Art. 131
Per le malattie professionali si applicano le disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro, salvo le disposizioni speciali del presente capo.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965
Per le malattie professionali si applicano le disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro, salvo le disposizioni speciali del presente capo.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 80, 131, 132 e 137 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità per difetto di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, la quale non chiarirebbe se il maggior livello di ipoacusia lamentata dal ricorrente nel giudizio principale sia dovuto all'aggravamento dell'iniziale malattia o all'ulteriore esposizione al rumore. Infatti nell'ordinanza di rimessione si afferma che, dopo la scadenza del quindicennio dalla costituzione della rendita, si è verificato un aggravamento dell'inabilità conseguente all'ipoacusia professionale e che il lavoratore ha continuato, successivamente alla costituzione della rendita, ad essere esposto al medesimo rischio professionale da rumore. Risulta infatti chiaramente che, secondo il rimettente, l'aggravamento riscontrato in corso di causa ai danni dell'assicurato è dipeso dal fatto che, dopo il decorso del quindicennio, l'assicurato medesimo ha continuato ad essere esposto allo stesso rischio patogeno che aveva comportato, a suo tempo, l'insorgenza della malattia e la costituzione della relativa rendita.
Art. 132 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 137 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 3 cost. · Art. 32 cost.
Quando il giudice a quo si limiti semplicemente ad affermare la rilevanza della questione, senza motivare in alcun modo sul punto, la questione sollevata, essendo prospettata in via astratta, va dichiarata manifestamente inammissibile. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 131 e 139 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.. 1124 in quanto l'uno non estende alla malattia professionale gli obblighi di denuncia alla P.S. ed inoltro di questa all'autorita` giudiziaria previsti per gli infortuni dagli artt. 54 e 56 T.U. e l'altro in quanto non prevede l'obbligo dell'I.N.A.I.L. di denuncia della malattia professionale all'Ispettorato del lavoro).
Art. 157 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 131 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 139 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
La questione di legittimita` costituzionale della normativa che esonera il datore di lavoro dalla responsabilita` civile contrattuale in presenza dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali - a meno che non sia intervenuta una sentenza penale che stabilisca che l'infortunio e` avvenuto per fatto imputabile al datore di lavoro o ad alcuno dei soggetti del cui operato egli debba civilmente rispondere - e` rilevante nel giudizio civile, indipendentemente dalla previa esclusione della responsabilita` da parte del giudice penale, poiche` tale normativa preclude ogni esame in ordine alla responsabilita` civile del datore di lavoro, mentre la stessa indagine sull'esistenza o meno di una sentenza penale ne presuppone l'applicazione.
Art. 10 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 131 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 3 cost. · Art. 4 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art131 · fonte del testo
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