Art. 7 d.P.R. 633/1972 — Territorialità dell'imposta - Definizioni

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Si considera territorio dello Stato quello soggetto alla sua sovranita', fatta eccezione dei comuni di Livigno, Campione d'Italia e delle acque nazionali del lago di Lugano delimitate dall'art. 2, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, nazionalizzati o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio stesso. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso o da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, nonche' quando sono rese da stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da stabili organizzazioni all'estero di soggetti domiciliati o residenti in Italia. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, agli effetti del presente articolo, si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva. In deroga al precedente comma:

  • a)le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando l'immobile e' situato nel territorio stesso;
  • b)le prestazioni di servizi, comprese le perizie, relative a beni mobili materiali e le prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi, ricreativi e simili, nonche' le operazioni di carico, scarico, manutenzione e simili, accessorie ai trasporti di beni, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono eseguite nel territorio stesso;
  • c)le prestazioni di trasporto si considerano effettuate nel territorio dello Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa;
  • d)le prestazioni derivanti da contratti di locazione, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il bene che ne forma oggetto e' utilizzato nel territorio stesso;
  • e)le prestazioni di servizi indicate al n. 2) dell'art. 3, le prestazioni pubblicitarie, di consulenza tecnica o legale, di elaborazione e fornitura di dati e simili, le prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e quelle relative a prestiti di personale, nonche' le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero, a meno che non siano utilizzate fuori della Comunita' economica europea;
  • f)le prestazioni di servizi di cui alla lettera precedente rese a soggetti domiciliati o residenti in altri Stati membri della Comunita' economica europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il destinatario non e' soggetto passivo dell'imposta nello Stato in cui ha il domicilio o la residenza;
  • g)((le prestazioni di servizi di cui alla lettera e), escluse quelle di consulenza tecnica e legale, di elaborazione e fornitura di dati e simili, rese a soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunita' economica europea e quelle derivanti da contratti di locazione, noleggio e simili di mezzi di trasporto rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita' stessa si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate; queste ultime prestazioni, se rese da soggetti domiciliati o residenti in Italia a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita' economica europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono utilizzate in Italia o in altro Stato membro della Comunita' stessa)). 21 27 Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni all'esportazione, le operazioni assimilate a cessioni all'esportazione e i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui ai successivi articoli 8, 8-bis e 9. 20
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

20

Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

D.P.R. 31 marzo 1979, n.94

21

Il D.P.R. 31 marzo 1979, n.94 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979.

D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897

27

Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897 ha disposto (con l'art. 45, comma 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1980 al 1 gennaio 1982

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 7 d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 8129/2026

    1 aprile 2026

    In materia di IVA, salvo che l'Amministrazione finanziaria contesti il ricorrere di un'ipotesi di elusione o di abuso del diritto, in caso di triangolazioni unionali improprie - nelle quali un operatore avente sede fuori dall'Unione europea cede beni a un operatore avente sede in uno Stato membro, che li cede a sua volta ad un soggetto stabilito in altro Stato membro, con presentazione dei beni alla dogana nel territorio di quest'ultimo - la prima cessione va considerata fuori campo IVA, in quanto priva del requisito della territorialità, non essendo i beni entrati nel paese in cui risiede il primo cessionario, mentre solo la seconda cessione integra un'importazione rendendo, così, esigibile il pagamento dell'imposta e corretta la sua detrazione da parte del secondo cessionario.

    Art. 7 d.P.R. 633/1972 · Art. 1 d.P.R. 633/1972 · Art. 2 d.P.R. 633/1972 · Art. 6 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 375 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 2737/2026

    7 febbraio 2026

    In tema di IVA, ai fini dell'applicazione del principio di territorialità dell'imposta, i servizi sportivi resi da un prestatore stabilito in Italia a un committente non residente sono soggetti a tassazione, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. b), del d.P.R. n. 633 del 1972, nel luogo in cui sono stati eseguiti, essendo irrilevante il domicilio del prestatore o del committente, non potendo, peraltro, tali prestazioni essere assimilate, ai fini dell'applicabilità del criterio dell'imponibilità secondo la committenza, ai servizi complessi, di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5 e 6, del d.l. n. 331 del 1993, conv. con modif. dalla l. n. 427 del 1993, stante l'eterogeneità di questi rispetto a quelli sportivi, oggetto di specifica disciplina sia a livello nazionale che unionale.

    Art. 7 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di febbraio 2026, p. 118 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di febbraio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

21 versioni dal 1972

1972oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 25 novembre 2014 — 1 gennaio 2027in vigoreper 12 anni
  3. 17 gennaio 2012 — 25 novembre 2014per 3 anni
  4. 20 febbraio 2010 — 17 gennaio 2012per un anno
  5. 29 luglio 2009 — 20 febbraio 2010per 7 mesi
  6. 1 gennaio 2007 — 29 luglio 2009per 3 anni
  7. 28 gennaio 2006 — 1 gennaio 2007per 11 mesi
  8. 4 ottobre 2003 — 28 gennaio 2006per 2 anni
  9. 10 dicembre 2000 — 4 ottobre 2003per 3 anni
  10. 30 novembre 1997 — 10 dicembre 2000per 3 anni
  11. 14 marzo 1997 — 30 novembre 1997per 9 mesi
  12. 2 marzo 1997 — 14 marzo 1997per 12 giorni
  13. 1 gennaio 1996 — 2 marzo 1997per un anno
  14. 30 ottobre 1993 — 1 gennaio 1996per 2 anni
  15. 27 gennaio 1991 — 30 ottobre 1993per 3 anni
  16. 1 gennaio 1982 — 27 gennaio 1991per 9 anni
  17. 31 dicembre 1980 — 1 gennaio 1982per un anno
  18. 4 aprile 1979 — 31 dicembre 1980per un anno
  19. 1 febbraio 1979 — 4 aprile 1979per 2 mesi
  20. 29 dicembre 1974 — 1 febbraio 1979per 4 anni
  21. 11 novembre 1972 — 29 dicembre 1974testo originarioper 2 anni

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 1980

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1979 al 31 dicembre 1980. 2 parole tolte, 17 parole aggiunte.

g) le prestazioni di servizi di cui alla lettera e)aggiunto: , escluse quelle di consulenza tecnica e legale, di elaborazione e fornitura di dati e simili, rese a soggetti domiciliati tolto: o aggiunto: e residenti fuori della Comunita' economica europea e quelle derivanti da contratti di locazione, noleggio e simili di mezzi di trasporto rese da soggetti domiciliati o residenti fuori tolto: dalla aggiunto: della Comunita' stessa si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate; …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897

    Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897 ha disposto (con l'art. 45, comma 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art7 · fonte del testo

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