Corte costituzionale

Sentenza n. 1129/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/12/1988 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 215 del d.P.R.

30 giugno 1965, n.1124 (Testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio

1974 dal Tribunale di Frosinone nel procedimento civile vertente tra

Di Folca Filomena e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 283 del registro

ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 246 dell'anno 1983.

Visti gli atti di costituzione di Di Folca Filomena e

dell'I.N.A.I.L.;

Udito nell'udienza pubblica del 29 novembre 1988 il giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Udito l'Avv. Enrico Ruffini per l'I.N.A.I.L.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 9 gennaio 1974 - pervenuta alla Corte

costituzionale il 1° aprile 1983 - il Tribunale di Frosinone ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 35, primo comma e 38, secondo

comma, Cost., una questione di legittimità costituzionale dell'art.

215 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), nella parte in cui subordina la

corresponsione della rendita per inabilità permanente parziale

conseguente ad infortuni sul lavoro in agricoltura alla sussistenza

di una riduzione dell'attitudine al lavoro di grado superiore al 15%.

Premesso che nella specie trattavasi di infortunio occorso il 2

aprile 1970, per il quale era stata riconosciuta dall'I.N.A.I.L.

un'inabilità permanente nella misura del 14%, il Tribunale esclude

innanzitutto, in punto di rilevanza, di poter fare applicazione

dell'art. 5 della sopravvenuta legge 8 agosto 1972, n. 457, con il

quale il grado di inabilità richiesto per la corresponsione della

rendita è stato fissato nel 10%, in misura cioè corrispondente a

quella stabilita nell'art. 74, secondo comma, del medesimo T.U. per

gli infortuni sul lavoro nell'industria. Ciò infatti equivarrebbe

all'attribuzione di un diritto che, all'epoca dell'evento, era

escluso dalla normativa allora vigente.

Nel merito, il giudice a quo osserva che, essendo la prestazione

previdenziale in questione volta a garantire i mezzi adeguati alle

esigenze di vita dei lavoratori in caso di infortunio, una

differenziazione di trattamento potrebbe radicarsi non sul maggiore o

minore rischio insito nelle attività considerate (agricola, o

industriale), ma solo sulla diversa incidenza di una certa riduzione

della capacità lavorativa sui lavoratori dei due settori. Ma una

tale differenza non è ad avviso del Tribunale configurabile né in

termini di diversità della capacità lavorativa necessaria allo

svolgimento dell'attività agricola o industriale, né ai fini della

valutazione della capacità lavorativa residua: tant'è che la

differenziazione è stata eliminata dalla norma sopravvenuta, appunto

perché priva di ogni giustificazione.

Di qui il contrasto della disposizione impugnata sia con l'art.

38, secondo comma, Cost., posto che richiedendo nel settore agricolo

un'incapacità lavorativa di maggior grado, non assicura la

corrispondenza del mezzo previdenziale alle esigenze di vita; sia con

gli artt. 35, primo comma e 3 Cost., in quanto non assicura

un'identica protezione dal rischio di infortunio sul lavoro.

2. - Alle argomentazioni svolte dal Tribunale si richiama la parte

privata Di Folca Filomena - rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale

Nappi - la quale in particolare sostiene, da un lato, che tra

attività agricola ed industriale non è configurabile una diversità

di rischi e che, comunque, questa potrebbe incidere solo sulla

determinazione dei premi assicurativi ma non rappresentare una

condizione per l'attribuzione della rendita; dall'altro, che la

diminuzione della capacità lavorativa va rapportata all'attitudine

al lavoro generica e non specifica, sicché il grado di inabilità ha

rilievo solo ai fini della misura della rendita e non della sua

sussistenza.

3. - L'I.N.A.I.L., costituitosi, ha chiesto invece che la

questione sia dichiarata infondata. La riduzione dell'attitudine al

lavoro va infatti, a suo avviso, apprezzata in relazione alla sua

incidenza sulla capacità di guadagno, che è stata valutata

diversamente dal legislatore in correlazione alla diversità delle

mansioni - e quindi della tipicità dell'attività espletata nei due

settori, industriale ed agricolo - in base alle quali si determina il

residuo di idoneità utile al lavoro ed alla produzione di guadagno.

Né a diverso avviso potrebbe indurre la parificazione operata con la

legge n. 457 del 1972, costituendo questa un adeguamento

dell'evoluzione economico-sociale conseguente alla trasformazione

dell'agricoltura in senso industriale. Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di

Frosinone dubita che contrasti con gli artt. 3, 35, primo comma e 38,

secondo comma, Cost., l'art. 215 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U.

delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui

subordina la corresponsione della rendita per inabilità permanente

parziale conseguente ad infortuni sul lavoro in agricoltura alla

sussistenza di una riduzione dell'attitudine al lavoro di grado

superiore al 15%. Ciò, a suo avviso, darebbe luogo ad ingiustificata

disparità di trattamento rispetto agli infortuni occorsi ai

lavoratori dell'industria - cui la rendita è corrisposta in caso di

riduzione dell'attitudine al lavoro superiore al 10% (art.74 del

medesimo T.U.) - e determinerebbe, conseguentemente, un'inadeguata

protezione previdenziale dal rischio infortunistico, non

corrispondente alle esigenze di vita dei lavoratori.

2. - La questione è fondata.

Giova premettere che la disparità di trattamento lamentata dal

giudice a quo è stata eliminata con l'art. 5 della legge 8 agosto

1972, n. 457, con il quale il grado di invalidità permanente che dà

titolo alla corresponsione della rendita in caso di infortunio sul

lavoro in agricoltura è stato fissato "in misura superiore al 10 per

cento", pari, cioè, a quella prevista dall'art. 74, secondo comma,

T.U. n. 1124 del 1965 per gli infortuni sul lavoro nell'industria.

Disponendo tale equiparazione, il legislatore ha indubbiamente

riconosciuto che le due attività, agricola ed industriale, non

possono essere differenziate né quanto ad entità del rischio ad

esse inerente, né quanto ad incidenza della riduzione della

capacità lavorativa sulla residua capacità di guadagno. Si tratta,

quindi, di accertare se la diversa valutazione effettuata dal

legislatore delegato nel 1965 possa o meno trovare razionale

giustificazione.

La disposizione del T.U. impugnato non può, invero, essere

considerata come mera riproduzione delle previgenti disposizioni in

materia, il cui nucleo normativo essenziale - concernente la

considerazione, nel settore agricolo, della sola inabilità di grado

superiore al 15 per cento - risale all'art. 3, secondo comma, del

d.l. lgt. 23 agosto 1917, n. 1450. L'ampiezza della delega contenuta

nell'art. 30 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 - diretta ad

introdurre "modifiche, correzioni, ampliamenti" delle norme vigenti,

ivi compresa la "revisione dei criteri valutativi delle inabilità"

ed il "miglioramento delle prestazioni" - rende infatti palese che si

è qui in presenza non di una mera novazione della fonte, ma di una

precisa scelta del legislatore delegato diretta ad escludere

l'equiparazione poi realizzata dal legislatore del 1972: scelta - è

da notare - che si appalesa contrastante con quella implicita in

molteplici disposizioni innovative del titolo II del T.U. che,

attraverso il frequente rinvio a quelle corrispondenti del titolo I,

testimoniano di un indirizzo generale tendenzialmente volto a

realizzare un'equiparazione di normativa tra settore industriale e

settore agricolo.

3.- Così precisati i termini della questione, va qui ribadito che

dal principio di uguaglianza discende che a parità di inabilità

deve corrispondere parità di tutela previdenziale (cfr. sent. n. 246

del 1986). Una volta, cioè, che si riconosca che inabilità

permanente tra l'11 ed il 16% sono tali da non consentire una normale

esplicazione dell'attività lavorativa e quindi da ridurre in misura

significativa la capacità biologica di guadagno, è in linea di

principio incongruo che la tutela previdenziale sia riconosciuta solo

per talune delle attività riconosciute meritevoli di protezione e

non per altre.

Non par dubbio, innanzitutto, che già all'epoca dell'emanazione

del T.U. n. 1124 del 1965 la meccanizzazione dell'agricoltura avesse

raggiunto un ambito di diffusione tale da non consentire una netta

separazione, sotto il profilo dei livelli di rischio, tra attività

agricole ed industriali: e ciò tanto più se si considera che l'art.

1, quinto comma del T.U. ammette a fruire dell'assicurazione

obbligatoria non solo gli addetti alle macchine, ma anche gli

occupati in lavori complementari e sussidiari compiuti in locali

diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione

principale.

Ma ciò che più conta, ai fini in discorso, è che la riduzione

dell'attitudine al lavoro, ai fini del riconoscimento della

prestazione assicurativa, va riferita - secondo quanto comunemente si

ritiene - al lavoro generico e non a quello specifico. Perciò,

rispetto ad un'attività agricola non più essenzialmente manuale,

resta priva di dimostrazione l'assunzione - su cui la norma impugnata

si fonda - dell'irrilevanza sulla residua capacità di guadagno del

lavoratore agricolo di riduzioni della capacità lavorativa tra l'11

ed il 16%.

Devono ritenersi violati, di conseguenza, tanto l'art. 3 - per il

deteriore trattamento ingiustificatamente riservato rispetto a chi

operi nel settore industriale - quanto l'art. 38, secondo comma,

Cost., per il mancato apprestamento di mezzi adeguati alle esigenze

di vita in caso di inabilità da infortunio del grado considerato.

Resta così assorbita la censura riferita all'art. 35, primo comma,

Cost.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 215, primo

comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui, per i

casi di infortunio sul lavoro in agricoltura, richiede, ai fini della

corresponsione della rendita, un grado di inabilità permanente

parziale superiore al quindici per cento, anziché al dieci per

cento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1129 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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