Art. 7 d.P.R. 633/1972 — Territorialità dell'imposta - Definizioni
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((Si considera territorio dello Stato quello soggetto alla sua sovranita', fatta eccezione dei comuni di Livigno, Campione d'Italia e delle acque nazionali del lago di Lugano delimitate dall'art. 2, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, nazionalizzati o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio stesso. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che vi hanno l'oggetto principale della propria attivita', o, in mancanza, la residenza, a meno che siano rese tramite proprie stabili organizzazioni all'estero, nonche' quando sono rese da altri soggetti tramite stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. Si considerano effettuate nel territorio dello Stato ancorche' rese da soggetti che non vi hanno l'oggetto principale dell'attivita', la residenza o una stabile organizzazione:
- a)le prestazioni di servizi relative ad immobili esistenti nel territorio dello Stato, ivi comprese le perizie, le prestazioni di agenzia e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari;
- b)le prestazioni di servizi relative a beni mobili materiali, comprese le perizie e le prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, didattici, ricreativi e simili, eseguite nel territorio dello Stato;
- c)le prestazioni di trasporto in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;
- d)le prestazioni dei servizi indicati al n. 5) del successivo art. 9 eseguite nel territorio dello Stato;u'
- e)le prestazioni derivanti da contratti di locazione, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, utilizzati nel territorio dello Stato;
- f)le prestazioni di servizi indicate al n. 2) dell'articolo 3, le prestazioni pubblicitarie, di consulenza tecnica o legale, di elaborazione e fornitura di dati e simili e le prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e a prestiti di personale, nonche' le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle, rese a contribuenti che hanno nel territorio dello Stato l'oggetto principale dell'attivita' o una stabile organizzazione destinataria della prestazione o, in mancanza, la residenza. Le prestazioni di cui alla lettera f), se rese dai soggetti indicati nel terzo comma, non si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti residenti fuori della Comunita' economica europea, a meno che siano utilizzate nel territorio dello Stato ne' quando sono rese a soggetti tenuti alla relativa imposta in altri Stati membri della Comunita'. Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni all'esportazione, le operazioni assimilate a cessioni all'esportazione e i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui ai successivi articoli 8, 8-bis e 9)). 20
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
20Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
Testo in vigore dal 1 febbraio 1979 al 4 aprile 1979
