Corte costituzionale

Sentenza n. 166/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1976 · relatore Antonino de Stefano

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.P.R. 288/1975

usata come parametro

  • art. 2d.P.R. 1074/1965
  • art. 8d.P.R. 1074/1965

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti promossi:

a) con ricorso del Presidente della Regione siciliana, notificato

il 7 agosto 1975, depositato in cancelleria il 9 successivo ed iscritto

al n. 20 del registro ricorsi 1975, sulla legittimità costituzionale

dell'art. 1 del d.P.R. 2 luglio 1975, n. 288 (disposizioni integrative

e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente

istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e successive

modificazioni);

b) con ricorso del Presidente della Regione siciliana, notificato

il 15 settembre 1975, depositato in cancelleria il 18 successivo ed

iscritto al n. 30 del registro 1975, per conflitto di attribuzione

sorto a seguito del decreto 23 luglio 1975 del Ministro per le finanze,

di concerto con il Ministro per il tesoro, con il quale sono state

dettate "modalità per l'esecuzione delle disposizioni dell'art. 38,

comma quinto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive

modificazioni" (rimborso delle eccedenze dell'imposta sul valore

aggiunto);

c) con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,

notificato il 26 novembre 1975, depositato in cancelleria il 12

dicembre successivo ed iscritto al n. 37 del registro 1975, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto 29 agosto 1975

dell'Assessore regionale per le finanze con il quale sono state dettate

"modalità per l'esecuzione dei rimborsi IVA nell'ambito del territorio

della Regione siciliana".

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri e del Presidente della Regione siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1976 il Giudice relatore

Antonino De Stefano;

uditi l'avv. Guido Aula, per la Regione siciliana, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Giuseppe Gozzi, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso notificato il 7 agosto 1975 e depositato il 9

successivo, il Presidente della Giunta regionale siciliana,

rappresentato e difeso dall'avv. Guido Aula, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 2 luglio 1975, n.

288, contenente disposizioni integrative e correttive del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta

sul valore aggiunto (IVA), e successive modificazioni, per violazione

degli artt. 20, 21, 36 e 43 dello Statuto della Regione siciliana,

approvato con r.d. lg.vo 15 maggio 1946, n. 455, e degli artt. 2 e 8

delle Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in

materia finanziaria, emanate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

L'incostituzionalità dell'art. 1 del d.P.R. n. 288 del 1975 viene

prospettata in riferimento:

1) all'art. 21 dello Statuto, perché il Presidente della Regione

non è stato convocato e non ha quindi partecipato con voto

deliberativo, alla seduta del Consiglio dei ministri che ha adottato

l'anzidetto decreto legislativo che direttamente incide su entrate di

spettanza della Sicilia;

2) agli artt. 36 e 43 dello Statuto e all'art. 2 delle Norme di

attuazione del d.P.R. n. 1074 del 1965, in quanto per effetto del

citato decreto - adottato peraltro senza il rispetto della speciale

procedura statutaria - lo Stato non solo ha disposto concretamente su

entrate appartenenti alla Regione, perché riscosse nel suo territorio,

ma ha anche addossato al bilancio regionale oneri di spesa statale,

essendo ora tenuta la Regione ad accantonare ed utilizzare i fondi di

riscossione dell'IVA di sua spettanza per far fronte a rimborsi nei

riguardi di soggetti che hanno versato l'IVA per fattispecie impositive

sorte fuori dal territorio regionale;

3) agli artt. 36 e 20 dello Statuto e all'art. 8 delle Norme di

attuazione del d.P.R. n. 1074 del 1965, per aver demandato ad un

decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il

tesoro, le modalità relative all'esecuzione dei rimborsi, alla

dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa e alla

presentazione di una speciale contabilità amministrativa, ledendo

così la potestà e le attribuzioni della Regione in materia

finanziaria configurate negli indicati precetti statutari.

Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, il

quale, con atto del 28 agosto 1975, resiste al ricorso chiedendo che la

questione sia dichiarata infondata. Obietta in proposito l'Avvocatura

che le doglianze della Regione si limitano a prospettare eventuali

inconvenienti e si fondano su ipotesi di "possibilità" che vengano

accollati al bilancio regionale rimborsi di quote d'imposta non

affluite a tale bilancio, ma non denunciano nessuna concreta censura.

Con il d.P.R. n. 288 del 1975 il legislatore ha inteso apportare, con

norme di carattere generale, integrazioni e correzioni al d.P.R. n. 633

del 1972, contenente norme di carattere egualmente generale, relative

all'istituzione e disciplina dell'IVA. I problemi prospettati dalla

ricorrente potranno trovare soluzione in sede di elaborazione delle

norme di coordinamento tra finanza statale e regionale di cui all'art.

