Corte costituzionale

Sentenza n. 93/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/1981 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 75,

79 e 80 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul

lavoro) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 7 aprile 1976 dal Pretore di Genova nel

procedimento civile vertente tra Pastorino Giacomo e l'INAIL, iscritta

al n. 423 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 184 del 1976;

2) ordinanza emessa il 10 marzo 1977 dal Tribunale di Novara nel

procedimento civile vertente tra Disarò Umberto e l'INAIL, iscritta

al n. 212 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 155 del 1977;

3) ordinanza emessa il 23 novembre 1977 dal Tribunale de l'Aquila

nel procedimento civile vertente tra Dell'Aguzzo Gino e l'INAIL,

iscritta al n. 13 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 del 1978;

4) ordinanza emessa il 27 ottobre 1977 dal Pretore di La Spezia

nel procedimento civile vertente tra Toffi Armida e l'INAIL, iscritta

al n. 63 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 94 del 1978;

5) ordinanza emessa il 27 ottobre 1977 dal Pretore di La Spezia

nel procedimento civile vertente tra Mastorci Filiberto e l'INAIL,

iscritta al n. 64 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 101 del 1978;

6) ordinanza emessa il 14 novembre 1977 dal Pretore di Mantova nel

procedimento civile vertente tra Caccia Elvio e l'INAIL, iscritta al

n. 99 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 115 del 1978.

Visti gli atti di costituzione di Pastorino Giacomo, Disarò

Umberto, Caccia Elvio e dell'INAIL;

udito nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1981 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

uditi gli avvocati Franco Agostini, per Disarò Umberto e Carlo

Graziani, per l'INAIL.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso, depositato nella cancelleria del Pretore di

Genova il 31 ottobre 1975, Pastorino Giacomo espose che aveva subito

due infortuni sul lavoro (l'uno all'occhio il 12 ottobre 1962 e

l'altro a un dito della mano il 29 ottobre 1973), per il primo dei

quali gli era stata corrisposta rendita del 17%, che, essendosi

proceduto, alla scadenza del decennio, a revisione, dalla quale era

risultato un grado di inabilità residua pari all'11%, si era

provveduto alla capitalizzazione della rendita a norma dell'art. 75

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 che la impone per le inabilità

consolidatesi dopo il decennio in misura superiore al 10% e inferiore

al 16%, e che l'INAIL, sebbene in sede di collegiale medica gli si

fosse riconosciuta per il secondo infortunio inabilità nella misura

del 5%, ne aveva escluso la indennizzabilità, chiese, pertanto, che

l'Istituto fosse condannato a corrispondergli la rendita di legge in

relazione ad un danno del 16% conseguente ai due infortuni, e, in via

subordinata, formulò istanza di rimessione alla Corte costituzionale

della questione di legittimità dell'art. 75 in riferimento agli artt.

3 e 38 della Costituzione.

Si costituì l'INAIL chiedendo il rigetto delle domande di merito

e la declaratoria di manifesta infondatezza della proposta questione

di costituzionalità, ma l'adito Pretore, con ordinanza 7 aprile 1976,

debitamente comunicata e notificata, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 184 del 14 luglio 1976 e iscritta al n. 423 registro

ordinanze 1976, ha disposto la sospensione del procedimento e la

rimessione degli atti a questa Corte perché sia decisa la questione,

ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, di costituzionalità

senza peraltro specificare nel dispositivo le norme di diritto

impugnate e i precetti costituzionali di raffronto.

Il Pretore, premesso che le domande del Pastorino alla stregua

delle norme vigenti sarebbonsi dovute respingere, ha preso in esame

l'art. 75 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per il quale, "qualora, dopo

la scadenza del decennio della rendita, il grado di inabilità

permanente residuato all'infortunio risulti determinato in maniera

definitiva nella misura superiore al dieci ed inferiore al sedici per

cento, è corrisposta, ad estinzione di ogni diritto, una somma pari

al valore capitale, determinato in base alle tabelle di cui al primo

comma dell'art. 39, dell'ulteriore rendita spettante, calcolata sul

limite minimo di retribuzione annua, ai sensi del terzo comma

dell'art. 116, applicabile al momento della liquidazione di tale

somma"; ha osservato che l'art. 79, in relazione ad un secondo

infortunio, esclude perfino dal pur limitato riconoscimento attuato

con la c.d. "formula Gabrielli" la valutazione delle conseguenze dello

stesso, e ciò anche se il primo è occorso in occasione di attività

lavorativa, ma sia stato poi liquidato in capitale ai sensi dell'art.

75.

