Art. 7 d.P.R. 633/1972 — Territorialità dell'imposta - Definizioni

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((Si considera territorio dello Stato quello soggetto alla sua sovranita', fatta eccezione dei comuni di Livigno, Campione d'Italia e delle acque nazionali del lago di Lugano delimitate dall'art. 2, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, nazionalizzati o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio stesso. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che vi hanno l'oggetto principale della propria attivita', o, in mancanza, la residenza, a meno che siano rese tramite proprie stabili organizzazioni all'estero, nonche' quando sono rese da altri soggetti tramite stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. Si considerano effettuate nel territorio dello Stato ancorche' rese da soggetti che non vi hanno l'oggetto principale dell'attivita', la residenza o una stabile organizzazione:

  • a)le prestazioni di servizi relative ad immobili esistenti nel territorio dello Stato, ivi comprese le perizie, le prestazioni di agenzia e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari;
  • b)le prestazioni di servizi relative a beni mobili materiali, comprese le perizie e le prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, didattici, ricreativi e simili, eseguite nel territorio dello Stato;
  • c)le prestazioni di trasporto in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;
  • d)le prestazioni dei servizi indicati al n. 5) del successivo art. 9 eseguite nel territorio dello Stato;u'
  • e)le prestazioni derivanti da contratti di locazione, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, utilizzati nel territorio dello Stato;
  • f)le prestazioni di servizi indicate al n. 2) dell'articolo 3, le prestazioni pubblicitarie, di consulenza tecnica o legale, di elaborazione e fornitura di dati e simili e le prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e a prestiti di personale, nonche' le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle, rese a contribuenti che hanno nel territorio dello Stato l'oggetto principale dell'attivita' o una stabile organizzazione destinataria della prestazione o, in mancanza, la residenza. Le prestazioni di cui alla lettera f), se rese dai soggetti indicati nel terzo comma, non si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti residenti fuori della Comunita' economica europea, a meno che siano utilizzate nel territorio dello Stato ne' quando sono rese a soggetti tenuti alla relativa imposta in altri Stati membri della Comunita'. Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni all'esportazione, le operazioni assimilate a cessioni all'esportazione e i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui ai successivi articoli 8, 8-bis e 9)). 20
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

20

Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

Testo in vigore dal 1 febbraio 1979 al 4 aprile 1979

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 7 d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 8129/2026

    1 aprile 2026

    In materia di IVA, salvo che l'Amministrazione finanziaria contesti il ricorrere di un'ipotesi di elusione o di abuso del diritto, in caso di triangolazioni unionali improprie - nelle quali un operatore avente sede fuori dall'Unione europea cede beni a un operatore avente sede in uno Stato membro, che li cede a sua volta ad un soggetto stabilito in altro Stato membro, con presentazione dei beni alla dogana nel territorio di quest'ultimo - la prima cessione va considerata fuori campo IVA, in quanto priva del requisito della territorialità, non essendo i beni entrati nel paese in cui risiede il primo cessionario, mentre solo la seconda cessione integra un'importazione rendendo, così, esigibile il pagamento dell'imposta e corretta la sua detrazione da parte del secondo cessionario.

    Art. 7 d.P.R. 633/1972 · Art. 1 d.P.R. 633/1972 · Art. 2 d.P.R. 633/1972 · Art. 6 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 375 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 2737/2026

    7 febbraio 2026

    In tema di IVA, ai fini dell'applicazione del principio di territorialità dell'imposta, i servizi sportivi resi da un prestatore stabilito in Italia a un committente non residente sono soggetti a tassazione, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. b), del d.P.R. n. 633 del 1972, nel luogo in cui sono stati eseguiti, essendo irrilevante il domicilio del prestatore o del committente, non potendo, peraltro, tali prestazioni essere assimilate, ai fini dell'applicabilità del criterio dell'imponibilità secondo la committenza, ai servizi complessi, di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5 e 6, del d.l. n. 331 del 1993, conv. con modif. dalla l. n. 427 del 1993, stante l'eterogeneità di questi rispetto a quelli sportivi, oggetto di specifica disciplina sia a livello nazionale che unionale.

    Art. 7 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di febbraio 2026, p. 118 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di febbraio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

