Corte costituzionale

Sentenza n. 111/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/04/1986 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43 del

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (istituzione e disciplina dell'imposta

sul valore aggiunto) in relazione all'art. 10, n. 11, della legge 9

ottobre 1971, n. 825 (delega legislativa al Governo della Repubblica

per la riforma tributaria) promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre

1979 dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento sul ricorso

proposto da Ugolini Italo iscritta al n. 34 del registro ordinanze 1980

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 dell'anno

1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 marzo 1986 il Giudice relatore

Ettore Gallo;

udito l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanze 22 ottobre 1979 la Commissione tributaria di primo

grado di Trento sollevava questione di legittimità costituzionale

dell'art. 43 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in relazione all'art. 10,

secondo comma, n. 11 della l. 9 ottobre 1971, n. 825, con riferimento

all'art. 76 Cost..

Riferiva la Commissione che tale Ugolini Italo, titolare di omonima

ditta corrente in Nave S. Felice, aveva presentato ricorso avverso il

provvedimento dell'Ufficio I.V.A. di Trento, che gli aveva irrogato la

pena pecuniaria di Lit. cinquecentomila per ritardata allegazione del

prescritto elenco fornitori alla denuncia annuale per il 1973.

Accogliendo la proposta pregiudiziale del ricorrente, l'ordinanza

rilevava che l'ampiezza della delega legislativa, di cui all'art. 10,

secondo comma, n.11 impugnata, non sembrava ossequiente ai principi

posti dall'art. 76 Cost. in quanto non sarebbero ravvisabili né la

"determinazione di principi e criteri direttivi" né gli "oggetti

definiti" di cui parla il parametro costituzionale: in guisa che le

statuizioni contenute nell'art. 43 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

risulterebbero frutto di libera scelta del Governo anziché espressione

di delega del Parlamento.

Secondo il Giudice tributario, infatti, la legge delega non precisa

quali atti costituiscano violazioni da assoggettare a sanzioni, né

individua quali, per la maggiore gravità, debbano essere puniti con

pena detentiva. D'altra parte, la delega nemmeno fissa alcun criterio

direttivo per la graduazione delle pene in rapporto alla entità delle

violazioni, né detta principi distintivi per la scelta in ordine alla

specie delle sanzioni, né infine, indica elementi idonei a configurare

il rapporto fra imposta evasa e sanzione. Ad avviso del rimettente,

tali carenze sarebbero tanto più gravi in quanto il sistema

sanzionatorio delegato prevede perfino restrizioni della libertà

personale. L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Innanzi alla Corte Costituzionale

è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato

e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto

declaratoria d'infondatezza della questione.

Nell'atto di intervento, infatti, l'Avvocatura, contestando punto

per punto i rilievi del Giudice tributario, faceva notare che i criteri

direttivi e la determinazione dei principi non dovevano essere

ricercati esclusivamente nel n. 11 del secondo comma dell'art. 10 della

legge delega, ma nell'intero complesso normativo e nelle stesse leggi

vigenti al momento della riforma, che l'Esecutivo doveva adeguare a

quest'ultima. Peraltro, risultava evidente che gli atti sanzionabili

non potevano essere se non quelle violazioni delle norme I.V.A. da cui

può derivare evasione dell'imposta, perfettamente individuate e

sanzionate proprio nel sistema delineato dagli artt. da 41 a 50 del

Decreto, giusta i principi della legislazione preesistente. Era pure

chiaro - secondo l'Avvocatura - che quello dei "fatti più gravi" era

criterio direttivo sufficiente a dare attuazione alla riserva di legge

in materia di pene detentive, e che il Governo si era scrupolosamente

attenuto alla direttiva: e ciò, benché il punto fosse assolutamente

irrilevante in relazione alla questione da decidere. Né si poteva

pretendere maggiori precisazioni in ordine alla graduazione delle pene

rispetto alla entità delle violazioni, oltre al criterio chiaramente

espresso dalla legge delega con il riferimento "alla effettiva entità

oggettiva e soggettiva delle violazioni". Considerato in diritto :

La sollevata questione non è fondata. Come ha rilevato

l'Avvocatura Generale dello Stato, è esatto che principi e criteri

direttivi (si tratti o non di concetti distinti) non sono comunque

contenuti esclusivamente nel punto 11 del secondo comma dell'art. 10

della legge delega, ma si rinvengono anche nel punto 7 dello stesso

comma e nel primo comma.

In realtà, poi, è a tutto il complesso del sistema che occorre

avere riguardo per giudicare della conformità della delega ai rigorosi

principi fissati dalla Costituzione, tenendo conto che al legislatore

delegato era stato assegnato un compito ben preciso: e, cioè, quello

di adeguare la disciplina delle sanzioni tributarie già esistenti, e

predeterminate dalla legge, alle riforme che la stessa legge delega

prevedeva. Tale compito doveva essere svolto perfezionando il sistema

delle sanzioni attraverso una migliore commisurazione delle sanzioni

stesse alla effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni.

Sono, dunque, le nuove norme tributarie a disporre innanzitutto i

vari obblighi sostanziali e formali dei contribuenti: obblighi che già

configurano quei precetti che non restano, perciò, affidati

all'inventiva del legislatore delegato. Per altro verso, poi, è il

sistema tributario vigente, e quindi ancora una volta la legge non

delegata, a prevedere le sanzioni amministrative dirette, che il

legislatore delegato può comminare per la inosservanza di quei

precetti. Né la discrezionalità del legislatore delegato nella scelta

dei precetti da sanzionare e delle sanzioni da adottare è senza

limiti, posto che il delegante l'ha espressamente subordinata alla

necessità di commisurare e graduare queste ultime alla entità delle

violazioni.

Si tratta, perciò, di una discrezionalità minima, tale da rendere

possibile al potere delegato di adeguare la disciplina della situazione

preesistente alla riforma, perfezionando il sistema delle sanzioni,

così come la delega prescrive.

Ed è appena il caso di osservare che la Corte intende riferirsi

alle sanzioni amministrative, essendo esclusa dai limiti di rilevanza

della questione proposta ogni considerazione concernente le sanzioni

penali.

Così come, peraltro, appare evidente che l'impugnazione dell'art.

43 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, meramente conseguenziale a quella

relativa all'art. 10 n. 11 della l. 9 ottobre 1971, n. 825, deve

essere parimenti respinta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 10 n. 11 della l. 9 ottobre 1971, n. 825 e 43 d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 633 sollevata, dalla Commissione Tributaria di primo

grado - sezione seconda - di Trento con ordinanza 22 ottobre 1979

(34/80), in riferimento all'art. 76 Cost..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:111 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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