Preso atto che la riassunta normativa era stata giustificata con

il conseguimento della duplice finalità di concentrare lo sforzo di

tutela in favore degli infortuni più gravi e di conseguire maggiore

speditezza e semplicità nella procedura amministrativa, il Pretore ha

reputato la riassunta normativa in contrasto con l'art. 38 Cost.

perché le capitalizzazioni peggiorerebbero le prestazioni a favore

dei lavoratori infortunati e più non garantirebbero un livello di

tutela adeguato alle loro esigenze di vita, specie se si riflette che

la capitalizzazione viene effettuata non in base al salario effettivo

ma sulla base del limite minimo della retribuzione annua, né

sussisterebbero in concreto le ragioni giustificatrici della normativa

sospettata d'incostituzionalità perché non riescono semplificate le

procedure amministrative né risultano elevate le prestazioni in

favore degli infortuni più gravi.

Considerato poi che in base al combinato disposto degli artt. 75 e

79 d.P.R. 1124/1965 non si procede, nell'ipotesi di duplice

infortunio, il secondo dei quali sia successivo alla capitalizzazione

della rendita relativa al primo, alla valutazione del danno globale

dell'infortunato, ma, essendo ormai stato liquidato in capitale il

primo infortunio, il secondo viene delibato senza tener conto del

primo e non dà luogo ad alcuna fonte d'indennizzo, il Pretore ha

posto in rilievo che i due infortuni, considerati insieme, possono

provocare, e in effetti determinano, riduzione di capacità lavorativa

che non coglie rispondenza nella somma erogata per il primo infortunio

e che non diversa discrepanza si verifica nel caso in cui, per

produrre il secondo infortunio un danno valutabile tra l'11% e il 15 %,

questo sarà liquidato soltanto al decimo anno con una nuova

capitalizzazione, senza tenere alcun conto della diminuzione di

capacità lavorativa, provocata dal primo infortunio.

Né ha il Pretore ravvisato conforme a ragione e all'art. 3 Cost.

la diversità di trattamenti riservati a chi subisce

contemporaneamente i due infortuni e chi, invece, s'infortuna in

diversi momenti; violazione del principio di parità, che viene

perpetrata anche nel caso in cui al primo infortunio indennizzabile

con rendita segua altro infortunio non indennizzabile o liquidabile in

capitale ai sensi del combinato disposto degli artt. 75 e 83. Ha

concluso il Pretore con ravvisare violazione degli artt. 3 e 38, comma

secondo, della Costituzione, in ciò che la capitalizzazione

impedirebbe al lavoratore di fruire, in tempi successivi, di eventuali

aumenti di retribuzione.

In questa sede, in cui non ha spiegato intervento il Presidente

del Consiglio dei ministri, si sono costituite ambo le parti: mentre

il Pastorino, rappresentato e assistito dagli avvocati Salvatore

Marino e Benedetto Bussi, si limita a riassumere gli argomenti svolti

nella ordinanza di rimessione, l'INAIL, rappresentato e assistito

dagli avvocati Vincenzo Cataldi e Carlo Graziani, sostiene che la

capitalizzazione, per riferirsi alle piccole rendite, non peggiora la

precedente condizione dell'infortunato, che viene anzi migliorata per

essere in migliore guisa dei piccoli ratei utilizzabile la rendita

capitalizzata, che il pregresso infortunio, liquidato in capitale,

assume rilievo ai fini della determinazione del grado di riduzione

permanente dell'attitudine al lavoro sia pure attraverso un

procedimento, in cui si tiene conto della circostanza che il danno

pregresso, peraltro modesto, è già stato liquidato, laddove la

liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 75, configurerebbe una

situazione obiettivamente diversa, che esclude una disparità di

trattamento rispetto ad altre situazioni non omogenee, come quelle

previste dagli artt. 80 e 82. Nella memoria difensiva 13 novembre

1980, sottoscritta anche dall'avv. Antonino Catania, l'Istituto

rileva, quanto alla illegittimità dell'art. 75 in sé e per sé

considerato, che il legislatore, nel prevedere la liquidazione

autoritativa al decennio delle invalidità stabilizzatesi entro

modesti limiti, ha operato una scelta di gestione assicurativa,

peraltro applicativa del principio dell'indennizzo in capitale, che è

regola generale in tema di risarcimento di danno, insindacabile sul

piano della legittimità costituzionale; ribadita, quanto alla

correlazione tra gli artt. 75 e 79, la diversità delle situazioni,

precisa che, nel caso di persistenza della rendita dopo il decennio e

di conseguenziale applicabilità, in caso di nuovo infortunio,

dell'art. 80, si tratta di inabilità che, per essere superiori ad

una certa misura, sono influenzabili da qualsiasi infortunio

successivo, anche non superiore, di per sé, al minimo indennizzabile,

mentre le inabilità liquidate dopo il decennio in capitale sono

facilmente assorbibili e ridimensionabili, con la conseguenza che la

caducazione dell'art. 75 esporrebbe l'infortunato, in occasione di

successivo infortunio, a nuova valutazione che potrebbe pur accertare

il totale emendamento della precedente invalidità.

