Art. 7 d.P.R. 633/1972 — Territorialità dell'imposta - Definizioni

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Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono soggette all'imposta se ed in quanto effettuate nello Stato. Si considerano effettuate nello Stato le cessioni che hanno per oggetto beni immobili ivi esistenti e quelle che hanno per oggetto beni mobili nazionali, nazionalizzati o vincolati al regime della temporanea importazione esistenti nel territorio doganale. Le cessioni fatte da soggetti residenti nello Stato ((o da stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti)) si presumono ivi effettuate, salvo prova contraria. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nello Stato quando sono utilizzate nel territorio doganale e si presumono ivi utilizzate, salvo prova contraria, quando sono rese da soggetti residenti nello Stato ((o da stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti)). Le prestazioni di servizi indicate al n. 2) dell'art. 3 si presumono effettuate nello Stato, salvo prova contraria, anche quando sono rese da soggetti residenti all'estero a soggetti residenti nello Stato ((o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti)). ((Si considerano residenti nello Stato le persone fisiche che vi hanno la residenza, il domicilio o l'oggetto principale dell'attivita' ed i soggetti diversi dalle persone fisiche che vi hanno la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita')). Non si considerano effettuate nello Stato le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui ai successivi articoli ((8, 8-bis e 9)). 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687

5

Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1974 al 1 febbraio 1979

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 7 d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 8129/2026

    1 aprile 2026

    In materia di IVA, salvo che l'Amministrazione finanziaria contesti il ricorrere di un'ipotesi di elusione o di abuso del diritto, in caso di triangolazioni unionali improprie - nelle quali un operatore avente sede fuori dall'Unione europea cede beni a un operatore avente sede in uno Stato membro, che li cede a sua volta ad un soggetto stabilito in altro Stato membro, con presentazione dei beni alla dogana nel territorio di quest'ultimo - la prima cessione va considerata fuori campo IVA, in quanto priva del requisito della territorialità, non essendo i beni entrati nel paese in cui risiede il primo cessionario, mentre solo la seconda cessione integra un'importazione rendendo, così, esigibile il pagamento dell'imposta e corretta la sua detrazione da parte del secondo cessionario.

    Art. 7 d.P.R. 633/1972 · Art. 1 d.P.R. 633/1972 · Art. 2 d.P.R. 633/1972 · Art. 6 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 375 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 2737/2026

    7 febbraio 2026

    In tema di IVA, ai fini dell'applicazione del principio di territorialità dell'imposta, i servizi sportivi resi da un prestatore stabilito in Italia a un committente non residente sono soggetti a tassazione, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. b), del d.P.R. n. 633 del 1972, nel luogo in cui sono stati eseguiti, essendo irrilevante il domicilio del prestatore o del committente, non potendo, peraltro, tali prestazioni essere assimilate, ai fini dell'applicabilità del criterio dell'imponibilità secondo la committenza, ai servizi complessi, di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5 e 6, del d.l. n. 331 del 1993, conv. con modif. dalla l. n. 427 del 1993, stante l'eterogeneità di questi rispetto a quelli sportivi, oggetto di specifica disciplina sia a livello nazionale che unionale.

    Art. 7 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di febbraio 2026, p. 118 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di febbraio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

21 versioni dal 1972

1972oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 25 novembre 2014 — 1 gennaio 2027in vigoreper 12 anni
  3. 17 gennaio 2012 — 25 novembre 2014per 3 anni
  4. 20 febbraio 2010 — 17 gennaio 2012per un anno
  5. 29 luglio 2009 — 20 febbraio 2010per 7 mesi
  6. 1 gennaio 2007 — 29 luglio 2009per 3 anni
  7. 28 gennaio 2006 — 1 gennaio 2007per 11 mesi
  8. 4 ottobre 2003 — 28 gennaio 2006per 2 anni
  9. 10 dicembre 2000 — 4 ottobre 2003per 3 anni
  10. 30 novembre 1997 — 10 dicembre 2000per 3 anni
  11. 14 marzo 1997 — 30 novembre 1997per 9 mesi
  12. 2 marzo 1997 — 14 marzo 1997per 12 giorni
  13. 1 gennaio 1996 — 2 marzo 1997per un anno
  14. 30 ottobre 1993 — 1 gennaio 1996per 2 anni
  15. 27 gennaio 1991 — 30 ottobre 1993per 3 anni
  16. 1 gennaio 1982 — 27 gennaio 1991per 9 anni
  17. 31 dicembre 1980 — 1 gennaio 1982per un anno
  18. 4 aprile 1979 — 31 dicembre 1980per un anno
  19. 1 febbraio 1979 — 4 aprile 1979per 2 mesi
  20. 29 dicembre 1974 — 1 febbraio 1979per 4 anni
  21. 11 novembre 1972 — 29 dicembre 1974testo originarioper 2 anni

Che cosa è cambiato dal 29 dicembre 1974

Confronto con la versione in vigore dal 11 novembre 1972 al 29 dicembre 1974. 5 parole tolte, 63 parole aggiunte.

… temporanea importazione esistenti nel territorio doganale. Le cessioni fatte da soggetti residenti nello Stato aggiunto: o da stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti si presumono ivi effettuate, salvo prova contraria. Le prestazioni di servizi si considerano … presumono ivi utilizzate, salvo prova contraria, quando sono rese da soggetti residenti nello Stato aggiunto: o da stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. Le prestazioni di servizi indicate al n. 2) dell'art. 3 si presumono effettuate nello Stato, salvo prova contraria, anche quando sono rese da soggetti residenti all'estero a soggetti residenti nello Stato aggiunto: o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. Si considerano residenti nello Stato tolto: i soggetti aggiunto: le persone fisiche che vi hanno la residenza, il domicilio o tolto: una stabile organizzazione aggiunto: l'oggetto principale dell'attivita' ed i soggetti diversi dalle persone fisiche che vi hanno la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita'. Non si considerano effettuate nello Stato le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui ai successivi articoli 8aggiunto: , 8-bis e 9.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687

    Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art7 · fonte del testo

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