La disposizione dell'art. 79 del d.P.R. n. 1124 del 1965 - per cui il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro causato da infortunio, quando risulti aggravato da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da altri infortuni non contemplati dal titolo I del medesimo d.P.R. n. 1124 del 1965, o liquidati in capitale ai sensi dell'art. 75, deve essere rapportato non all'attitudine al lavoro normale, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità - esprime un criterio in base al quale, nella valutazione del danno provocato dal successivo infortunio, acquisiscono rilevanza le condizioni fisiche preesistenti del lavoratore, quando, a cagione della anteriore menomazione anche extralavorativa, l'infortunio provoca un danno di maggiore gravità. Invero, attraverso il rapporto espresso con la formula matematica (c.d. formula Gabrielli) richiamata dal medesimo art. 79, la congiunta considerazione del danno pregresso e di quello sopraggiunto per infortunio sul lavoro vale ad adeguare la liquidazione dell'indennizzo al pregiudizio recato dall'infortunio professionale alla capacità lavorativa, nella considerazione del plusvalore da attribuire ad arti ed organi residuati alla precedente menomazione. La peculiare "ratio" a fondamento della richiamata disposizione esclude la violazione del principio di eguaglianza con riferimento a quei fattori lesivi sopravvenuti che siano del tutto estranei all'infortunio. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 79 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124). red.: G.L. rev.: S.P.
Art. 79 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 83 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 3 cost. · Art. 38 cost.