Art. 74 d.P.R. 633/1972 — Disposizioni relative a particolari settori

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In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta e' dovuta:

  • a)per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopoli, dall'amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico;
  • b)per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525;
  • c)((per il commercio dei quotidiani, dei periodici, dei supporti integrativi, dei libri, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o spedite diminuito, a titolo di forfettizzazione della resa: del 70 per cento per gli anni 1992 e 1993; del 60 per cento per gli anni 1994 e 1995; del 50 per cento per gli anni successivi. Per i periodici si intendono le pubblicazioni registrate come tali ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per le cessioni congiunte di giornali quotidiani, di periodici, di libri e di altri beni, anche se offerti in omaggio, l'imposta si applica sul corrispettivo complessivo dei beni ceduti, con l'aliquota relativa al bene principale; qualora quest'ultimo non sia costituito dalle pubblicazioni o dai libri, l'imposta e' dovuta in relazione al numero delle copie vendute));
  • d)per le prestazioni dei gestori di posti telefonici pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali, dal concessionario del servizio, sulla base dei corrispettivi dovuti dall'utente, determinati a norma degli articoli 304 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  • e)per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone, dall'esercente l'attivita' di trasporto. Le operazioni non soggette all'imposta in virtu' del precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2. Le modalita' ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze. Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformita', frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziche' mensilmente. Per gli spettacoli e giuochi, esclusi quelli indicati a numeri 6) e 7) dell'art. 10, e per i trattenimenti pubblici l'imposta si applica sulla stessa base imponibili dell'imposta sugli spettacoli ed e' riscossa con le stesse modalita' previa deduzione dei due terzi del suo ammontare a titolo di applicazione forfettaria della detrazione prevista dall'art. 19 e con esonero delle imprese dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'art. 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli spettacoli. Le singole imprese hanno facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, prima dell'inizio dell'anno solare. L'opzione e vincolante per un triennio. (21) Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e non ferrosi, e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, pelli, vetri, gomma e plastica sono effettuate senza pagamento dell'imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo II. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili. I raccoglitori non dotati di sede fissa per la successiva rivendita sono tenuti esclusivamente alla numerazione e conservazione, ai sensi dell'articolo 39, delle fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa. ((Per le cessioni di beni, esclusi quelli strumentali per l'esercizio dell'attivita' e quelli propri, comunque effettuate da esercenti agenzie di vendita all'asta, anche in esecuzione di rapporti di commissione o di rappresentanza di soggetti non operanti nell'esercizio di impresa o di arti e professioni, la base imponibile e' costituita dal 15 per cento del prezzo di vendita. L'imposta afferente l'importazione dei beni destinati alla vendita non e' detraibile. Gli esercenti le dette agenzie, al fine di escludere le presunzioni di cui all'articolo 53, devono annotare in apposito registro, tenuto in conformita' all'articolo 39, anche i beni ad essi consegnati dai soggetti di cui sopra, indicandone gli elementi indentificativi, la data ed il titolo di consegna dei beni, nonche' il prezzo di vendita degli stessi)).

Testo in vigore dal 1 gennaio 1992 al 11 febbraio 1992

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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  7. 29 gennaio 2009 — 5 agosto 2009per 6 mesi
  8. 1 gennaio 2008 — 29 gennaio 2009per un anno
  9. 26 novembre 2003 — 1 gennaio 2008per 4 anni
  10. 1 gennaio 2002 — 26 novembre 2003per un anno
  11. 1 gennaio 2001 — 1 gennaio 2002per un anno
  12. 10 dicembre 2000 — 1 gennaio 2001per 22 giorni
  13. 18 maggio 1999 — 10 dicembre 2000per un anno
  14. 27 marzo 1999 — 18 maggio 1999per un mese
  15. 20 ottobre 1998 — 27 marzo 1999per 5 mesi
  16. 11 agosto 1998 — 20 ottobre 1998per 2 mesi
  17. 15 maggio 1998 — 11 agosto 1998per 3 mesi
  18. 9 aprile 1998 — 15 maggio 1998per un mese
  19. 1 gennaio 1998 — 9 aprile 1998per 3 mesi
  20. 11 maggio 1997 — 1 gennaio 1998per 8 mesi
  21. 2 marzo 1997 — 11 maggio 1997per 2 mesi
  22. 1 gennaio 1996 — 2 marzo 1997per un anno
  23. 24 agosto 1995 — 1 gennaio 1996per 4 mesi
  24. 1 marzo 1994 — 24 agosto 1995per un anno
  25. 30 ottobre 1993 — 1 marzo 1994per 4 mesi
  26. 11 febbraio 1992 — 30 ottobre 1993per un anno
  27. 1 gennaio 1992 — 11 febbraio 1992per un mese
  28. 30 aprile 1989 — 1 gennaio 1992per 3 anni
  29. 17 febbraio 1985 — 30 aprile 1989per 4 anni
  30. 1 gennaio 1982 — 17 febbraio 1985per 3 anni
  31. 1 marzo 1980 — 1 gennaio 1982per un anno
  32. 4 aprile 1979 — 1 marzo 1980per 11 mesi
  33. 1 febbraio 1979 — 4 aprile 1979per 2 mesi
  34. 24 dicembre 1978 — 1 febbraio 1979per un mese
  35. 28 febbraio 1978 — 24 dicembre 1978per 10 mesi
  36. 18 maggio 1976 — 28 febbraio 1978per un anno
  37. 11 novembre 1972 — 18 maggio 1976testo originarioper 4 anni

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1992

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1989 al 1 gennaio 1992. 34 parole tolte, 161 parole aggiunte in 2 capoversi.

c) per il commercio dei tolto: giornali quotidiani, dei periodici, dei supporti integrativi tolto: eaggiunto: , dei libri, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero tolto: di aggiunto: delle copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o spedite diminuito tolto: del 40 per centoaggiunto: , a titolo di forfettizzazione della resatolto: . Peraggiunto: : del 70 per cento per gli anni 1992 e 1993; del 60 per cento per gli anni 1994 e 1995; del 50 per cento per gli anni successivi. Per i periodici si intendono le pubblicazioni registrate come tali ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47aggiunto: , e successive modificazioni. Per le cessioni congiunte di giornali quotidiani, di periodici, di libri e di altri beni, anche se offerti in omaggio, l'imposta si applica sul corrispettivo tolto: dei complessivo aggiunto: complessivo dei beni ceduti, con l'aliquota relativa al bene principale; qualora tolto: questultimo aggiunto: quest'ultimo non sia costituito dalle pubblicazioni o dai libri, l'imposta e' dovuta in relazione al numero delle copie vendute; tolto: la diminuzione del 40 per cento a titolo di forfetizzazione della resa e' elevata per gli anni 1990 e 1991 all'80 per cento;

… effettuate, all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresaaggiunto: . Per le cessioni di beni, esclusi quelli strumentali per l'esercizio dell'attivita' e quelli propri, comunque effettuate da esercenti agenzie di vendita all'asta, anche in esecuzione di rapporti di commissione o di rappresentanza di soggetti non operanti nell'esercizio di impresa o di arti e professioni, la base imponibile e' costituita dal 15 per cento del prezzo di vendita. L'imposta afferente l'importazione dei beni destinati alla vendita non e' detraibile. Gli esercenti le dette agenzie, al fine di escludere le presunzioni di cui all'articolo 53, devono annotare in apposito registro, tenuto in conformita' all'articolo 39, anche i beni ad essi consegnati dai soggetti di cui sopra, indicandone gli elementi indentificativi, la data ed il titolo di consegna dei beni, nonche' il prezzo di vendita degli stessi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art74 · fonte del testo

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