12, n. 4, della legge di delega per la riforma tributaria, 9 ottobre

1971, n. 825, ed in tale sede il Presidente della Giunta regionale

parteciperà alla seduta del Governo in cui sarà deliberato il testo

definitivo delle norme di coordinamento.

La difesa della Regione ha depositato l'11 marzo 1976 una memoria,

nella quale, oltre a ribadire e sviluppare i motivi di

incostituzionalità precedentemente enunciati, contesta gli argomenti

svolti dall'Avvocatura dello Stato nelle proprie deduzioni. Osserva

anzitutto che il carattere generale della normativa contenuta

nell'impugnato provvedimento non può essere invocato per legittimare

l'esclusione della partecipazione del Presidente della Regione alla

seduta del Consiglio dei Ministri. Questo, inoltre, nei casi in cui è

chiamato a deliberare con l'intervento del Presidente della Regione,

assume una diversa configurazione, che lo qualifica come organo

particolare, cui l'ordinamento attribuisce una specifica competenza su

materie nelle quali sia presente l'interesse regionale. Ne consegue che

la violazione dell'art. 21 dello Statuto costituisce vizio formale

della norma impugnata. Tale norma è anche affetta da vizio di

illegittimità sostanziale, per il contrasto tra il suo contenuto e le

attribuzioni di potestà esecutive ed amministrative spettanti alla

Regione in materia finanziaria.

2. - Con altro ricorso, notificato il 15 settembre 1975 e

depositato il 18 successivo, il Presidente della Giunta regionale

siciliana, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Aula, ha sollevato

conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato chiedendo

l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto 23

luglio 1975 (pubblicato in G.U. n. 197 del successivo 25 luglio),

emesso dal Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il

tesoro, con il quale sono state dettate, in materia di rimborso delle

eccedenze dell'imposta sul valore aggiunto, "modalità per l'esecuzione

delle disposizioni dell'art. 38, comma quinto, del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 633, e successive modificazioni".

I motivi di incostituzionalità prospettati dalla Regione sono

sostanzialmente identici a quelli svolti nel precedente ricorso del 7

agosto 1975. La difesa della Regione osserva inoltre che il decreto

ministeriale impugnato può anche considerarsi non collegato da un

nesso di necessaria conseguenzialità al d.P.R. n. 288 del 1975

poiché, in sede esecutiva, il Governo avrebbe dovuto tener presente la

speciale posizione costituzionale della Sicilia e confermare, sia pure

in via provvisoria, in attesa delle norme di coordinamento,

l'originaria disciplina in materia di rimborsi IVA.

Il decreto ministeriale in ogni caso concreterebbe "una autonoma

esorbitanza statale nell'ambito della competenza regionale"

determinando ripercussioni molto gravi sulla finanza della Regione.

Inoltre, l'istituzione di uno speciale conto presso la Tesoreria

dello Stato depaupera la Regione dell'ammontare degli interessi che,

sulle giacenze, il Banco di Sicilia - cui è affidato il servizio di

Cassa regionale - corrisponde in virtù di apposita convenzione.

Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, il

quale nelle proprie deduzioni, depositate il 6 ottobre 1975,

espressamente richiama le argomentazioni svolte per contrastare

l'impugnativa riguardante l'art. 1 del d.P.R. n. 288 del 1975,

ribadendo che con le disposizioni di carattere generale di detto

decreto il legislatore ha inteso apportare integrazioni e correzioni al

d.P.R. n. 633 del 1972 istitutivo dell'IVA, nel quadro di un profondo

rinnovamento del sistema tributario nazionale, a raffronto del quale

non può essere posto il sistema fiscale regionale anteriore alla nuova

disciplina statale.

L'istanza di sospensione proposta dalla Regione - discussa nella

camera di consiglio del 27 novembre 1975 - è stata respinta da questa

Corte con ordinanza n. 13 del 14 gennaio 1976 sul rilievo che, per

effetto della disapplicazione dell'impugnato provvedimento nell'ambito

del territorio della Regione siciliana, disposta con decreto 29 agosto

1975 dall'Assessore regionale per le finanze, non sussistono allo stato

le gravi ragioni che possano giustificare la sospensione della sua

esecuzione.

In data 11 marzo 1976 la difesa della Regione ha presentato memoria

lamentando che il decreto impugnato non contenga alcuna precisazione in

ordine ai rimborsi IVA da effettuarsi in Sicilia, il che confermerebbe

la volontà dello Stato di applicare indiscriminatamente, in tutto il

territorio nazionale, la disciplina normativa di tali rimborsi.