21 versioni dal 1972

1972oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 25 novembre 2014 — 1 gennaio 2027in vigoreper 12 anni
  3. 17 gennaio 2012 — 25 novembre 2014per 3 anni
  4. 20 febbraio 2010 — 17 gennaio 2012per un anno
  5. 29 luglio 2009 — 20 febbraio 2010per 7 mesi
  6. 1 gennaio 2007 — 29 luglio 2009per 3 anni
  7. 28 gennaio 2006 — 1 gennaio 2007per 11 mesi
  8. 4 ottobre 2003 — 28 gennaio 2006per 2 anni
  9. 10 dicembre 2000 — 4 ottobre 2003per 3 anni
  10. 30 novembre 1997 — 10 dicembre 2000per 3 anni
  11. 14 marzo 1997 — 30 novembre 1997per 9 mesi
  12. 2 marzo 1997 — 14 marzo 1997per 12 giorni
  13. 1 gennaio 1996 — 2 marzo 1997per un anno
  14. 30 ottobre 1993 — 1 gennaio 1996per 2 anni
  15. 27 gennaio 1991 — 30 ottobre 1993per 3 anni
  16. 1 gennaio 1982 — 27 gennaio 1991per 9 anni
  17. 31 dicembre 1980 — 1 gennaio 1982per un anno
  18. 4 aprile 1979 — 31 dicembre 1980per un anno
  19. 1 febbraio 1979 — 4 aprile 1979per 2 mesi
  20. 29 dicembre 1974 — 1 febbraio 1979per 4 anni
  21. 11 novembre 1972 — 29 dicembre 1974testo originarioper 2 anni

Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 1979

Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1974 al 1 febbraio 1979. 161 parole tolte, 382 parole aggiunte in 7 capoversi.

aggiunto: Si considera territorio dello Stato quello soggetto alla sua sovranita', fatta eccezione dei comuni di Livigno, Campione d'Italia e delle acque nazionali del lago di Lugano delimitate dall'art. 2, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. Le cessioni di beni tolto: e le prestazioni di servizi sono soggette all'imposta se ed in quanto effettuate nello Stato. Si considerano effettuate nello Stato le cessioni che aggiunto: si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili tolto: ivi esistenti e quelle che hanno per oggetto aggiunto: ovvero beni mobili nazionali, nazionalizzati o vincolati al regime della temporanea importazioneaggiunto: , esistenti nel territorio tolto: doganale. Le cessioni fatte da soggetti residenti nello Stato o da aggiunto: stesso. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che vi hanno l'oggetto principale della propria attivita', o, in mancanza, la residenza, a meno che siano rese tramite proprie stabili organizzazioni all'estero, nonche' quando sono rese da altri soggetti tramite stabili organizzazioni nel territorio dello Stato tolto: di soggetti non residenti si presumono ivi effettuate, salvo prova contraria. Leaggiunto: . Si considerano effettuate nel territorio dello Stato ancorche' rese da soggetti che non vi hanno l'oggetto principale dell'attivita', la residenza o una stabile organizzazione:

aggiunto: a) le prestazioni di servizi relative ad immobili esistenti nel territorio dello Stato, ivi comprese le perizie, le prestazioni di agenzia e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari;

aggiunto: b) le prestazioni di servizi relative a beni mobili materiali, comprese le perizie e le prestazioni di servizi tolto: si considerano effettuate nello Stato quando sono utilizzate nel territorio doganalee si presumono ivi utilizzate, salvo prova contraria, quando sono rese da soggetti residenti nello Stato o da stabili organizzazioni aggiunto: culturali, artistici, sportivi, scientifici, didattici, ricreativi e simili, eseguite nel territorio dello Stato;

aggiunto: c) le prestazioni di trasporto in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;

aggiunto: d) le prestazioni dei servizi indicati al n. 5) del successivo art. 9 eseguite nel territorio dello Stato;u'

aggiunto: e) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, utilizzati nel territorio dello Stato tolto: di soggetti non residenti. Leaggiunto: ;

aggiunto: f) le prestazioni di servizi indicate al n. 2) tolto: dell'art. 3 si presumono effettuate nello Stato, salvo prova contraria, anche aggiunto: dell'articolo 3, le prestazioni pubblicitarie, di consulenza tecnica o legale, di elaborazione e fornitura di dati e simili e le prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e a prestiti di personale, nonche' le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle, rese a contribuenti che hanno nel territorio dello Stato l'oggetto principale dell'attivita' o una stabile organizzazione destinataria della prestazione o, in mancanza, la residenza. Le prestazioni di cui alla lettera f), se rese dai soggetti indicati nel terzo comma, non si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese tolto: da soggetti residenti all'estero a soggetti residenti tolto: nello Stato o a stabili organizzazioni aggiunto: fuori della Comunita' economica europea, a meno che siano utilizzate nel territorio dello Stato tolto: di soggetti non residenti. Si considerano residenti nello Stato le persone fisiche che vi hanno la residenza, il domicilio o l'oggetto principale dell'attivita' ed i soggetti diversi dalle persone fisiche che vi hanno la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita'. aggiunto: ne' quando sono rese a soggetti tenuti alla relativa imposta in altri Stati membri della Comunita'. Non si considerano effettuate tolto: nello aggiunto: nel territorio dello Stato le cessioni tolto: di beni e le prestazioni di servizi aggiunto: all'esportazione, le operazioni assimilate a cessioni all'esportazione e i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui ai successivi articoli 8, 8-bis e 9.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

    Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art7 · fonte del testo

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