Art. 7 d.P.R. 633/1972 — Territorialità dell'imposta - Definizioni

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Agli effetti del presente decreto:

  • a)per 'Stato' o 'territorio dello Stato' si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;
  • b)per 'Comunita'' o 'territorio della Comunita'' si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea con le seguenti esclusioni, oltre quella indicata nella lettera a):
  • 1)per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;
  • 2)per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Busingen;
  • 3)per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare;
  • 4)per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie; 4-bis per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland;
  • c)il Principato di Monaco, l'isola di Man e le zone di sovranita' del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della Repubblica di Cipro. Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro, installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Si considerano altresi' effettuate nel territorio dello Stato le cessioni di beni nei confronti di passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio nel territorio dello Stato; si considera intracomunitario il trasporto con luogo di partenza e di arrivo siti in Stati membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell'ultimo punto di sbarco. Le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica si considerano effettuate nel territorio dello Stato:
  • a)quando il cessionario e' un soggetto passivo rivenditore che ha il domicilio nel territorio dello Stato o e' ivi residente senza aver stabilito all'estero il domicilio o una stabile organizzazione destinataria dei beni ceduti, ovvero ha in Italia una stabile organizzazione, per la quale gli acquisti sono effettuati. Per soggetto passivo-rivenditore, si intende un soggetto passivo la cui principale attivita' in relazione all'acquisto di gas e di elettricita' e' costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti e' trascurabile;
  • b)quando il cessionario e' un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato. Se la totalita' o parte dei beni non e' di fatto utilizzata dal cessionario, limitatamente alla parte non usata o non consumata, le cessioni anzidette si considerano comunque effettuate nel territorio dello Stato quando sono poste in essere nei confronti di soggetti che hanno il domicilio nel territorio dello Stato o di soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, ovvero nei confronti di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, per le quali sono effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati e residenti all'estero; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste in essere nei confronti di stabili organizzazioni all'estero, per le quali sono effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati o residenti in Italia. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso o da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, nonche' quando sono rese da stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da stabili organizzazioni all'estero di soggetti domiciliati o residenti in Italia. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, agli effetti del presente articolo, si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva. In deroga al secondo e al terzo comma:
  • a)le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando l'immobile e' situato nel territorio stesso;
  • b)le prestazioni di servizi, comprese le perizie, relative a beni mobili materiali e le prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi, ricreativi e simili, nonche' le operazioni di carico, scarico, manutenzione e simili, accessorie ai trasporti di beni, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono eseguite nel territorio stesso;
  • c)le prestazioni di trasporto si considerano effettuate nel territorio dello Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa;
  • d)le prestazioni derivanti da contratti di locazione anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, le prestazioni di servizi indicate al numero 2) del secondo comma dell'articolo 3, le prestazioni pubblicitarie, di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione, le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, di elaborazione e fornitura di dati e simili, le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e le prestazioni relative a prestiti di personale, la concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati, nonche' le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni o operazioni e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle, nonche' le cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o residenti all'estero, a meno che non siano utilizzate fuori dalla Comunita' economica europea;
  • e)le prestazioni di servizi e le operazioni di cui alla lettera precedente rese a soggetti domiciliati o residenti in altri Stati membri della Comunita' economica europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il destinatario non e' soggetto passivo dell'imposta nello Stato in cui ha il domicilio o la residenza;
  • f)le operazioni di cui alla lettera d), escluse le prestazioni di servizi di telecomunicazione, le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta residenti al di fuori della Comunita', le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, ivi comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, di elaborazione e fornitura di dati e simili la concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati, rese a soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunita' economica europea nonche' quelle derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita' stessa ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti territori, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate; queste ultime prestazioni, se rese da soggetti domiciliati o residenti in Italia, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono utilizzate in Italia o in altro Stato membro della Comunita' stessa. 21 27
  • f-bis)le prestazioni di servizi di telecomunicazione rese a soggetti domiciliati o residenti fuori del territorio della Comunita' da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita' stessa, ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i servizi sono ivi utilizzati. Tali servizi si considerano utilizzati nel territorio dello Stato se in partenza dallo stesso o quando, realizzandosi la prestazione tramite cessione di schede prepagate o di altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione del servizio, la loro distribuzione avviene, direttamente o a mezzo di commissionari, rappresentanti, o altri intermediari, nel territorio dello Stato.
  • f-ter)le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita' a committenti non soggetti passivi d'imposta nello Stato, si considerano ivi effettuate;
  • f-quater)le prestazioni di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita' a committenti comunitari non soggetti passivi d'imposta si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate. ((f-quinquies) le prestazioni di intermediazione, relative ad operazioni diverse da quelle di cui alla lettera d) del presente comma e da quelle di cui all'articolo 40, commi 5 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano ivi effettuate, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in un altro Stato membro dell'Unione europea; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse e` ivi soggetto passivo d'imposta, sempre che le operazioni cui le intermediazioni si riferiscono siano effettuate nel territorio della Comunita`)). Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni all'esportazione, le operazioni assimilate a cessioni all'esportazione e i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui ai successivi articoli 8, 8-bis e 9. 20
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

20

Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

D.P.R. 31 marzo 1979, n.94

21

Il D.P.R. 31 marzo 1979, n.94 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979.

