Art. 7 d.P.R. 633/1972 — Territorialità dell'imposta - Definizioni
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Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono soggette all'imposta se ed in quanto effettuate nello Stato. Si considerano effettuate nello Stato le cessioni che hanno per oggetto beni immobili ivi esistenti e quelle che hanno per oggetto beni mobili nazionali, nazionalizzati o vincolati al regime della temporanea importazione esistenti nel territorio doganale. Le cessioni fatte da soggetti residenti nello Stato ((o da stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti)) si presumono ivi effettuate, salvo prova contraria. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nello Stato quando sono utilizzate nel territorio doganale e si presumono ivi utilizzate, salvo prova contraria, quando sono rese da soggetti residenti nello Stato ((o da stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti)). Le prestazioni di servizi indicate al n. 2) dell'art. 3 si presumono effettuate nello Stato, salvo prova contraria, anche quando sono rese da soggetti residenti all'estero a soggetti residenti nello Stato ((o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti)). ((Si considerano residenti nello Stato le persone fisiche che vi hanno la residenza, il domicilio o l'oggetto principale dell'attivita' ed i soggetti diversi dalle persone fisiche che vi hanno la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita')). Non si considerano effettuate nello Stato le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui ai successivi articoli ((8, 8-bis e 9)). 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687
5Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1974 al 1 febbraio 1979