Alla pubblica udienza del 21 gennaio 1981, alla quale la

trattazione dell'incidente è stata rinviata dalla udienza del 26

novembre 1980, il giudice Andrioli ha svolto la relazione. L'avv

Graziani per l'INAIL ha illustrato i motivi, che giustificherebbero la

dichiarazione d'infondatezza.

2. - Impugnando il risultato negativo della visita collegiale del

15 settembre 1975 Umberto Disarò, che aveva subito, sotto la data del

13 febbraio 1975, infortunio sul lavoro che gli aveva procurato la

frattura di un pollice, fece presente che il riconosciutogli 9%

d'invalidità doveva essere cumulato con altro derivante da precedente

infortunio del 20 novembre 1962, già liquidato in forma capitale

perché inferiore al 15%, ma, avendo l'INAIL disatteso la richiesta,

convenne, con atto 26 aprile 1976, l'Istituto avanti il Pretore di

Novara, che, con sentenza 9 ottobre 1976, respinse la domanda intesa

a conseguire, a norma dell'art. 79 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, la

rendita del 23%, sul riflesso, corroborato dalla relazione di due

consulenti tecnici, che gli infortuni sofferti dal Disarò incidevano

su diversi organi (gamba sinistra e mano sinistra).

Il Tribunale di Novara, adito in grado di appello dal Disarò con

ricorso notificato il 25 gennaio 1977, in cui si era sollevata

questione di legittimità dell'art. 79 per contrasto con gli artt. 76,

3 e 38, secondo comma, Cost., l'ha ritenuta infondata con riferimento

all'art. 76 e non manifestamente infondata in riferimento all'art. 3

e, quindi, all'art. 38 perché, a seconda che il successivo

infortunio si sia verificato prima o dopo la liquidazione in capitale

del precedente, l'indennità, conseguente al primo infortunio, riesce,

ai fini della indennità complessiva, integralmente valutabile o,

invece, secondo i limiti della c.d. "formula Gabrielli". Ancor più

stridente è sembrato al giudice a quo il contrasto con l'art. 3 degli

artt. 1, 81 e 82 (relativi, rispettivamente, al caso di precedente

infortunio liquidato in capitale ai sensi del r.d. 31 gennaio 1904, n.

51, e al caso di rendita riscattata), perché, ancora più evidente si

appalesa, a giudizio del Tribunale, il danno di chi abbia sofferto un

precedente infortunio, liquidato in capitale in forza dell'art. 75,

che può riferirsi soltanto a infortuni comportanti inabilità sino al

15%, laddove a stregua degli artt. 8, 81, primo comma e 82 d.P.R.

1124/1965, nel caso in cui un precedente infortunio sia stato

liquidato in capitale a titolo d'indennità o di rendita, non solo

l'inabilità conseguente a tale infortunio viene integralmente

valutata per stabilire l'indennità complessiva conseguente a

infortuni nel tempo succedutisi, ma la rendita per detta inabilità

complessiva è liquidata in misura integrale senza alcun defalco per

la precedente già liquidata in capitale.

Pertanto, con ordinanza 10 marzo 1977, debitamente comunicata,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 dell'8 giugno 1977, e

iscritta al n. 212 registro ordinanze 1977, il Tribunale ha

denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 38, comma secondo, Cost.,

"l'art. 79 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ed il combinato disposto di

detto articolo - con particolare riferimento all'inciso "o liquidati

in capitale ai sensi dell'art. 75" - e del successivo art. 80 dello

stesso testo unico, norme in base alle quali il diritto ad una rendita

corrispondente al grado di inabilità permanente complessivo,

risultante da due infortuni policroni, è escluso ove il primo

infortunio sia stato liquidato dall'INAIL in capitale" (tale il testo

del dispositivo).

In questa sede si sono costituite ambo le parti: il Disarò,

rappresentato e assistito dall'Avv. Franco Agostini, pone in rilievo

la irrazionalità, da cui riesce affetto l'art. 79, nel caso di

infortuni entrambi per causa di lavoro, tanto più che la c.d.

"formula Gabrielli", espressa nell'art. 79 medesimo, non si applica

allorquando altri infortuni siano stati liquidati in capitale ma ai

sensi del r.d. 31 gennaio 1904, n. 51; dal suo canto, l'INAIL,

rappresentato e assistito dagli avvocati Vincenzo Cataldi e Carlo

Graziani, torna a contestare l'applicabilità, alle situazioni diverse

dei "liquidati in capitale" e degli "ormai liquidati", i quali più

non sono, in relazione al pregresso infortunio, titolari di alcun

diritto, dell'art. 3, riafferma, rispetto alla denuncia di violazione

dell'art. 38, la discrezionalità del legislatore nella disciplina

della garanzia assicurativa e pone in rilievo il miglioramento, che

gli artt. 79 e 80 segnerebbero rispetto alla anteriore normativa. Sia

il Disarò sia l'INAIL hanno illustrato i contrapposti assunti in

memorie tempestivamente depositate.