D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897

27

Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897 ha disposto (con l'art. 45, comma 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

Testo in vigore dal 29 luglio 2009 al 20 febbraio 2010

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 7 d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 8129/2026

    1 aprile 2026

    In materia di IVA, salvo che l'Amministrazione finanziaria contesti il ricorrere di un'ipotesi di elusione o di abuso del diritto, in caso di triangolazioni unionali improprie - nelle quali un operatore avente sede fuori dall'Unione europea cede beni a un operatore avente sede in uno Stato membro, che li cede a sua volta ad un soggetto stabilito in altro Stato membro, con presentazione dei beni alla dogana nel territorio di quest'ultimo - la prima cessione va considerata fuori campo IVA, in quanto priva del requisito della territorialità, non essendo i beni entrati nel paese in cui risiede il primo cessionario, mentre solo la seconda cessione integra un'importazione rendendo, così, esigibile il pagamento dell'imposta e corretta la sua detrazione da parte del secondo cessionario.

    Art. 7 d.P.R. 633/1972 · Art. 1 d.P.R. 633/1972 · Art. 2 d.P.R. 633/1972 · Art. 6 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 375 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 2737/2026

    7 febbraio 2026

    In tema di IVA, ai fini dell'applicazione del principio di territorialità dell'imposta, i servizi sportivi resi da un prestatore stabilito in Italia a un committente non residente sono soggetti a tassazione, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. b), del d.P.R. n. 633 del 1972, nel luogo in cui sono stati eseguiti, essendo irrilevante il domicilio del prestatore o del committente, non potendo, peraltro, tali prestazioni essere assimilate, ai fini dell'applicabilità del criterio dell'imponibilità secondo la committenza, ai servizi complessi, di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5 e 6, del d.l. n. 331 del 1993, conv. con modif. dalla l. n. 427 del 1993, stante l'eterogeneità di questi rispetto a quelli sportivi, oggetto di specifica disciplina sia a livello nazionale che unionale.

    Art. 7 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di febbraio 2026, p. 118 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di febbraio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

21 versioni dal 1972

1972oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 25 novembre 2014 — 1 gennaio 2027in vigoreper 12 anni
  3. 17 gennaio 2012 — 25 novembre 2014per 3 anni
  4. 20 febbraio 2010 — 17 gennaio 2012per un anno
  5. 29 luglio 2009 — 20 febbraio 2010per 7 mesi
  6. 1 gennaio 2007 — 29 luglio 2009per 3 anni
  7. 28 gennaio 2006 — 1 gennaio 2007per 11 mesi
  8. 4 ottobre 2003 — 28 gennaio 2006per 2 anni
  9. 10 dicembre 2000 — 4 ottobre 2003per 3 anni
  10. 30 novembre 1997 — 10 dicembre 2000per 3 anni
  11. 14 marzo 1997 — 30 novembre 1997per 9 mesi
  12. 2 marzo 1997 — 14 marzo 1997per 12 giorni
  13. 1 gennaio 1996 — 2 marzo 1997per un anno
  14. 30 ottobre 1993 — 1 gennaio 1996per 2 anni
  15. 27 gennaio 1991 — 30 ottobre 1993per 3 anni
  16. 1 gennaio 1982 — 27 gennaio 1991per 9 anni
  17. 31 dicembre 1980 — 1 gennaio 1982per un anno
  18. 4 aprile 1979 — 31 dicembre 1980per un anno
  19. 1 febbraio 1979 — 4 aprile 1979per 2 mesi
  20. 29 dicembre 1974 — 1 febbraio 1979per 4 anni
  21. 11 novembre 1972 — 29 dicembre 1974testo originarioper 2 anni

Che cosa è cambiato dal 29 luglio 2009

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2007 al 29 luglio 2009. 1 parola tolta, 16 parole aggiunte.

… considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse tolto: e' aggiunto: e` ivi soggetto passivo d'impostaaggiunto: , sempre che le operazioni cui le intermediazioni si riferiscono siano effettuate nel territorio della Comunita`. Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni all'esportazione, le operazioni …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art7 · fonte del testo

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