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Per i casi di inabilita' permanente derivante, da infortunio sul lavoro in agricoltura, assoluta o parziale di grado superiore al quindici per cento, e' corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilita' temporanea assoluta, una rendita di inabilita', sulla base della retribuzione annua convenzionale di lire trecentosettantamila per i lavoratori di eta' superiore a sedici anni e di lire duecentosedicimila per i lavoratori di eta' non superiore a sedici anni, e delle aliquote percentuali stabilite nella tabella allegato n. 6. A decorrere dal 1 luglio 1965 si applica la tabella delle aliquote percentuali di retribuzione di cui all'allegato n. 7. Dalla data del 1 luglio 1965 sono riliquidate tutte le rendite in godimento in base alle nuove aliquote di retribuzione di cui al precedente comma.

Testo in vigore dal 13 ottobre 1965 al 13 marzo 1977

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 1129/1988

    Ha colpito questo articolo
    22 dicembre 1988

    INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI. Le due attività, agricola e industriale, non possono essere differenziate ne' quanto ad entità del rischio ad esse inerente - avuto anche riguardo all'ambito di diffusione raggiunto dalla meccanizzazione dell'agricoltura - ne' quanto ad incidenza della riduzione della capacità lavorativa sulla residua capacità di guadagno. Ed infatti, il legislatore del 1972 ha eliminato la disparità di trattamento lamentata dal giudice remittente, fissando (art. 5 legge 8 agosto 1972, n. 457) il grado di invalidità permanente che da' titolo alla corresponsione della rendita in caso di infortunio sul lavoro in agricoltura "in misura superiore al 10 per cento", pari, cioè, a quella prevista per gli infortuni sul lavoro nell'industria dall'art. 74, comma secondo, t.u. n. 1124 del 1965. Va, pertanto, dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli artt. 3 e 38, comma secondo, Cost., l'art. 215, comma primo, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui, per i casi di infortuni sul lavoro in agricoltura, richiede, ai fini della corresponsione della rendita, un grado di invalidità permanente superiore al 15 per cento, anziché al 10 per cento, come previsto per il settore industriale.

    Art. 215 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 69/1969

    Questione infondata
    9 aprile 1969

    In base alla legislazione vigente prima della emanazione del nuovo T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, i proprietari, i mezzadri, affittuari, loro mogli e figli, ossia la categoria di persone indicate nella lett. b dell'art. 1 del R.D.Lgt. 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modificazioni, avevano diritto alla indennità per invalidità permanente totale o parziale con decorrenza dal giorno successivo a quello della cessazione della invalidità temporanea e non dal giorno dell'infortunio. Tale essendo lo stato della passata legislazione - nelle conclusioni cui la Corte è pervenuta attraverso la interpretazione della dizione "con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione della indennità per inabilità temporanea", usata dall'art. 24 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 - è evidente che l'art. 215 del citato nuovo T.U. del 1965, la' dove dispone che la rendita per invalidità permanente dovuta per gli infortuni in agricoltura decorre "dal giorno successivo a quello della cessazione della inabilità temporanea assoluta" non peggiora il trattamento assicurativo spettante alla suddetta categoria di assistiti dall'I.N.A.I.L.. Pertanto l'art. 215 non si rivela in contrasto con l'art. 30, terzo comma, della legge delega 19 gennaio 1963, n. 15, nella parte in cui dispone: "Le norme delegate non possono disporre comunque la diminuzione od il peggioramento delle prestazioni previste dall'ordinamento attuale a favore dei beneficiari dell'assicurazione", e, conseguentemente, non è fondata la denunciata violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione da parte del legislatore delegato.

    Art. 215 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art215 · fonte del testo

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