Art. 43 d.P.R. 633/1972
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((Chi non presenta la dichiarazione annuale e' punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta dovuta per l'anno solare o per il piu' breve periodo in relazione al quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.)) Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore di oltre un decimo a quella dovuta, ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante, si applica la pena pecuniaria da una a due volte la differenza. L'omissione della dichiarazione e la presentazione di essa con indicazioni inesatte sono punite, indipendentemente da quanto stabilito nei precedenti commi, con la pena pecuniaria da centomila a cinquecentomila lire. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1980, N. 897)). Chi non presenta una delle dichiarazioni previste nel primo e nel terzo comma dell'art. 35 o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'identificazione del contribuente e' punito con la pena pecuniaria da lire duecentomila a un milione. La stessa pena si applica a chi presenta la dichiarazione senza le indicazioni di cui al n. 4) dello stesso articolo o con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'individuazione del luogo o dei luoghi in cui e' esercitata l'attivita' o in cui sono tenuti e conservati i libri, registri, scritture e documenti. Chi non esegue con le modalita' e nei termini prescritti la liquidazione di cui agli articoli 27 e 33 e' punito con la pena pecuniaria da lire cinquantamila a cinquecentomila. Per l'omessa o inesatta indicazione del numero di partita nelle dichiarazioni e negli altri documenti di cui all'art. 35 si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila a un milione. 20
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
20Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
Testo in vigore dal 1 gennaio 1982 al 1 aprile 1998
