II grado di inabilita' permanente, assoluta o parziale, previsto dalle norme contenute nel titolo secondo del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1.124, e' fissato in misura superiore al 10 per cento, ai fini della corresponsione della rendita in caso di infortunio sul lavoro in agricoltura.

Testo vigente dal 23 agosto 1972

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1972-08-08;457~art5 · fonte del testo

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