Alla pubblica udienza del 21 gennaio 1981, alla quale la

trattazione dell'incidente è stata rinviata dalla udienza del 26

novembre 1980, il Giudice Andrioli ha svolto la relazione. L'avv.

Agostini per il Disarò e l'avv. Graziani per l'INAIL hanno illustrato

le contrapposte tesi.

3. - Identico al dispositivo surriportato è il dispositivo

dell'ordinanza 23 novembre 1977 (debitamente comunicata e notificata,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 22 marzo 1978 e iscritta

al n. 13 registro ordinanze 1978), emessa dal Tribunale de L'Aquila

nel giudizio promosso contro l'INAIL da Dell'Aguzzo Gino, che avendo

subito l'8 novembre 1958 infortunio sul lavoro da cui gli era derivata

invalidità permanente (diminuzione del visus dell'occhio destro)

pari all'11%, aveva percepito alla scadenza del decennio una somma

corrispondente alla capitalizzazione della rendita ai sensi dell'art.

75 d.P.R. 1124/1965, e, avendo, sotto la data dell'11 maggio 1978,

subito ulteriore lesione traumatica dell'occhio destro, cui era

seguita riduzione di capacità lavorativa di appena il 3 %, si era

visto respingere dal locale Pretore la domanda, intesa a conseguire la

indennità calcolata sulla normale attitudine al lavoro.

La motivazione della ordinanza non diverge dagli argomenti svolti

dal Tribunale di Novara.

In questa sede si è costituito l'INAIL rappresentato e assistito

dagli avvocati Vincenzo Cataldi e Carlo Graziani, i quali, anche nella

memoria difensiva 13 novembre 1980, hanno illustrato e ribadito le

argomentazioni esposte negli scritti versati nei precedenti incidenti.

All'udienza pubblica del 21 gennaio 1981, alla quale la trattazione

dell'incidente è stata rinviata dalla udienza del 26 novembre 1980, il

giudice Andrioli ha svolto la relazione. L'avv. Graziani per l'INAIL

ha illustrato le già formulate conclusioni.

4. - Con ricorso, depositato il 5 marzo 1977 nella cancelleria del

Pretore di La Spezia, Toffi Armida, la quale aveva subito un

infortunio sul lavoro agricolo il 12 ottobre 1962, espose che l'INAIL

in data 5 novembre 1974 le aveva comunicato che, a sensi dell'art. 219

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, doveva provvedere a capitalizzarle il

valore venale della rendita, e aveva mantenuto ferma la determinazione

sebbene essa ricorrente avesse con lettera 9 maggio 1975 insistito

nella richiesta di continuare a fruire di detta rendita. Sostenne la

Toffi nel ricorso che l'abbassamento all'11% del minimo indennizzabile

per gli infortuni sul lavoro in agricoltura non poteva significare

estensione ai medesimi dell'obbligo di riscatto di cui al citato art.

75, in quanto, nello specifico settore, era da reputarsi operante

l'altro principio, sancito nell'art. 219, della facoltatività della

liquidazione in capitale.

L'INAIL, costituitosi in giudizio, obiettò alla domanda che con

legge 8 agosto 1972, n. 457, il grado minimo di indennizzabilità per

postumi permanenti era stato abbassato all'11% contro il precedente

16% e che l'art. 219 rimaneva, quindi, applicabile ai soli casi di

rendita dal 16% al 20%, mentre per casi indennizzati con rendita tra

il 10% e il 16% era da intendersi esteso, in virtù del rinvio

contenuto nell'art. 212, l'art. 75.

Trascorsa invano la sospensione del processo concordata dalle

parti per quattro mesi al fine di tener conto della sentenza della

Corte costituzionale sugli incidenti, già sottoposti all'esame della

Corte stessa, il Pretore, udite le parti, reputò ineccepibile la

determinazione dell'INAIL, ma, in luogo di respingere la domanda,

seguì il Pretore di Genova e, soprattutto, il Tribunale di Torino

(ordinanza 2 maggio 1974, resa in causa La Porta c/INAIL), e pertanto

giudicò rilevante e non manifestamente infondata la questione di

legittimità dell'art. 75 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in relazione

all'art. 212 dello stesso t.u., così come esteso alle ipotesi di

infortunio agricolo dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, il quale

