((Le rendite per inabilita' permanente e per morte sono riliquidate ogni anno, a partire dal 1 luglio 1983, in base alle variazioni dell'indice delle retribuzioni orarie contrattuali dei lavoratori dell'agricoltura, al netto degli assegni familiari, quali risultano accertate nelle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto centrale di statistica. A tale effetto, entro i tre mesi successivi alla scadenza di ogni anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, quando accerti che e' intervenuta una variazione dell'indice delle retribuzioni orarie contrattuali di almeno il cinque per cento nel corso dell'anno, determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la nuova retribuzione convenzionale sulla cui base debbono riliquidarsi le rendite in atto, nonche' le nuove misure dell'indennita' giornaliera per inabilita' temporanea assoluta dovuta per gli infortuni sul lavoro avvenuti e le malattie professionali manifestatesi entro il 31 dicembre 1976. Per il periodo 1 luglio 1983-30 giugno 1984, la determinazione della nuova retribuzione convenzionale terra' conto della variazione intervenuta in misura non inferiore al dieci per cento rispetto alla retribuzione annua convenzionale fissata con decreto interministeriale del 3 luglio 1980)).18

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 10 maggio 1982, n. 251

18

la L. 10 maggio 1982, n. 251 ha disposto (con l'art. 21) che "Le disposizioni della presente legge, ove non sia prevista una diversa decorrenza, hanno effetto dal 1 gennaio 1982".

Testo vigente dal 30 maggio 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 maggio 1982

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1965 al 30 maggio 1982. 83 parole tolte, 93 parole aggiunte.

Le rendite per inabilita' permanente e per morte tolto: e le misure delle indennita' da inabilita' temporanea restano fissate, per il triennio aggiunto: sono riliquidate ogni anno, a partire dal 1 luglio tolto: 1962 al 30 giugno 1965, sulla base dei salari convenzionali previsti dall'art. 215. Esse sono revisionate ogni triennio aggiunto: 1983, in base alle variazioni dell'indice tolto: salariale relativo ai salari lordi minimi aggiunto: delle retribuzioni orarie contrattuali dei lavoratori dell'agricoltura, al netto degli assegni familiari, quali risultano tolto: accertati aggiunto: accertate nelle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto centrale di statistica. A tale effetto, entro i tre mesi successivi alla scadenza di ogni tolto: triennio aggiunto: anno, il Ministro tolto: per il lavoro e la aggiunto: del lavoro e della previdenza sociale, quando accerti che e' intervenuta una variazione dell'indice tolto: salariale aggiunto: delle retribuzioni orarie contrattuali di almeno il tolto: dieci aggiunto: cinque per cento nel corso tolto: del triennio aggiunto: dell'anno, determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro tolto: per il tesoro, il nuovo salario aggiunto: del tesoro, la nuova retribuzione convenzionale sulla cui base debbono tolto: riliquidarisi aggiunto: riliquidarsi le rendite in atto tolto: e la nuova misura della indennita'aggiunto: , nonche' le nuove misure dell'indennita' giornaliera per inabilita' temporaneatolto: . Per stabilire la variazione intervenuta nel primo triennio, si fa riferimento all'indice 105,86 accertato dall'istituto centrale di statistica per l'anno 1961 aggiunto: assoluta dovuta per gli infortuni sul lavoro avvenuti e le malattie professionali manifestatesi entro il 31 dicembre 1976. Per il periodo 1 luglio 1983-30 giugno 1984, la determinazione della nuova retribuzione convenzionale terra' conto della variazione intervenuta in misura non inferiore al dieci per cento rispetto alla retribuzione annua convenzionale fissata con decreto interministeriale del 3 luglio 1980.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 10 maggio 1982, n. 251

    la L. 10 maggio 1982, n. 251 ha disposto (con l'art. 21) che "Le disposizioni della presente legge, ove non sia prevista una diversa decorrenza, hanno effetto dal 1 gennaio 1982".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art234 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari