Corte costituzionale

Sentenza n. 69/1969

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/04/1969 · relatore Angelo de Marco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 215 del

decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (testo

unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con

ordinanza emessa il 30 maggio 1967 dal tribunale di Reggio Emilia nel

procedimento civile vertente tra Casotti Giulia e l'I.N.A.I.L.,

iscritta al n. 139 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 208 del 19 agosto 1967.

Visti gli atti di costituzione degli eredi Casotti e

dell'I.N.A.I.L.;

udita nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1969 la relazione del

Giudice Angelo De Marco;

uditi l'avv. Paolo Barile, per gli eredi Casotti, e l'avv. Valerio

Flamini, per l'I.N.A.I.L.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Giulia Casotti in Pedroni, affittuaria agricola, con atto 21 marzo

1966, premesso:

che in data 2 settembre 1965 era rimasta vittima di un infortunio

sul lavoro, che le aveva procurato una invalidità permanente valutata

dall'I.N.A.I.L., presso il quale in detta qualità era assicurata, nel

40 per cento della capacità lavorativa;

che l'I.N.A.I.L. aveva liquidato la relativa rendita con decorrenza

dall'11 gennaio 1966, cioè dal giorno nel quale, ad avviso

dell'Istituto, era cessata la inabilità temporanea e si era

stabilizzata quella permanente;

che avverso tale liquidazione la Casotti aveva prodotto reclamo in

via amministrativa, sostenendo che, appartenendo a categoria per la

quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge luogotenenziale 23 agosto

1917, n. 1450, e successive modificazioni, non era dovuta indennità

per inabilità temporanea, la rendita avrebbe dovuto esserle liquidata

con decorrenza dal giorno dell'infortunio, ossia dal 2 settembre 1965;

che l'I.N.A.I.L. aveva respinto tale reclamo;

tanto premesso conveniva l'I.N.A.I.L. davanti al tribunale di

Reggio Emilia chiedendo: in via principale che l'I.N.A.I.L. fosse

dichiarato tenuto a corrispondere la rendita suddetta, con tutte le

conseguenze di legge, a decorrere dal 2 settembre 1965, giorno

dell'infortunio; in via subordinata, che venisse dichiarata non

manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale

dell'art. 215 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30

giugno 1965, n. 1124, in riferimento agli artt. 76 e 77 della

Costituzione, in quanto, con esorbitanza dai principi fissati con la

delega contenuta nell'art. 30 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, il

trattamento dei proprietari-conduttori, infortunati sul lavoro sarebbe

stato peggiorato rispetto a quello che, secondo l'assunto dell'attrice,

sarebbe spettato in base agli artt. 1 del decreto legge luogotenenziale

n. 1450 del 1917, modificato dal decreto legge n. 432 del 1923, 6 del

decreto legislativo luogotenenziale n. 86 del 1946, 2 e 6 della legge

n. 64 del 1950 e 24 del regio decreto n. 1765 del 1935.

Il tribunale adito, con ordinanza 30 maggio 1967, rilevato:

che i proprietari-conduttori, mezzadri, affittuari e loro familiari

infortunati non hanno diritto, per l'art. 1 del decreto legge

luogotenenziale n. 1450 del 1917, modificato dal decreto legge n. 432

del 1923 e per l'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale n. 85

del 1946, alla indennità per inabilità temporanea assoluta, mentre

hanno diritto, per gli artt. 2 e 6 della legge n. 64 del 1950 e per

l'art. 24 del regio decreto n. 1765 del 1935, alla rendita per

inabilità permanente, anche parziale, purché superiore al 15 per

cento;

che l'art. 24 del regio decreto n. 1765 del 1935 non precisava la

decorrenza della corresponsione della rendita per inabilità

permanente, nel senso che non stabiliva se dovesse decorrere dal giorno

dell'infortunio o da quello della cessazione della inabilità

permanente;

che la prevalente giurisprudenza aveva interpretato l'articolo 24

del regio decreto n. 1765 del 1935 nel senso che la rendita per

inabilità permanente dovesse decorrere dal giorno dell'infortunio;

che, pertanto, l'art. 215 del testo unico approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, disponendo che la

rendita per invalidità permanente ha inizio "con effetto dal giorno

successivo a quello della cessazione della invalidità temporanea

assoluta" è venuto ad adottare una soluzione che, data la citata

prevalente giurisprudenza, formatasi sulla precedente legislazione,

deve ritenersi peggiorativa del trattamento, in base a tale

legislazione, spettante ai proprietari-conduttori, mezzadri e

affittuari e loro familiari infortunati, in evidente contrasto con

l'art. 30 della legge-delega 19 gennaio 1963, n. 15;

tanto rilevato, dichiarava non manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale per esorbitanza di delega,

sollevata dall'attrice e rimetteva gli atti a questa Corte per il

relativo giudizio.

Dopo le pubblicazioni, notificazioni e comunicazioni di legge, si

sono costituiti davanti a questa Corte da un lato gli eredi della

Casotti, nel frattempo deceduta, dall'altro l'I.N.A.I.L. ed i

rispettivi patrocini, sia con la memoria di costituzione, sia con

successive memorie depositate il 30 gennaio 1969, hanno dedotto, in

sostanza, quanto segue:

1) Nell'interesse degli eredi Casotti: Richiamata la legislazione

vigente prima dell'entrata in vigore del testo unico approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e

posto in evidenza che l'art. 24 del regio decreto n. 1765 del 1935,

mentre dispone che la rendita per inabilità permanente viene

corrisposta con effetto dal giorno della cessazione della indennità

temporanea, nulla dispone per quanto riguarda le categorie che non

hanno diritto ad indennità temporanea, si fa presente che la

giurisprudenza prevalente si era orientata nel senso che, per queste

ultime categorie, la rendita per inabilità permanente dovesse

decorrere dal giorno dell'infortunio.

Da questa giurisprudenza si trae argomento per sostenere che,

comunque, di fronte ad una situazione quanto meno dubbia, dovendosi

adottare, in sede di compilazione del testo unico, una soluzione

definitiva, in omaggio all'analogo principio dettato dall'art. 30 della

legge-delega che, del resto, corrisponde a quelli che si ricavano dagli

artt. 35 e 38 della Costituzione, si sarebbe dovuta adottare la

soluzione corrispondente all'interpretazione dei vecchi testi più

favorevole agli assicurati.

D'altra parte si sostiene che sul piano logico, sistematico ed

equitativo la soluzione adottata dalla citata giurisprudenza è la più

rispondente alla lettera ed allo spirito della legge, cosicché ancor

più evidente risulterebbe la violazione del principio del divieto di

peggioramento del trattamento degli assicurati posto dal ripetuto art.

30 della legge-delega.

Si aggiunge che la sentenza della Cassazione n. 1875 del 1967, a

parte che è l'unica in materia pronunziata dalla Corte suprema, non

può condurre a diverso avviso, in quanto motivata in modo non

convincente, dato che non si è spiegato come e perché, quando non vi

sia stata corresponsione di indennità per invalidità temporanea, la

rendita per invalidità permanente debba decorrere dalla data di

cessazione della indennità temporanea e non dal giorno

dell'infortunio.

Nell'interesse degli eredi Casotti si chiede, pertanto, che la

sollevata questione venga dichiarata fondata.

2) Nell'interesse dell'I.N.A.I.L.:

In via pregiudiziale si deduce l'inammissibilità della sollevata

questione, in quanto anche ad ammettere che l'interpretazione

giurisprudenziale prevalente fosse quella affermata dal giudice a quo,

non ci si troverebbe di fronte ad un conflitto di norme, ma di fronte

ad un conflitto di interpretazione delle norme stesse, il che,

evidentemente, non può dar luogo a questione di illegittimità

costituzionale.

Si nega, comunque, che la giurisprudenza prevalente fosse quella

citata nell'ordinanza di rinvio e si aggiunge che, al Contrario,

prevalente era la giurisprudenza sanzionata di recente dalla suprema

Corte di cassazione con la sentenza n. 1875 del 1967, con la quale, in

conformità con quanto dispone l'impugnato art. 215 del testo unico, si

afferma che, anche quando non siano dovute indennità per invalidità

temporanea, la rendita per invalidità permanente debba decorrere dalla

data di cessazione della inabilità temporanea.

