindi anche per eventi - così nella fattispecie all'esame -

occorsi in precedenza).

2.2 - In adverso l'INAIL ha eccepito in limine una presunta

inammissibilità dell'ordinanza del Pretore di Milano poiché

l'identica questione era stata dichiarata, in passato, manifestamente

inammissibile (ord. n. 344/1983) per inadeguata motivazione.

Ma l'eccezione non ha pregio, rituali prospettandosi, per i fini di

causa, i contenuti degli elementi odiernamente offerti.

Oppone, peraltro, l'INAIL che l'art. 85 del d.P.R. n. 1124/1965

non era più presente nell'ordinamento alla data di emanazione delle

ordinanze (come non lo è più attualmente), nei termini in cui esso è

stato preso in esame dai mentovati giudici a quibus di Milano e di

Macerata.

La successiva legge n. 903 del 1977, chiarisce la difesa dell'Ente,

col suo art. 12 ha parificato in tema di prestazioni ai superstiti a

seguito di infortunio del lavoratore (come, del resto, le ordinanze di

rimessione han tenuto presente e si è qui esposto) le posizioni tra

uomo e donna, sì da fornire una diversa chiave interpretativa - non

più limitativa, cioè - del richiamato terzo comma dell'art. 85.

L'obiezione è conferente nel senso - non per questo preclusivo

dell'intera questione - che la norma va, e andava dai giudici a quibus,

letta (per effetto dell'art. 19 legge n. 903/1977 in relazione all'art.

15 delle preleggi) secondo quanto stabilito dal qui già richiamato

art. 12 della legge medesima, la quale - s'è già detto - ha

cancellato qualsiasi discriminazione tra uomo e donna in materia di

lavoro e relativa previdenza.

3.1 - A questo punto, si pongono esatti i termini dell'ordinanza

del Pretore di Brescia (n. 1153/1984), che circoscrive l'esame della

questione - una volta che l'art. 12 preriportato ha identicamente posto

l'apprezzamento della posizione dei coniugi - incentrandola

sull'assunta illegittimità costituzionale, ex art. 3 Cost., dei soli

limiti temporali che la disposizione contiene: parità del marito,

nelle prestazioni a seguito della scomparsa della moglie lavoratrice,

ma per decesso occorso posteriormente all'entrata in vigore della

norma.

3.2 - In questi rigorosi termini, che assorbono ogni disamina

sull'art. 85 d.P.R. n. 1124/1965, la questione è fondata.

L'intera normativa contenuta nella legge 9 dicembre 1977 n. 903 è

intesa a vietare discriminazioni di sorta, in materia di lavoro,

fondate sul sesso (art. 1, primo comma).

E la Corte ricorda che anche con l'art. 11, inerente a prestazioni

ai superstiti nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria per

l'invalidità e la vecchiaia, pur parificandosi i diritti dei coniugi

era stato imposto consimile limite temporale (decesso dell'assicurata o

della pensionata posteriore alla data di entrata in vigore della

legge).

Senonché, sul piano della legittimità costituzionale venne

considerata ed affermata l'equiparazione assoluta, oggetto dell'intera

legge, anche in chiave di fattori temporali, espungendosi il

conseguente limite (sentenza n. 6 del 1980).

La raggiunta posizione paritaria anche nel tempo, tra vedovo ovvero

vedova comportò, poi, l'estensione ablatoria di ogni relativo limite,

per analoghe discriminanti concernenti la materia pensionistica, tanto

nei confronti di dipendenti statali che di amministrati dagli Istituti

di previdenza (sentenza n. 75/1981; ord. n. 50/1986).

Or dunque l'unicità negli scopi decisamente avversi ad ogni

discriminazione, contenuti nella legge n. 903/1977, ha ricevuto

ulteriori precisi contorni da parte della giurisprudenza

costituzionale. Il che comporta, per l'identità della matrice cui

restano certamente avvinte le prestazioni economiche continuative e

d'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia (art. 11 della legge)

e di rendita vitalizia (successivo art. 12), l'uguaglianza delle

consimili riferite disposizioni. Non può, infatti, ex art. 3 Cost.,

restar temporalmente claudicante l'una rispetto all'altra.

Va riconosciuto, pertanto, che le prestazioni ai Superstiti

previste dalle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 12 legge 9

dicembre 1977, n. 903) spettano, comunque, al marito quale che sia la

data del decesso della moglie lavoratrice.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi (ordinanze n. 857, 1078, 1153 del 1984);

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 9

dicembre 1977 n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in

materia di lavoro) limitatamente alle parole "deceduta posteriormente

alla data di entrata in vigore della presente legge".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo

della Consulta, il 24 aprile 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO

SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO

- ALDO CORASANITI - GIUSEPPE

BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO

DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO

SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

ROLANDO GALLI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari