Il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro causata da infortunio, quando risulti aggravato da inabilita' preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da altri infortuni non contemplati dal presente titolo o liquidati in capitale ai sensi dell'art. 75, deve essere rapportato non all'attitudine al lavoro normale, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilita'. Il rapporto e' espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado di attitudine al lavoro preesistente e il numeratore la differenza fra questa e il grado di attitudine residuato dopo l'infortunio.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 17/1995

    Questione infondata
    19 gennaio 1995

    La disposizione dell'art. 79 del d.P.R. n. 1124 del 1965 - per cui il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro causato da infortunio, quando risulti aggravato da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da altri infortuni non contemplati dal titolo I del medesimo d.P.R. n. 1124 del 1965, o liquidati in capitale ai sensi dell'art. 75, deve essere rapportato non all'attitudine al lavoro normale, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità - esprime un criterio in base al quale, nella valutazione del danno provocato dal successivo infortunio, acquisiscono rilevanza le condizioni fisiche preesistenti del lavoratore, quando, a cagione della anteriore menomazione anche extralavorativa, l'infortunio provoca un danno di maggiore gravità. Invero, attraverso il rapporto espresso con la formula matematica (c.d. formula Gabrielli) richiamata dal medesimo art. 79, la congiunta considerazione del danno pregresso e di quello sopraggiunto per infortunio sul lavoro vale ad adeguare la liquidazione dell'indennizzo al pregiudizio recato dall'infortunio professionale alla capacità lavorativa, nella considerazione del plusvalore da attribuire ad arti ed organi residuati alla precedente menomazione. La peculiare "ratio" a fondamento della richiamata disposizione esclude la violazione del principio di eguaglianza con riferimento a quei fattori lesivi sopravvenuti che siano del tutto estranei all'infortunio. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 79 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124). red.: G.L. rev.: S.P.

    Art. 79 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 83 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 3 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 93/1981

    Questione infondata
    8 giugno 1981

    La sostituzione della capitalizzazione alla rendita si esaurisce in una scelta di finanza assicurativa, sul cui nocumento o vantaggio in avvenire per l'infortunato operano complessi fenomeni economici ai quali e` estraneo l'art. 38, comma 2; inoltre non e` dimostrato ne` allo stato degli atti dimostrabile che il capitale, nel quale e` stata trasformata la rendita, riesca al lavoratore utile in minor misura del godimento della rendita stessa. In secondo luogo la disciplina, disposta in via normale con la disposizione impugnata non puo` compararsi con quella prevista per ipotesi eccezionali. Debbono pertanto ritenersi non fondate le questioni di illegittimita` costituzionale dell'art. 79 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e del combinato disposto dello stesso articolo - con particolare riferimento all'inciso "o liquidati in capitale ai sensi dell'art. 75" - e dell'art. 80 del medesimo d.P.R. in riferimento agli artt. 3 e 38, comma 2, Cost..

    Art. 75 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 79 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 80 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 251/1976

    Altra decisione
    20 dicembre 1976

    ordina la restituzione degli atti al tribunale di Torino. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE…

    Art. 79 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art79 · fonte del testo

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