Nell'interesse dell'I.N.A.I.L. si conclude, pertanto, chiedendo che

la sollevata questione venga dichiarata inammissibile o, comunque,

infondata. Considerato in diritto :

1. - Come è stato riferito in narrativa, la questione sottoposta

all'esame della Corte è la seguente:

Per gli artt. 1 e 3 del decreto legge luogetenenziale 23 agosto

1917, n. 1450, quali risultano modificati dall'art. 1 del regio decreto

legge 11 febbraio 1923, n. 432: "... si intendono assicurati di pieno

diritto contro gli infortuni sul lavoro agricolo dall'età di dodici

anni ai sessantacinque compiuti:

a) i lavoratori fissi ed avventizi, maschi e femmine, addetti ad

aziende agricole o forestali;

b) i proprietari, mezzadri, affittuari, loro mogli e figli, anche

naturali, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende.

Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati;

c) i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali qualora

abbiano una rimunerazione media giornaliera, compresi i compensi in

natura, non superiore a lire dieci, calcolando l'anno per 300 giorni

lavorativi" (art. I).

"L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio per causa

violenta in occasione di lavoro, dalla quale sia derivata la morte o la

inabilità permanente assoluta o parziale.

Per le persone previste alle lettere a e c l'assicurazione

comprende anche i casi di infortunio dai quali sia derivata la

inabilità temporanea assoluta, che importi l'astensione dal lavoro per

più di dieci giorni (ridotti a sei dall'art. 1 della legge 20 febbraio

1950, n. 64). La indennità sarà corrisposta dall'undicesimo (dal

settimo per l'art. 1 della citata legge n. 64 del 1950) giorno pel

periodo di tempo nel quale l'infortunato dovrà astenersi dal lavoro.

Tuttavia, se per patto contrattuale di lavoro l'infortunato abbia

diritto a percepire, per un determinato periodo di astensione dal

lavoro, tutta la rimunerazione o parte di questa non inferiore a metà,

non sarà dovuta, durante quel periodo, l'indennità per inabilità

temporanea.

La indennità per inabilità temporanea assoluta di cui al comma

precedente sarà corrisposta oltre a quella eventualmente spettante per

inabilità permanente. Le somme corrisposte al di là dei novanta

giorni saranno considerate come provvisionali sulle indennità

spettanti per casi di inabilità permanente" (art. 3).

Per l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio

1946, n. 85, poi:

"L'istituto assicuratore è tenuto a prestare a proprie spese nei

casi di infortunio sul lavoro e salvo quanto dispongono gli artt. 33 e

34 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sull'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria, le cure

mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata della inabilità

temporanea ed anche dopo la guarigione chirurgica, in quanto occorrano

a recuperare la capacità lavorativa e con le stesse norme, modi e

limiti di cui agli artt. 32, 33, 34 e 36 del predetto decreto 17 agosto

1935, n. 1765.

Le cure predette sono dovute agli infortunati di cui alle lettere a

e c dell'art. 1 del decreto legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n.

1450, nonché a quelli di cui alla lettera b dello stesso articolo, i

quali si trovino in istato di bisogno. Agli infortunati di tali

categorie che non si trovino in istato di bisogno sarà rimborsata la

spesa per le cure mediche chirurgiche e protetiche nella misura che

l'istituto avrebbe sostenuto se avesse dovuto provvedere direttamente

alle cure stesse".

Infine, per l'art. 24 del regio decreto n. 1765 del 1935, quale

risulta modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14:

"Agli effetti del presente decreto deve ritenersi inabilità

permanente assoluta la conseguenza di un infortunio la quale tolga

completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Deve

ritenersi inabilità permanente parziale la conseguenza di un

infortunio la quale diminuisca in parte ma essenzialmente e per tutta

la vita l'attitudine al lavoro.

