Corte costituzionale

Sentenza n. 71/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/02/1990 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 80, ultimo

comma, e 212, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza

emessa il 12 aprile 1989 dal Pretore di Torino nel procedimento

civile vertente tra Lucco Bossù Armando e l'I.N.A.I.L., iscritta al

n. 416 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno

1989;

Visti gli atti di costituzione di Lucco Bossù Armando e

l'I.N.A.I.L. nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1989 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Uditi l'avv. Salvatore Calibbo per Lucco Bossù Armando e Antonino

Catania per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello Stato Luigi Sinicolfi per

il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Torino, nel giudizio promosso da Bossù Lucco

nei confronti dell'INAIL, per conseguire la rendita, previa

valutazione complessiva delle invalidità conseguenti ad un

infortunio subito lavorando nel settore dell'industria e ad altro

infortunio subito nell'espletamento di attività agricola, con

ordinanza emessa il 12 aprile 1989 (R.O. n. 416/1989), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.

38, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, degli artt.

80, ultimo comma, e 212 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1125 (Testo

unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Osserva il giudice a quo che l'art. 80, ultimo comma, e l'art.

212, che alla precedente disposizione rinvia, consentono di liquidare

la rendita, nel caso di infortuni plurimi, solo se questi si siano

verificati tutti nell'ambito dell'industria, o nell'ambito

dell'agricoltura.

Ciò peraltro sembra contrastre con l'art. 38, secondo comma,

della Costituzione, poiché le suindicate norme precludono la tutela

assicurativa al lavoratore che abbia riportato più infortuni,

comportanti complessivamente una percentuale di invalidità superiore

al minimo indennizzabile, subiti in diversi settori di attività

protette.

Appare inoltre leso, ad avviso del giudice a quo, l'art. 3, primo

comma, della Costituzione, non sembrando razionalmente giustificabile

una diversità di trattamento fra assicurati che abbiano riportato, a

seguito di più infortuni, una invalidità eccedente il minimo

indennizzabile, a seconda della omogeneità, o meno, delle attività

lavorative protette nel cui ambito gli infortuni si sono verificati.

2. - Si sono costituiti innanzi a questa Corte il Bossù,

sollecitando l'accoglimento della questione, e l'INAIL, chiedendo che

la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha dedotto

l'infondatezza della questione.

Osserva l'Avvocatura dello Stato che l'applicabilità dell'art. 80

del d.P.R. n.1124 del 1965 al caso di più infortuni riportati in

diversi ambiti dallo stesso soggetto non esclude che al procedimento

di unificazione si debba pervenire attraverso il disposto dell'art.

79 dello stesso d.P.R., che consente di calcolare la rendita per

l'inabilità permanente per il danno prodotto dall'ultimo sinistro,

rapportandola non all'attitudine dell'assicurato al lavoro normale,

ma a quella ridotta per effetto della concorrente preesistente

invalidità. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata in via incidentale questione di

legittimità costituzionale della normativa racchiusa nell'art. 80,

ultimo comma, e nell'art. 212 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

(Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

La prima disposizione, che fa parte del titolo I, concernente

l'assicurazione nell'industria - nel prevedere il caso che

l'assicurato, già raggiunto da inabilità permanente in misura non

indennizzabile (non superiore al dieci per cento), per effetto di

infortuni precedenti verificatisi nello stesso settore lavorativo,

sia colpito da un nuovo infortunio, anche esso recante inabilità

permanente non indennizzabile - impone di valutare complessivamente

l'inabilità risultante a suo carico e, qualora essa superi la soglia

dell'indennizzabilità, di liquidare una rendita in base al grado

dell'inabilità così accertata ed alla retribuzione percepita al

momento del nuovo infortunio. La seconda disposizione, che fa parte

del titolo II, concernente l'assicurazione nell'agricoltura, dichiara

applicabili alle rendite per inabilità permanente derivante da

infortuni e da malattie professionali e ai relativi procedimenti di

liquidazione le disposizioni del titolo I, e quindi anche l'art. 80.

Sospetta il giudice a quo che tale normativa - in quanto,

nell'introdurre il beneficio della valutazione complessiva

dell'inabilità permanente e della liquidazione di un'unica rendita

come sopra indicato, lo limita all'ipotesi di infortuni policroni

verificatisi tutti nello stesso settore lavorativo, cioè tutti nel

lavoro nell'industria, o tutti nel lavoro nell'agricoltura - sia in

contrasto con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, in quanto

precluderebbe la tutela assicurativa al lavoratore comunque raggiunto

per effetto di infortuni, sia pure verificatisi non nello stesso

settore, da inabilità permanente oltre la soglia indennizzabile (ora

quella del 10 per cento sia nell'una che nell'altra assicurazione), e

con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto sancirebbe

una ingiustificata disparità di trattamento fra il detto lavoratore

e quello raggiunto da inabilità permanente nello stesso grado per

effetto di infortuni verificatisi nello stesso settore lavorativo.

2. - La questione così posta non è fondata.