impone, ad estinzione di ogni diritto del lavoratore agricolo

infortunato, la capitalizzazione della rendita qualora alla scadenza

del decennio dalla costituzione della rendita sia il grado di

inabilità permanente superiore al 10% e inferiore al 16%. A parametri

sono assunti gli articoli a) 76 in quanto ne riuscirebbe una

situazione deteriore rispetto all'ordinamento previgente e, quindi, in

contrasto con l'art. 30 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 di delega,

b) 3 in quanto ingiustificata sarebbe la disparità di trattamenti

riservati a chi subisce uno o più infortuni monocroni e a chi subisce

due infortuni policroni, c) 35 in quanto la vigente normativa non

sembra in linea con il principio costituzionale della tutela del

lavoro, d) 38 perché la normativa vigente non lo soddisferebbe.

A seguito della ordinanza, resa dal Pretore il 27 ottobre 1977,

comunicata e notificata a sensi di legge, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 94 del 5 aprile 1978 e iscritta al n. 63 registro

ordinanze 1978, si è costituito avanti a questa Corte il solo INAIL,

che, rappresentato e assistito dagli avvocati Vincenzo Cataldi e Carlo

Graziani, ha, nelle deduzioni depositate il 21 aprile 1978, riprodotto

le argomentazioni svolte nei precedenti incidenti e, nella memoria

difensiva 13 novembre 1980 sottoscritta anche dall'avv. Antonino

Catania, soggiunge che l'art. 75 non potrebbe essere considerato

peggiorativo della legislazione precedente in quanto la stessa legge

15/ 1963, all'art. 5, ebbe a introdurre l'istituto della liquidazione

autoritativa negli stessi termini in cui è stato poi recepito nel più

volte menzionato art. 75.

Alla pubblica udienza del 21 gennaio 1981, alla quale la

trattazione dell'incidente è stata rinviata dall'udienza del 26

novembre 1980, il giudice Andrioli ha svolto la relazione. L'avv.

Graziani per l'INAIL ha insistito nelle esposte argomentazioni e nelle

già prese conclusioni.

5. - La vicenda di Mastorci Filiberto differisce nella

fattispecie, in tutto simile a quella del Pastorino, sol per le date

dei due infortuni subiti dal lavoratore (21 settembre 1962; 13

dicembre 1974), e l'ordinanza, emessa il 27 ottobre 1977 dall'adito

Pretore di La Spezia, debitamente comunicata e notificata, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 12 aprile 1978 e iscritta al n.

64 registro ordinanze 1978, con cui sono stati denunciati in

riferimento agli artt. 3, 35, 38 e 76 della Costituzione sia l'art. 75

nella parte in cui impone la capitalizzazione della rendita, calcolata

nel minimo della retribuzione annua, sia il combinato disposto degli

artt. 75,79 e 80 dello stesso testo unico nella parte in cui, per

essere intervenuta la capitalizzazione relativamente al primo

infortunio, esclude il diritto ad una rendita corrispondente al grado

globale di invalidità derivata dai due infortuni policroni, trascrive

ad literam l'ordinanza del Pretore di Genova, adito dal Pastorino.

Avanti la Corte si è costituito il solo INAIL che, rappresentato

e difeso dagli avvocati Vincenzo Cataldi e Carlo Graziani, ha

riprodotto nelle deduzioni depositate il 2 maggio 1978 gli argomenti

già svolti; la memoria difensiva 13 novembre 1980 è il facsimile

dell'altra depositata nel "caso Pastorino".

Alla pubblica udienza del 21 gennaio 1981, alla quale la

trattazione dell'incidente è stata rinviata dall'udienza del 26

novembre 1980, il giudice Andrioli ha svolto la relazione. L'avv.

Graziani per l'INAIL ha insistito nelle argomentazioni e nelle

conclusioni esposte negli scritti.

6. - Elvio Caccia, che aveva subito, sotto la data del 14 settembre

1962, un primo infortunio (danno oculare) e si era vista riconosciuta

la invalidità nella misura del 14% e alla scadenza del decennio

liquidata in capitale, a sensi dell'art. 75 testo unico, la relativa

rendita, ebbe a subire sotto la data del 10 maggio 1973 altro

infortunio (trauma osseo), per il quale gli venne riconosciuta

l'invalidità dell'11%.

Riuscita per lui vana la procedura amministrativa, il Caccia,

assumendo di aver subito un aggravamento e sostenendo che le

invalidità relative ai due eventi dovevano essere sommate, adì il

Pretore di Mantova e chiese il riconoscimento di invalidità nella

complessiva misura del 28%.

Costituitosi l'INAIL chiedendo il rigetto della domanda, l'adito

Pretore sollevò la questione di costituzionalità dell'art. 79 d.P.R.

