Decreto IVA

Art. 73-bis d.P.R. 633/1972

Il Ministro delle finanze con propri decreti puo' stabilire l'obbligo della individuazione, mediante apposizione di contrassegni ed etichette, di taluni prodotti appartenenti alle seguenti categorie:

  • 1)prodotti tessili di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 883, nonche' indumenti in pelle o pellicceria anche artificiali;
  • 2)apparecchi riceventi per la radiodiffusione e per la televisione, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono e delle immagini, apparecchi del settore cine-foto-ottico, nonche' talune relative parti e pazzi staccati.
  • 3)dischi, nastri ed altri analoghi supporti fonografici. ((L'obbligo deve essere adempiuto dal produttore o dall'importatore ovvero da chi effettua acquisti intracomunitari anteriormente a qualsiasi atto di commercializzazione. Dal contrassegno o dall'etichetta devono risultare, per i prodotti indicati al n. 1), eventualmente anche in aggiunta ai dati richiesti dalla legge 26 novembre 1973, n. 883, il numero di partita IVA del soggetto obbligato e la identificazione merceologica del prodotto in base alla voce di tariffa doganale e, in caso di sottovoci, anche al numero di codice statistico; per i prodotti indicati al n. 2), oltre al numero di partita IVA del soggetto obbligato, il numero progressivo attribuito al prodotto. Con gli stessi decreti sono stabilite le caratteristiche, le modalita' e i termini dell'apposizione, anche mediante idonee apparecchiature, del contrassegno e della etichetta nonche' i relativi controlli. Possono essere altresi' prescritte modalita' per assicurare il raffronto delle indicazioni contenute nei contrassegni e nelle etichette con i documenti accompagnatori delle merci viaggianti e gli altri documenti commerciali e fiscali.)) Con successivi decreti le disposizioni di cui al precedente comma possono essere estese anche a prodotti confezionati in tessuto o in pelle, anche artificiali, diversi dagli indumenti. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897

27

Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, ha disposto (con l'art. 45, comma 2) che il presente articolo ha effetto dal 1 gennaio 1981.

Testo in vigore dal 16 luglio 1998 al 1 gennaio 2027

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 luglio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1998 al 16 luglio 1998. 10 parole tolte, 159 parole aggiunte.

3) dischi, nastri ed altri analoghi supporti fonografici. tolto: COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471 aggiunto: L'obbligo deve essere adempiuto dal produttore o dall'importatore ovvero da chi effettua acquisti intracomunitari anteriormente a qualsiasi atto di commercializzazione. Dal contrassegno o dall'etichetta devono risultare, per i prodotti indicati al n. 1), eventualmente anche in aggiunta ai dati richiesti dalla legge 26 novembre 1973, n. 883, il numero di partita IVA del soggetto obbligato e la identificazione merceologica del prodotto in base alla voce di tariffa doganale e, in caso di sottovoci, anche al numero di codice statistico; per i prodotti indicati al n. 2), oltre al numero di partita IVA del soggetto obbligato, il numero progressivo attribuito al prodotto. Con gli stessi decreti sono stabilite le caratteristiche, le modalita' e i termini dell'apposizione, anche mediante idonee apparecchiature, del contrassegno e della etichetta nonche' i relativi controlli. Possono essere altresi' prescritte modalita' per assicurare il raffronto delle indicazioni contenute nei contrassegni e nelle etichette con i documenti accompagnatori delle merci viaggianti e gli altri documenti commerciali e fiscali. Con successivi decreti le disposizioni di cui al precedente comma possono essere estese … artificiali, diversi dagli indumenti. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471aggiunto: . COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art73bis · fonte del testo

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