Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 338/1990

    Questione infondata
    13 luglio 1990

    Questione analoga ad altra già dichiarata non fondata sul rilievo che la separatezza dell'assicurazione (contro gli infortuni e le malattie professionali) nell'industria e nell'agricoltura non lede ne' l'art. 38, secondo comma, ne' l'art. 3, primo comma, della Costituzione, poiché essa si fonda sull'obiettiva distinzione fra i due settori lavorativi e non lascia, nell'ambito di ciascuno di essi, alcun vuoto di tutela. - S. n. 71/1990.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 80 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 132 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

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  • Sentenza n. 71/1990

    Questione infondata
    22 febbraio 1990

    Nel sistema delle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le attività lavorative svolte nei due settori dell'agricoltura e dell'industria danno luogo ad organizzazioni separate delle relative assicurazioni, ciascuna delle quali rappresenta un sistema con proprie previsioni di presupposti del rapporto assicurativo, di doveri contributivi, di criteri di valutazione della efficacia invalidante delle menomazioni fisiche. L'obbiettiva ditinzione fra i due settori lavorativi consente di ritenere non arbitraria la scelta del legislatore che non ammette la valutazione complessiva di più inabilità e la liquidazione di un'unica rendita nel caso di inabilità permanenti disomogenee, cioè derivanti da infortuni verificatisi in tempi successivi in entrambi i settori lavorativi cui si riferiscono le due assicurazioni. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 38 e 3 della Costituzione, degli artt. 80, ultimo comma, e 212 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, che consentono di liquidare la rendita, nel caso di infortuni plurimi, solo se questi si siano verificati tutti nell'ambito dell'industria, o nell'ambito dell'agricoltura).

    Art. 38 cost. · Art. 3 cost. · Art. 80 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 212 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art212 · fonte del testo

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