30 giugno 1965, n. 1124 limitatamente all'inciso "o liquidati in

capitale ai sensi dell'art. 75", nonché del combinato disposto dello

stesso articolo nei precisati limiti e dell'art. 80 del medesimo testo

unico per contrasto: a) con l'art. 76 Cost. in relazione all'art. 30,

secondo e terzo comma della legge 19 gennaio 1963, n. 15, in quanto

con la previsione della capitalizzazione della rendita alla scadenza

del decennio, considerata dall'art. 75 in riferimento all'ipotesi del

successivo verificarsi di altro infortunio (art. 79), si sarebbe

introdotto un trattamento peggiorativo rispetto alla legislazione

precedente in contrasto con la delega contenuta nell'art. 30 della

legge 19 gennaio 1963, n. 15, b) con l'art. 3 Cost., in quanto, in

relazione all'ipotesi di nuovo infortunio, sarebbe violato il

principio di uguaglianza, sia sotto il profilo del diverso trattamento

di situazioni uguali (liquidazione di precedente infortunio in

capitale o no, discriminante tra infortuni policroni) sia sotto il

profilo del trattamento uguale di situazioni diverse (assimilazione

dell'infortunio sul lavoro liquidato in capitale e vicende

extraprofessionali o comunque non tutelate come infortuni sul lavoro),

c) ancora con l'art. 38, secondo comma, Cost. per la minore

utilizzazione pratica della liquidazione in capitale del precedente

infortunio.

A seguito dell'ordinanza di rimessione, pronunciata il 14 novembre

1977, debitamente comunicata e notificata, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 115 del 26 aprile 1978 e iscritta al n. 99 registro

ordinanze 1978, si sono costituiti in questa sede il Caccia,

rappresentato e assistito dall'avv. Mattia Persiani, con deduzioni

depositate il 14 febbraio 1978, in cui ha con particolare intensità

insistito sulla violazione dell'art.76 e sulla violazione del

principio di uguaglianza, e l'INAIL che, rappresentato e difeso dagli

avvocati Vincenzo Cataldi e Carlo Graziani, nelle deduzioni depositate

il 15 maggio 1978 si è in particolare diffuso sul carattere

sostanzialmente migliorativo, per gli assicurati, dell'art. 79

rispetto alla pregressa legislazione, non senza avere in via

preliminare eccepito l'irrilevanza della questione per essere

l'inabilità anteriore nel tempo derivata da fatti estranei al

rapporto di lavoro.

Nella memoria depositata il 19 novembre 1980 il Caccia si

intrattiene sull'eccesso di delega, derivante, per un verso, dalla

svantaggiosità del procedimento valutativo disposto dall'art. 79

rispetto a quello (altrimenti operante per gli infortuni policroni)

della integrale valutazione delle inabilità derivanti da ciascun

infortunio e, per altro verso, dal fatto che tale procedimento meno

vantaggioso era previsto nella legislazione precedente soltanto per le

ipotesi di anteriore inabilità derivante da evento extralavorativo e

comunque non contemplato dalla normativa infortunistica.

Dal suo canto, l'INAIL, nella memoria depositata il 13 novembre

1980, sottoscritta anche dall'avv. Antonino Catania, eccepisce

l'irrilevanza della questione, che basa su ciò che il caso di specie

riguarda inabilità preesistente di origine extralavorativa (forma

artrosica) mentre il precedente infortunio sarebbe privo del requisito

della "concorrenza"; nel merito, al cui esame dichiara di non

sottrarsi, riecheggia le considerazioni esposte in precedenti

incidenti.

Alla pubblica udienza del 21 gennaio 1981, alla quale la

trattazione dell'incidente è stata rinviata dall'udienza del 26

novembre 1980, il giudice Andrioli ha svolto la relazione. Per l'INAIL

l'avv. Graziani ha insistito nelle già svolte argornentazioni e nelle

già prese conclusioni. Considerato in diritto :

La identità e, comunque, la connessione tra disposizioni impugnate

e prescelti parametri di legittimità impongono la contestuale

decisione dei sei incidenti.

1. - L'incidente, iscritto al n. 63 registro ordinanze 1978, si

distingue dagli altri in ciò che la lavoratrice Toffi Armida, non

costituitasi in questa sede, ha subito un solo infortunio sul lavoro

(agricolo), sulla base del quale essendole stati liquidati dapprima la

rendita e poi, alla scadenza del decennio, il capitale, ha preteso che

le si continui a corrispondere la rendita. Pretesa, che ha indotto il

Pretore di La Spezia a sospettare d'incostituzionalità l'art. 75 del

testo unico del 1965 in riferimento agli artt. 76 (in relazione

all'art. 30 della legge di delega 19 gennaio 1963, n. 15),3,35 e 38

della Costituzione.