La normativa impugnata risponde, secondo giurisprudenza e dottrina

prevalenti, alla esigenza di una valutazione delle inabilità

permanenti omogenee (quelle appunto derivanti da infortuni

verificatisi in tempi successivi nello stesso settore lavorativo)

complessiva (e quindi riferita all'intera capacità lavorativa) e

della conseguente liquidazione di un'unica rendita commisurata alla

detta valutazione complessiva (e alla retribuzione più elevata). In

particolare il terzo comma dell'art. 80 mira a soddisfare con la

maggiore ampiezza tale esigenza, in quanto concerne il caso di

successione nel tempo di più infortuni nessuno dei quali ex sé

recante inabilità indenizzabile (i primi due commi riguardano

rispettivamente il caso di infortunio recante inabilità

indennizzabile che si aggiunge ad un altro che avesse, o ad altri che

avessero, recato inabilità indennizzabile, e il caso di infortunio

non recante ex sé inabilità indennizzabile, che si aggiunge ad

altro che avesse, o ad altri che avessero, recato inabilità

indennizzabile).

Con riferimento alla assicurazione (contro gli infortuni e le

malattie professionali) nell'industria e, rispettivamente, a quella

(contro gli infortuni e le malattie professionali) nell'agricoltura

(della quale si tratta nel caso concreto), come dalla legge

separatamente considerate, l'esigenza suindicata è dunque pienamente

soddisfatta.

L'ordinanza di rimessione rappresenta, lamentandone il mancato

soddisfacimento, un'esigenza ulteriore, come è quella della

valutazione complessiva delle inabilità e della liquidazione di

un'unica rendita nel caso di inabilità permanenti disomogenee, cioè

derivanti da infortuni verificatisi in tempi successivi in entrambi i

settori lavorativi cui si riferiscono le due assicurazioni.

Ma il mancato pieno soddisfacimento di tale ulteriore esigenza (al

pari della stessa nozione di omogeneità o no delle plurime

inabilità connesse ai più infortuni verificatisi in tempi diversi)

discende dalla considerazione separata, ai fini dell'assicurazione in

argomento, dell'attività lavorativa svolta nei due settori, cioè

dalla organizzazione separata delle relative assicurazioni, ciascuna

delle quali rappresenta un sistema con proprie previsioni di

presupposti del rapporto assicurativo, di doveri contributivi, di

criteri di valutazione della efficacia invalidante delle menomazioni

fisiche (Tabella allegato 1 e Tabella allegato 2). E una siffatta

organizzazione separata non appare in contrasto con i parametri

invocati - non con l'art. 38, secondo comma, né con l'art. 3, primo

comma, della Costituzione - quando essa, come nel caso, si fondi

sull'obbiettiva (e non arbitraria) distinzione fra due settori

lavorativi e non lasci, nell'ambito di ciascuno di essi, alcun vuoto

di tutela.

Vero è che l'art. 79 del d.P.R. n. 1124 del 1965 dispone che si

tenga conto, al fine di valutare l'inabilità permanente derivante da

un infortunio in un settore lavorativo (industria o agricoltura),

anche di quella derivante da uno o più infortuni pregressi

nell'altro settore (agricoltura o industria) - o addirittura da uno o

più infortuni "estranei al lavoro" - alla condizione, peraltro, che

le inabilità riguardino il medesimo organo o complesso organico

fisico dell'assicurato (ovvero due organi o complessi organici tali

da influenzarsi fra loro sotto l'aspetto invalidante). Condizione,

questa, desumibile dalla nozione di "aggravamento" del grado di

riduzione dell'attitudine al lavoro ivi enunciata, che non è

richiesta, invece, per la ipotesi di infortuni verificatisi in tempi

successivi nello stesso settore lavorativo ai sensi dell'art. 80.

Ma tale disciplina persegue non già la finalità di imporre una

valutazione complessiva delle inabilità e conseguentemente la

liquidazione di un'unica rendita, bensì soltanto quella di adeguare

realisticamente la valutazione (a sé stante) dell'inabilità

derivante dall'ultimo infortunio (naturalmente riferita a una

attitudine lavorativa già ridotta per effetto della preesistente

inabilità disomogenea o delle preesistenti inabilità disomogenee)

in senso relativamente più favorevole all'assicurato (cfr. ultima

parte art. 79), nella prevalente considerazione dell'unitarietà

dell'insieme organico-funzionale interessato.Essa, dunque, per il suo

ambito di applicazione (in quanto l'adeguamento riguarda anche

l'ipotesi di inabilità pregresse derivanti da fatti "estranei al

lavoro"), e per la sua limitata finalità come appena indicata, non

rappresenta un punto di convergenza necessario fra i due sistemi

assicurativi, né tanto meno esprime un princìpio della legislazione

in tema di valutazione complessiva delle inabilità e di unificazione

delle rendite, che imponga sul piano della coerenza, e quindi della

ragionevolezza, di rettificare additivamente nel senso auspicato la

normativa impugnata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,

in riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 3, primo comma, della

Costituzione, degli artt. 80, ultimo comma, e 212 del d.P.R. 30

giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), sollevata dal Pretore di Torino con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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