Corte costituzionale

Sentenza n. 318/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/06/1989 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80 del d.P.R.

30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio

1988 dal Tribunale di Vigevano nel procedimento civile vertente tra

Pomponio Teodorico e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 672 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 48 prima serie speciale dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L., nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 aprile 1989 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Uditi l'avvocato Eurico Ruffini per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato

dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei

ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Vigevano, con ordinanza emessa il 26 febbraio

1988 (R.O. n. 672/1988), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dell'art. 80 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui non

esclude la revisione in peius della rendita, nel caso di ulteriori

infortuni, diversamente da quanto prevede l'art. 83, per l'ipotesi di

unico infortunio.

Ad avviso del giudice a quo sarebbe ravvisabile ingiustificata ed

irrazionale disparità di trattamento fra situazioni identiche, quali

sono quelle dell'infortunato che non incorra in altri infortuni, nei

cui confronti opera il divieto di revisione in peius di cui all'art.

83 sopra citato, una volta decorsi dieci anni dall'infortunio, e

quella dell'infortunato nei cui confronti intervenga ulteriore

infortunio, nel qual caso, ai sensi del denunciato art. 80, il grado

di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro può essere

quantificato anche in misura inferiore a quello già determinato per

il primo infortunio, realizzandosi così una revisione in peius oltre

il termine di cui all'art. 83.

2. - L'I.N.A.I.L., costituitosi innanzi a questa Corte, ha

concluso per l'inammissibilità della questione.

3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi a

mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha eccepito l'inammissibilità

della questione, e, in subordine, ne ha contestato la fondatezza. Considerato in diritto Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 80, comma primo,

del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), nella parte in cui non esclude la revisione

in peius della rendita, nel caso di infortuni policroni intervallati

da oltre dieci anni, diversamente da quanto prevede il successivo

art. 83 per l'ipotesi di unico infortunio.

L'esame della questione postula la ricognizione della normativa

sopra richiamata, secondo l'interpretazione giurisprudenziale.

Alla stregua dell'art. 83, come costantemente interpretato, la

misura della rendita di inabilità può essere sottoposta a

revisione, su domanda del titolare o ad iniziativa dell'Istituto

assicuratore, nell'eventualità di diminuzione o di aumento

dell'attitudine al lavoro, solo se le suindicate modificazioni si

verificano entro dieci anni dalla costituzione della rendita (art.

83, commi sesto e settimo). Decorso tale periodo, per converso, la

rendita resta definitivamente consolidata, non essendo più

suscettiva di riesame la determinazione della riduzione della

capacità lavorativa (alla quale la rendita si correla) causata

dall'unico infortunio che in tal caso viene in considerazione.

Alla diversa ipotesi della pluralità di infortuni si riferisce,

invece, l'art. 80, secondo il quale, nel caso in cui il titolare di

una rendita di inabilità sia colpito da un nuovo infortunio

indennizzabile, si procede alla costituzione di un'unica rendita in

base al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro

causata dal precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo. Ad

avviso della prevalente giurisprudenza di legittimità, non ponendo

la norma in esame limiti temporali, la determinazione dell'unica

rendita può avvenire anche quando tra gli infortuni sia intercorso

più di un decennio, e la valutazione del grado complessivo di

invalidità, nel cui ambito il grado di inabilità originario

costituisce un mero fattore concorrente, ben può condurre

all'attribuzione di una rendita quantificata in misura pari o

addirittura inferiore alla somma aritmetica della originaria

percentuale di riduzione e di quella sopraggiunta. Nella valutazione

globale, quindi, il grado di invalidità derivato dal precedente

infortunio è soggetto a revisione, quale componente del giudizio

complessivo, anche se il nuovo infortunio sia intervenuto dopo il

decorso di dieci anni dalla costituzione della rendita correlata

all'infortunio precedente.

Ed è proprio l'inoperatività del princìpio della consolidazione

della rendita, per effetto del decorso di un decennio, nell'ipotesi

di infortuni policroni, che appare al giudice a quo ingiustificata ed

irrazionale, con conseguente violazione dell'art. 3 della

Costituzione.

Sotto tale aspetto la questione è fondata.

Invero, nel caso dell'unico infortunio, la disposizione che regola

la sopravvenienza riposa sul presupposto della invariabilità del

grado di invalidità, sia in melius che in peius, per effetto del

decorso di un decennio. E tale presupposto è indubbiamente valido,

perché ancorato al criterio del quod plerumque accidit e insieme

rispondente all'esigenza di tener conto dell'aspettativa del

lavoratore in relazione al consolidamento della situazione di fatto e

del consolidamento stesso.

L'assunzione del presupposto della variabilità in relazione al

verificarsi di un nuovo infortunio, pur dopo il decennio, appare

invece non conforme a ragionevolezza oltre che elusiva della suddetta

esigenza. Nell'ipotesi di infortuni policroni, intervallati da oltre

un decennio - e cioè in un'ipotesi in cui vi è addirittura da

presumere il peggioramento dell'inabilità del plurinfortunato -, non

vi è motivo alcuno di discostarsi dal criterio del quod plerumque

accidit nel senso della invariabilità.

Va dunque ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 80, primo

comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non prevede,

nel caso di sopravvenienza di un ulteriore infortunio dopo il decorso

di dieci anni dalla costituzione della rendita per un precedente

infortunio, che al lavoratore sia assicurata quanto meno una rendita

eguale a quella già erogatagli.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, primo

comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni

per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), nella parte in cui non prevede che, qualora

sopravvenga un ulteriore infortunio dopo il decorso di dieci anni

dalla costituzione della rendita per un precedente infortunio, al

lavoratore spetta una rendita non inferiore a quella già erogatagli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:318 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari