Art. 74 d.P.R. 633/1972 — Disposizioni relative a particolari settori

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In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta e' dovuta:

  • a)per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopoli, dall'amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico;
  • b)per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. ((Lo stesso regime si applica nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria)). L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525;
  • c)per il commercio dei quotidiani, dei periodici, dei supporti integrativi, dei libri, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o spedite diminuito, a titolo di forfettizzazione della resa: del 70 per cento per gli anni 1992 e 1993; del 60 per cento per gli anni 1994 e 1995; del 50 per cento per gli anni successivi. Per i periodici si intendono le pubblicazioni registrate come tali ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per le cessioni congiunte di giornali quotidiani, di periodici, di libri e di altri beni, anche se offerti in omaggio, l'imposta si applica sul corrispettivo complessivo dei beni ceduti, con l'aliquota relativa al bene principale; qualora quest'ultimo non sia costituito dalle pubblicazioni o dai libri, l'imposta e' dovuta in relazione al numero delle copie vendute; ((d) per le prestazioni dei gestori dei posti telefonici pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali, nonche' per la distribuzione e la vendita al pubblico, da chiunque effettuate, di schede magnetiche, gettoni ed altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione degli apparecchi di telecomunicazione da parte degli utenti, dal concessionario del servizio, sulla base dei corrispettivi dovuti dall'utente, determinati a norma degli articoli 305 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e dell'articolo 2 della legge 29 gennaio 1992, n. 58;))
  • e)per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone, dall'esercente l'attivita' di trasporto.
  • e-bis)((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427)). Le operazioni non soggette all'imposta in virtu' del precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2. Le modalita' ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze. Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformita', frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziche' mensilmente. La stessa autorizzazione puo' essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione. ((In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33, terzo comma; tali disposizioni non si applicano nei casi di liquidazioni e versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'articolo 73, primo comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma.)) Per gli spettacoli e giuochi, esclusi quelli indicati a numeri 6) e 7) dell'art. 10, e per i trattenimenti pubblici l'imposta si applica sulla stessa base imponibili dell'imposta sugli spettacoli ed e' riscossa con le stesse modalita' previa deduzione dei due terzi del suo ammontare a titolo di applicazione forfettaria della detrazione prevista dall'art. 19 e con esonero delle imprese dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'art. 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli spettacoli. Le singole imprese hanno facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, prima dell'inizio dell'anno solare. L'opzione e vincolante per un triennio. 21 ((Per le operazioni relative all'esercizio dei giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, l'imposta, compresa quella sulle operazioni riguardanti la raccolta delle giuocate, e' compresa nella imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni. Conseguentemente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che formano oggetto delle dette operazioni sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione.)) Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e non ferrosi, e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, pelli, vetri, gomma e plastica sono effettuate senza pagamento dell'imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo II. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili. I raccoglitori non dotati di sede fissa per la successiva rivendita sono tenuti esclusivamente alla numerazione e conservazione, ai sensi dell'articolo 39, delle fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa. Per le cessioni di beni, esclusi quelli strumentali per l'esercizio dell'attivita' e quelli propri, comunque effettuate da esercenti agenzie di vendita all'asta, anche in esecuzione di rapporti di commissione o di rappresentanza di soggetti non operanti nell'esercizio di impresa o di arti e professioni, la base imponibile e' costituita dal 15 per cento del prezzo di vendita. L'imposta afferente l'importazione ((o l'acquisto intracomunitario)) dei beni destinati alla vendita non e' detraibile. Gli esercenti le dette agenzie, al fine di escludere le presunzioni di cui all'articolo 53, devono annotare in apposito registro, tenuto in conformita' all'articolo 39, anche i beni ad essi consegnati dai soggetti di cui sopra, indicandone gli elementi indentificativi, la data ed il titolo di consegna dei beni, nonche' il prezzo di vendita degli stessi.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 31 marzo 1979, n.94

21

Il D.P.R. 31 marzo 1979, n.94 ha disposto (con l'art.10) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979.

Testo in vigore dal 30 ottobre 1993 al 1 marzo 1994

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Versioni nel tempo

37 versioni dal 1972

1972oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 1 gennaio 2015 — 1 gennaio 2027in vigoreper 12 anni
  3. 13 dicembre 2014 — 1 gennaio 2015per 19 giorni
  4. 4 agosto 2013 — 13 dicembre 2014per un anno
  5. 1 gennaio 2013 — 4 agosto 2013per 7 mesi
  6. 5 agosto 2009 — 1 gennaio 2013per 3 anni
  7. 29 gennaio 2009 — 5 agosto 2009per 6 mesi
  8. 1 gennaio 2008 — 29 gennaio 2009per un anno
  9. 26 novembre 2003 — 1 gennaio 2008per 4 anni
  10. 1 gennaio 2002 — 26 novembre 2003per un anno
  11. 1 gennaio 2001 — 1 gennaio 2002per un anno
  12. 10 dicembre 2000 — 1 gennaio 2001per 22 giorni
  13. 18 maggio 1999 — 10 dicembre 2000per un anno
  14. 27 marzo 1999 — 18 maggio 1999per un mese
  15. 20 ottobre 1998 — 27 marzo 1999per 5 mesi
  16. 11 agosto 1998 — 20 ottobre 1998per 2 mesi
  17. 15 maggio 1998 — 11 agosto 1998per 3 mesi
  18. 9 aprile 1998 — 15 maggio 1998per un mese
  19. 1 gennaio 1998 — 9 aprile 1998per 3 mesi
  20. 11 maggio 1997 — 1 gennaio 1998per 8 mesi
  21. 2 marzo 1997 — 11 maggio 1997per 2 mesi
  22. 1 gennaio 1996 — 2 marzo 1997per un anno
  23. 24 agosto 1995 — 1 gennaio 1996per 4 mesi
  24. 1 marzo 1994 — 24 agosto 1995per un anno
  25. 30 ottobre 1993 — 1 marzo 1994per 4 mesi
  26. 11 febbraio 1992 — 30 ottobre 1993per un anno
  27. 1 gennaio 1992 — 11 febbraio 1992per un mese
  28. 30 aprile 1989 — 1 gennaio 1992per 3 anni
  29. 17 febbraio 1985 — 30 aprile 1989per 4 anni
  30. 1 gennaio 1982 — 17 febbraio 1985per 3 anni
  31. 1 marzo 1980 — 1 gennaio 1982per un anno
  32. 4 aprile 1979 — 1 marzo 1980per 11 mesi
  33. 1 febbraio 1979 — 4 aprile 1979per 2 mesi
  34. 24 dicembre 1978 — 1 febbraio 1979per un mese
  35. 28 febbraio 1978 — 24 dicembre 1978per 10 mesi
  36. 18 maggio 1976 — 28 febbraio 1978per un anno
  37. 11 novembre 1972 — 18 maggio 1976testo originarioper 4 anni

Che cosa è cambiato dal 30 ottobre 1993

Confronto con la versione in vigore dal 11 febbraio 1992 al 30 ottobre 1993. 46 parole tolte, 225 parole aggiunte in 3 capoversi.

b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. aggiunto: Lo stesso regime si applica nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria. L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525;

d) per le prestazioni dei gestori tolto: di aggiunto: dei posti telefonici pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali, aggiunto: nonche' per la distribuzione e la vendita al pubblico, da chiunque effettuate, di schede magnetiche, gettoni ed altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione degli apparecchi di telecomunicazione da parte degli utenti, dal concessionario del servizio, sulla base dei corrispettivi dovuti dall'utente, determinati a norma degli articoli tolto: 304 aggiunto: 305 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156aggiunto: , e dell'articolo 2 della legge 29 gennaio 1992, n. 58;

e-bis) tolto: per la distribuzione, attraverso le organizzazioni di categoria dei rivenditori dei generi di monopolio, e la vendita al pubblico, attraverso le rivendite dei generi di monopolio, dei gettoni e schede telefoniche messi in commercio, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, dalla SIP aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427. Le operazioni non soggette all'imposta in virtu' del precedente comma sono equiparate per … puo' essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione. aggiunto: In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33, terzo comma; tali disposizioni non si applicano nei casi di liquidazioni e versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'articolo 73, primo comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma. Per gli spettacoli e giuochi, esclusi quelli indicati a numeri 6) e 7) … dell'imposta sul valore aggiunto, prima dell'inizio dell'anno solare. L'opzione e vincolante per un triennio. aggiunto: Per le operazioni relative all'esercizio dei giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, l'imposta, compresa quella sulle operazioni riguardanti la raccolta delle giuocate, e' compresa nella imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni. Conseguentemente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che formano oggetto delle dette operazioni sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione. Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e non ferrosi, … imponibile e' costituita dal 15 per cento del prezzo di vendita. L'imposta afferente l'importazione aggiunto: o l'acquisto intracomunitario dei beni destinati alla vendita non e' detraibile. Gli esercenti le dette agenzie, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art74 · fonte del testo

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