Quando sia accertato che dall'infortunio sia derivata una

inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine di lavoro in misura

superiore al 10 per cento per i casi di infortunio e al 20 per cento

per i casi di malattia professionale, sarà corrisposta, con effetto

dal giorno successivo a quello della cessazione della indennità per

inabilità temporanea, una rendita di inabilità rapportata al grado

della inabilità stessa e sulla base dei due terzi del salario

calcolato secondo le disposizioni degli artt. da 39 a 42".

Vigente la legislazione, le cui norme essenziali e più

significative sono state sopra riportate, sorse questione circa la

decorrenza della indennità per inabilità permanente assoluta o

parziale nei confronti degli infortuni appartenenti alle categorie di

cui alla lettera b del decreto legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n.

1450, per le quali le riportate norme non contemplano la corresponsione

di indennità per invalidità temporanea.

Su tale questione la giurisprudenza dei giudici di merito si divise

in due correnti opposte: secondo una corrente, infatti, anche per

coloro che non hanno il diritto alla relativa indennità, solo dalla

cessazione della invalidità temporanea decorre la indennità di

invalidità permanente sia totale, sia parziale; secondo l'altra

corrente, invece, quando non sia dovuta l'indennità di invalidità

temporanea, la indennità permanente deve essere corrisposta con

decorrenza dall'infortunio o, quanto meno, dall'undicesimo (ridotto a

settimo dall'art. 1 della legge 20 febbraio 1950, n. 64) giorno da

quello dell'infortunio (argomentando ex art. 3 del decreto legge

luogotenenziale n. 1450 del 1917, quale risulta modificato dall'art. 1

del regio decreto legge n. 432 del 1923).

Con l'art. 215 del testo unico approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la questione è stata

autenticamente risolta, nel senso che la indennità per invalidità

permanente totale o parziale decorre dal giorno successivo a quello

della "cessazione della inabilità temporanea assoluta".

Con l'ordinanza di rinvio è stata sollevata questione di

legittimità costituzionale di detto art. 215, con la seguente

motivazione:

Per l'art. 30, terzo comma, della legge di delega 19 gennaio 1963,

n. 15: "Le norme delegate non possono disporre comunque la diminuzione

od il peggioramento delle prestazioni previste dall'ordinamento attuale

a favore dei beneficiari dell'assicurazione".

L'art. 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 "non precisava

la decorrenza della corresponsione della rendita per inabilità

permanente nel senso che non stabiliva se dovesse decorrere dal giorno

dell'infortunio o da quello della cessazione della inabilità

temporanea assoluta" e "la prevalente giurisprudenza aveva interpretato

l'art. 24 del regio decreto n. 1765 del 1935 nel senso che la rendita

per inabilità permanente dovesse decorrere dal giorno

dell'infortunio".

Conseguentemente quando con l'art. 215 del testo unico si è

disposto che l'indennità per inabilità permanente debba decorrere dal

giorno successivo a quello della cessazione della inabilità temporanea

si è peggiorato il trattamento degli assicurati, cui si riferisce

quella giurisprudenza, con manifesta violazione del citato art. 30

della legge di delega e, conseguentemente, degli artt. 76 e 77 della

Costituzione.

2. - Così precisati i termini della controversia, risulta

evidente, in primo luogo, che spetta a questa Corte l'accertare quale

sia l'esatto trattamento di invalidità temporanea o permanente,

assoluta o parziale spettante alle categorie contemplate all'art. 1,

lett. b, del decreto legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, in

base alla legislazione vigente all'atto dell'entrata in vigore del

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30

giugno 1965, n. 1124, del cui art. 215 viene contestata la legittimità

costituzionale, indipendentemente da quello che era lo stato della

giurisprudenza, al riguardo, sempre anteriormente all'entrata in vigore

di detto testo unico.

Come risulta dalle sopra riportate disposizioni del decreto legge

luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, modificato dal regio decreto

legge 11 febbraio 1923, n. 432, nonché dall'art. 5 del decreto

legislativo 8 febbraio 1946, n. 85, l'oggetto dell'assicurazione nei

riguardi delle categorie beneficiate, va così distinto:

a) per tutte e tre la categorie a, b e c contemplate dall'art. 1

del decreto legge n. 1450 del 1917 "l'assicurazione comprende tutti i

casi di infortunio per causa violenta, in occasione di lavoro, dalla

quale sia derivata la morte o la inabilità permanente totale o

parziale";

b) per le persone previste alle lettere a e c l'assicurazione

comprende anche i casi di infortunio, dai quali sia derivata la

inabilità temporanea assoluta, che importi l'astensione dal lavoro per

più di dieci giorni (ridotti a sei dalla citata legge del 1950, n.