Nessuno dei parametri giova a sorreggere la complessa censura:

non l'art. 76 perché l'art. 5 della legge 15/1963 ha introdotto

l'istituto della liquidazione autoritativa negli stessi termini, in

cui è stato recepito dall'art. 75; non l'art. 3 perché la Toffi,

avendo subito un solo infortunio, non può attualmente dolersi del

diverso trattamento, che avrebbe nel caso (del tutto ipotetico) di

secondo infortunio rispetto a chi subisse due infortuni in tempi

diversi, per il primo dei quali non fosse stata invece capitalizzata

la relativa rendita; non, infine, gli artt. 35 e 38 perché la

capitalizzazione in luogo della rendita, come modo di indennizzo del

lavoratore infortunato, non implica sotto alcun aspetto attentato ai

due precetti costituzionali, ma si risolve in una scelta di finanza

assicurativa.

2. - Gli incidenti, iscritti ai nn. 212 registro ordinanze 1977 e

13 registro ordinanze 1978, hanno in comune il dispositivo, nel quale

vengono denunciati, per violazione degli artt. 3 e 38, secondo comma

della Costituzione, non solo l'art. 79 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,

ma anche il combinato disposto dello stesso articolo - con particolare

riferimento all'inciso "o liquidati in capitale ai sensi dell'art. 75"

- e dell'art. 80 del medesimo decreto, perché - prosegue il

dispositivo - trattasi di norme "in base alle quali il diritto ad una

rendita corrispondente al grado di inabilità permanente complessivo,

risultante da due infortuni policroni, è escluso ove il primo

infortunio sia stato liquidato dall'INAIL in capitale".

L'ampliatio del contesto normativo impugnato non giova a

giustificare, in riferimento all'art. 38, secondo comma Cost.,

pronuncia diversa da quella già attinta da questa Corte a proposito

dell'art. 75: la sostituzione della capitalizzazione alla rendita non

comporta violazione del citato precetto costituzionale dappoiché si

esaurisce in una scelta di finanza assicurativa, sul cui nocumento o

vantaggio in avvenire per l'infortunato operano complessi fenomeni

economici ai quali è estraneo l'art. 38, secondo comma.

Né più valido parametro si appalesa l'art. 3.

I giudici a quibus ritengono ingiustificata la diversità di

trattamento della fattispecie considerata rispetto a quella stabilita

negli artt. 81 e 82 t.u. 1965. I quali, nelle ipotesi di precedente

capitalizzazione di rendita (rispettivamente in base al t.u. 31

gennaio 1904, n. 51 ed alla legge 3 aprile 1958, n. 499, il cui art. 3

concerne il riscatto volontario), prevedono che si proceda, ai sensi

del precedente art. 80, alla costituzione di un'unica rendita in base

al grado di riduzione complessiva di attitudine al lavoro.

Senonché occorre osservare, relativamente alle capitalizzazioni

di rendita a norma del t.u. del 1904, che, soppressa tale forma di

liquidazione dal r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, gli artt. 11 del r.d.

15 dicembre 1936, n. 2276 e 52 del r.d. 25 gennaio 1937, n. 200,

consentirono, in via temporanea, in caso di secondo infortunio, la

liquidazione di una rendita complessiva in via del tutto eccezionale

per i vecchi titolari di rendite capitalizzate, il cui numero sarebbe

andato a diminuire fino ad esaurimento.

Quanto alle ipotesi di riscatto volontario, ammesso entro certi

limiti dal citato art. 3 della legge del 1958 (che modificava l'art.

24 del r.d. n. 1765 del 1935), anche per queste la possibilità di

rivalutazione con attribuzione di rendita complessiva in caso di

secondo infortunio venne analogamente mantenuta, in via eccezionale e

ad esaurimento, dall'art. 5 della legge del 1963, che ha abolito il

riscatto volontario. Gli artt. 81 e 82 del t.u. del 1965 non fanno

altro, quindi, che richiamare le due ipotesi eccezionali suddette.

Rispetto alle quali non è perciò comparabile la situazione

disciplinata in via normale dal denunziato art. 79 dello stesso testo

unico.

3. - Dagli or giudicati incidenti differisce l'incidente iscritto

al n. 99 registro ordinanze 1978 in ciò che il Pretore di Mantova ha

assunto a parametro della denunciata illegittimità dell'art. 79,

limitatamente all'inciso "o liquidati in capitale ai sensi dell'art.

75", e del combinato disposto dello stesso articolo nei precisati

limiti e dell'art. 80 del testo unico, l'art. 76 Cost. anche in

relazione all'art. 30, secondo e terzo comma della legge 19 gennaio

1963, n. 15, in quanto con la previsione della capitalizzazione della

rendita alla scadenza del decennio, considerata dall'art. 75 in

riferimento al successivo verificarsi di altro infortunio (art. 79),

si sarebbe introdotto un trattamento peggiorativo rispetto alla

legislazione precedente, in contrasto con la delega contenuta

nell'art. 30 della legge 19 gennaio 1963, n. 15.

