Art. 2 — Territorio doganale e territori extra-doganali
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
La valutazione delle condizioni economiche e geografiche al fine di attribuire o di togliere la franchigia doganale ad una determinata zona del territorio statale e` riservata alla discrezionalita` del legislatore, il cui esercizio - se non irrazionale - e` insindacabile in sede di giudizio di legittimita` costituzionale, ai sensi dell'art. 28, L. n. 87 del 1953. (Manifesta inammissibilita` della questione di costituzionalita` sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa all'art. 2, comma quarto, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, nella parte in cui pone il territorio del Comune di Livigno al di fuori del confine doganale dello Stato). - cfr. O. n. 640/1987.
Art. 3 cost. · Art. 2 Testo unico in materia doganale · Art. 282 Testo unico in materia doganale · Art. 28 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
La valutazione delle condizioni economiche e geografiche al fine di attribuire o di togliere la franchigia doganale ad una determinata zona del territorio statale e` riservata alla discrezionalita` del legislatore, il cui esercizio e` insindacabile, ai sensi dell' art. 28 L. 11 marzo 1953, n. 87, in sede di giudizio di legittimita` costituzionale. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 2, comma quarto, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, nella parte in cui pone il territorio del Comune di Livigno al di fuori del confine doganale dello Stato).
Art. 3 cost. · Art. 2 Testo unico in materia doganale · Art. 282 Testo unico in materia doganale · Art. 28 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
La valutazione delle condizioni economiche e geografiche al fine di attribuire o togliere la franchigia doganale ad una determinata zona del territorio statale e` riservata alla discrezionalita` del legislatore non sindacabile, ai sensi dell'art. 28 l. 11 marzo 1953, n. 87, in sede di giudizio di legittimita` costituzionale. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 2, comma quarto, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43,nella parte in cui pone il Comune di Livigno al di fuori del confine doganale dello Stato).
Art. 3 cost. · Art. 2 Testo unico in materia doganale · Art. 282 Testo unico in materia doganale · Art. 28 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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3 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 3 gennaio 1978 al 4 ottobre 2024. 199 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il territorio circoscritto dalla linea doganale costituisce il territorio doganale. Il mare territoriale e' considerato come territorio doganale, eccetto per quanto concerne l'impiego ed il consumo dei macchinari, materiali ed altri prodotti di cui all'art. 132. Agli effetti doganali le acque marittime comprese fra il lido e le linee di base di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, sono assimilate al mare territoriale. E' altresi' considerato come territorio doganale lo spazio aereo sottoposto alla sovranita' dello Stato. I territori dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia, nonche' le acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio, non compresi nel territorio doganale, costituiscono i territori extra-doganali. Sono assimilati ai territori extra-doganali i depositi franchi, i punti franchi e gli altri analoghi istituti, di cui agli articoli 132, 164, 166 e 254. Sono fatti salvi gli speciali regimi fiscali vigenti nel territorio della Valle d'Aosta ed in quello della provincia di Gorizia, dichiarati "zona franca" rispettivamente con l'art. 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e con l'art. 1 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art2 · fonte del testo
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