64). L'indennità verrà corrisposta dall'undicesimo (ridotto al

settimo dalla richiamata legge n. 64 del 1950) giorno per il periodo di

tempo nel quale l'infortunato dovrà astenersi dal lavoro";

c) infine, "l'istituto assicuratore è tenuto a prestare a proprie

spese nei casi di infortunio sul lavoro... le cure mediche e

chirurgiche necessarie per tutta la durata della inabilità temporanea

ed anche dopo la guarigione chirurgica, in quanto occorrono a

ricuperare la capacità lavorativa... Le cure predette sono dovute agli

infortunati di cui alle lettere a e c dell'art. 1 del decreto legge

luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, nonché a quelli della

categoria b dello stesso articolo i quali si trovino in istato di

bisogno. Agli infortunati di tale categoria che non si trovino in

istato di bisogno sarà rimborsata la spesa per le cure mediche,

chirurgiche e protetiche nella misura che l'istituto avrebbe sostenuto

se avesse dovuto provvedere direttamente alle cure stesse".

Risulta, quindi, chiaramente che per le persone di cui alla

ripetuta lettera b (proprietari, mezzadri, affittuari e loro mogli e

figli, anche naturali) l'assicurazione non solo non comprende un

periodo di invalidità temporanea ma neppure l'assistenza

medico-chirurgica diretta, che è dovuta soltanto quando si trovino in

stato di bisogno.

Le ragioni di questo trattamento sono facilmente intuibili ove si

tenga presente: a) che l'art. 1, lett. b, del ripetuto decreto legge

luogotenenziale n. 1450 del 1917 alla elencazione delle persone che

costituiscono quella categoria fa seguire la qualificazione "che

prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende"; b) che per

l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n.

85 "la prestazione dell'assistenza medico-chirurgica diretta è

subordinata allo stato di bisogno".

In altri termini, se a ragione o a torto non è il caso di

indagare, perché ai fini del giudizio è sufficiente stabilire lo

stato di fatto, il legislatore del tempo considerò i componenti la

categoria b non come salariati agricoli comuni, traenti i mezzi di

sussistenza dal salario giornaliero, ma quali partecipanti agli utili

di un'azienda, sia pure a carattere familiare, dalla partecipazione

stessa e non da un salario giornaliero traenti i loro mezzi di

sussistenza, in condizioni tali da non essere considerati, di regola,

in stato di bisogno, neppure se colpiti da infortunio, dal quale derivi

invalidità totale temporanea.

Stabilito, così, che l'esclusione del diritto ad indennità per

invalidità temporanea è un dato di fatto incontrovertibile, occorre

accertare se e quali conseguenze tale esclusione possa avere ai fini

della decorrenza della indennità per inabilità permanente assoluta o

parziale.

3. - Da tutte le norme di legge sopra riportate, risulta in modo

chiaro ed inequivocabile la netta distinzione tra invalidità

temporanea, coincidente, di regola, col periodo durante il quale

l'infortunato non è in grado di svolgere attività lavorativa, anche

perché costretto a sottoporsi a cure mediche, chirurgiche, protetiche,

ed invalidità permanente totale o parziale, derivante dai postumi

residuati a guarigione clinica avvenuta.

La indennità per invalidità permanente assoluta o parziale

costituisce la riparazione economica totale o parziale della

menomazione della efficienza fisica derivante dai postumi del subito

infortunio. Di qui la netta distinzione, anche dal punto di vista

tecnico funzionale, tra indennità per invalidità temporanea ed

indennità per invalidità permanente, con la conseguenza che la

seconda non può, per sua natura, essere corrisposta se non a

stabilizzazione avvenuta della menomazione fisica derivante

dall'infortunio.