Il profilo di illegittimità prospettato non è fondato.

La esclusione dell'attribuzione di una rendita complessiva nel

caso di infortunio successivo ad altro già liquidato in capitale,

secondo il nuovo regime, non è infatti in contrasto con la legge di

delega, ma costituisce anzi la logica articolazione di un principio,

da essa desumibile: ed esattamente dalla norma dell'art. 5 u.c. che

prevede (come si è detto in via eccezionale) la rivalutazione con

rendita complessiva per le sole ipotesi di capitalizzazione da

riscatto volontario ex legge 1958 (le altre, ex t.u. 1904, essendo a

quella data ormai esaurite).

Quanto alle predette violazioni degli artt. 3 e 38, secondo comma,

della Costituzione, basta richiamare quanto, con riferimento a tali

parametri, rispettivamente si è detto con riguardo all'incidente n.

63/78; aggiungendosi - per ciò che attiene all'art. 38 Cost. - che

non è dimostrato né allo stato degli atti dimostrabile che il

capitale, nel quale è stata trasformata la rendita, riesca al

lavoratore utile in minor misura del godimento della rendita stessa.

4. - Gli incidenti iscritti ai nn. 423 registro ordinanze 1976 e

64 registro ordinanze 1978, accomunati dalla identità delle specie

concrete, delle disposizioni impugnate e dei prescelti parametri,

divergono dall'incidente iscritto al n. 99 registro ordinanze 1978, or

ora giudicato, sol in ciò che il Pretore di La Spezia e, ancor prima,

il Pretore di Genova hanno insistito sulla parte dell'art. 75 in cui

la capitalizzazione della rendita viene calcolata nel minimo della

retribuzione annua, ravvisando nella esplicitata tecnica di calcolo

offesa agli artt. 35 e 38 della Costituzione.

Ora è da tener presente che il minimo retributivo da prendere a

base della capitalizzazione, secondo il disposto dell'art. 116, comma

terzo, cui rinvia il denunciato art. 75, è quello fissato per ogni

triennio, con decreto ministeriale, e risultante dalla media delle

"retribuzioni assunte a base della liquidazione dell'indennità per

inabilità temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e da

malattie professionali manifestatesi nell'esercizio precedente e

definiti nell'esercizio stesso".

Trattasi quindi di una media. E se si riflette che la finanza

assicurativa non può non procedere per grandi numeri ed ancorarsi,

appunto, alle medie, deve concludersi che non offende gli artt. 35 e

38 della Costituzione il combinato contesto degli artt. 75 e 116,

terzo comma t.u., così come è incontestabile l'idoneità a tutelare i

crediti del lavoratore dal rischio della svalutazione monetaria il

parametro descritto nel novellato art. 150 disp. att. cod. proc. civ.

(indice dei prezzi calcolati dall'ISTAT per la scala mobile per i

lavoratori dell'industria).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i sei procedimenti, iscritti ai nn. 423 registro ordinanze

1976, 212 registro ordinanze 1977, 13, 63, 64 e 99 registro ordinanze

1978;

dichiara non fondate le questioni di legittimità:

1) dell'art. 75 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui

impone la capitalizzazione della rendita, calcolata nel minimo della

retribuzione annua, e del combinato disposto degli artt. 75, 79 e 80

dello stesso d.P.R. nella parte in cui, per essere intervenuta la

capitalizzazione relativamente al primo infortunio, esclude il

diritto ad una rendita corrispondente al grado di invalidità derivata

da due infortuni policroni, in riferimento agli artt. 3, 35, 38 e 76

della Costituzione, sollevate con ordinanza 7 aprile 1976 del Pretore

di Genova e 27 ottobre 1977 del Pretore di La Spezia;

2) dell'art. 79 del d.P.R. 1124/1965 e del combinato disposto

dello stesso articolo - con particolare riferimento all'inciso "o

liquidati in capitale ai sensi dell'art. 75" - e dell'art. 80 del

medesimo d.P.R. in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della

Costituzione, sollevate con ordinanze 1O marzo 1977 del Tribunale di

Novara e 23 novembre 1977 del Tribunale de L'Aquila, nonché con

ordinanza 14 novembre 1977 del Pretore di Mantova;

3) dell'art. 75 in relazione all'art. 212 dello stesso d.P.R. e in

riferimento agli artt. 3,35,38 e 76 della Costituzione, sollevata con

ordinanza 27 ottobre 1977 del Pretore di La Spezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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