Infatti mentre la indennità per invalidità temporanea ha per

funzione il fornire i mezzi di sostentamento per il periodo, durante il

quale l'infortunato non è in grado di svolgere alcuna attività

lavorativa, perché sottoposto alle cure necessarie per combattere gli

effetti patologici dell'infortunio, la indennità per invalidità

permanente ha per funzione il far fronte alle conseguenze dei postumi,

che menomano permanentemente in modo totale o parziale, la capacità

lavorativa.

Se, pertanto, il legislatore per talune categorie di assicurati ha

ritenuto che non debba essere corrisposta l'indennità per invalidità

temporanea, o perché, come si è dimostrato debba essere avvenuto per

le categorie di cui alla lettera b dell'art. 1 del decreto legge

luogotenenziale n. 1450 del 1917, si presume che anche durante il

periodo di invalidità temporanea l'infortunato continua ad aver

diritto ai mezzi di sostentamento ordinario, sotto forma di

partecipazione agli utili dell'azienda familiare di cui fa parte, o

perché, come avviene per gli apprendisti dell'industria (art. 41 regio

decreto n. 1765 del 1935) non hanno diritto a retribuzione, è evidente

la impossibilità che quella indennità esclusa per l'unico titolo per

cui potrebbe essere corrisposta, sia poi attribuita per il titolo

diverso ed avente, come si è posto in rilievo, ben altri presupposti,

ben altra funzione e ben altra consistenza rispetto al ristoro del

danno derivante da menomazione fisica permanente.

4. - Dimostrato: che per le categorie di persone di cui alla

lettera b dell'art. 1 del decreto legge luogotenenziale n. 1450 del

1917 l'assicurazione comprende l'indennità per invalidità permanente

assoluta o parziale e soltanto l'assistenza sanitaria, di regola

indiretta, per il periodo di invalidità temporanea; che invalidità

temporanea ed invalidità permanente dal punto di vista medico-legale

sono concetti ben distinti e separati; che, conseguentemente, dal punto

di vista giuridico, l'indennità per invalidità permanente non può

essere corrisposta se non da quando i postumi dell'infortunio risultino

stabilizzati; necessariamente ne consegue che la dizione "con effetto

dal giorno successivo a quello della cessazione della indennità per

inabilità temporanea" usata dall'art. 24 del regio decreto n. 1765 del

1935 deve essere interpretata in riferimento alle categorie in esame

nel senso di cessazione della inabilità temporanea.

Non è fuor di luogo, al riguardo, ricordare che a questa stessa

conclusione è pervenuta la Corte di cassazione, l'unica volta, a

quanto risulta, che si è occupata della questione.

Siccome la relativa sentenza porta la data del 20 luglio 1967 (n.

1875) e cioè una data posteriore all'emanazione del decreto del

Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, del cui art. 215

viene contestata la legittimità costituzionale, evidentemente non se

ne può tener conto al fine di stabilire quale fosse il prevalente

orientamento giurisprudenziale prima della emanazione di quel decreto.

Peraltro, ai fini dell'accertamento autonomo, che, nonostante gli

orientamenti giurisprudenziali, come sopra si è detto, indubbiamente

compete a questa Corte, non può certo trascurarsi un elemento così

importante quale l'opinione del supremo giudice di interpretazione

della legge.

Deve, dunque, pervenirsi alla conclusione che, in base alla

legislazione vigente prima della emanazione del citato decreto del

Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, la corresponsione delle

indennità per invalidità permanente totale o parziale dovesse

decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione della

invalidità temporanea.

5. - Le considerazioni che precedono dimostrano come l'art. 215 del

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30

giugno 1965, n. 1124, là dove dispone che la rendita per invalidità

permanente dovuta per gli infortuni in agricoltura decorra dal giorno

successivo a quello della cessazione della inabilità temporanea

assoluta, non peggiora il trattamento spettante, in base alla

legislazione precedentemente vigente, agli infortunati, che non abbiano

diritto ad indennità per invalidità temporanea.

Conseguentemente la questione di legittimità costituzionale della

citata norma risulta non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 215 del T.U. delle disposizioni per l'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30

giugno 1965, n. 1124, proposta con l'ordinanza di cui in epigrafe, in

riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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