Sostiene, inoltre, la difesa che per effetto del decreto ministeriale,

quello che era un tributo di spettanza regionale è stato stornato e

volto a coprire dei rimborsi che, per la massima parte, erano dovuti

per imposte che erano state riscosse dall'erario statale. Conseguenza

questa che arreca grave danno all'erario regionale, con ripercussioni

sull'assetto del suo bilancio e che il decreto dell'Assessore per le

finanze 29 agosto 1975 non è riuscito ad evitare, in quanto gli uffici

IVA in Sicilia non hanno tenuto conto del provvedimento assessoriale.

Anche l'Avvocatura ha presentato una memoria, depositata in

cancelleria l'8 marzo 1976, nella quale afferma che il sistema di

rimborso IVA adottato in Sicilia con la nota ministeriale dell'11

novembre 1974 (rimborsi da effettuarsi con appositi stanziamenti in

bilancio), ha avuto carattere eccezionale e provvisorio ed ha perduto

efficacia per il sopraggiungere del d.P.R. n. 288 del 1975, che ha

previsto, come strumento principale di rimborso, quello della

utilizzazione dei fondi della riscossione. In attuazione di tale norma

il decreto ministeriale 23 luglio 1975 ha inteso disciplinare nei

dettagli l'uso di questo strumento principale e non ha, con ciò,

invaso la sfera di attribuzioni regionali.

Contesta, poi, l'Avvocatura che col decreto impugnato lo Stato

abbia inteso regolare la materia della riscossione, e, pur riconoscendo

che sussiste la competenza regionale in tema di riscossione di tributi

erariali il cui gettito sia per legge ad essa riservato, rileva che per

quanto concerne l'IVA non può ritenersi di competenza regionale tutto

il "riscosso" nel suo territorio, bensì soltanto il "riscosso"

depurato dei prescritti rimborsi. Solo dopo l'effettuato rimborso,

quindi, si può dire che il gettito del tributo diventa di competenza

regionale, legittimando di conseguenza la Regione a regolamentare

autonomamente la fase successiva.

3. - Con ricorso notificato il 26 novembre 1975, depositato il 12

dicembre successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, ha sollevato

conflitto di attribuzione nei confronti della Regione siciliana,

chiedendo l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del

decreto 29 agosto 1975, emesso dall'Assessore per le finanze della

Regione siciliana, con il quale sono state dettate "modalità per

l'esecuzione dei rimborsi IVA nell'ambito del territorio della Regione

siciliana".

Il decreto assessoriale, ad avviso del ricorrente, è illegittimo,

sia perché ha invaso la sfera di competenza propria dello Stato, sia

perché, disponendo la disapplicazione, nell'ambito del territorio

della Regione siciliana, del decreto ministeriale 23 luglio 1975, in

quanto ritenuto illegittimo e lesivo delle spettanze e delle competenze

regionali, ha violato i principi enunciati negli artt. 4 e 5 della

legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, giusta i quali spetta soltanto

all'autorità giudiziaria la potestà di disapplicare gli atti

amministrativi se ritenuti illegittimi.

Nel giudizio si è costituito il Presidente della Giunta regionale

siciliana, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Aula, il quale, nelle

proprie deduzioni, depositate in cancelleria il 15 dicembre 1975,

resiste, affermando la legittimità del decreto assessoriale, ed

osservando che non è data alcuna dimostrazione della pretesa invasione

dell'ambito di competenza statale ad opera dell'Amministrazione

regionale, e che l'asserita violazione degli artt. 4 e 5 della citata

legge n. 2248 del 1865, all. E, può essere repressa soltanto alla

stregua dei rimedi concernenti l'impugnazione degli atti illegittimi.

Alla camera di consiglio del 15 gennaio 1976, fissata per la

trattazione dell'incidente di sospensione, l'Avvocatura dello Stato,

con l'adesione della difesa della Regione, ha chiesto che l'istanza

venisse trattata unitamente al merito.

In data 11 marzo 1976 la difesa della Regione ha presentato una

memoria, insistendo sull'eccezione di inammissibilità dei due motivi

di illegittimità prospettati nel ricorso. In ordine al primo motivo

rileva che il ricorrente non avrebbe ottemperato agli obblighi imposti

dall'art. 39, ultimo comma, della legge n. 87 del 1953 non avendo

indicato come il conflitto sia sorto e quali norme costituzionali siano

state violate dall'atto impugnato. Riguardo al secondo motivo osserva

che gli artt. 4 e 5 della legge del 1865 non enunciano principi di

rilevanza costituzionale, così come non ha natura costituzionale la

legge abolitiva del contenzioso amministrativo.

Nel merito conclude per l'infondatezza del ricorso.

Muovendo dalle premesse che la materia di cui trattasi attiene

pacificamente alla fase della riscossione dei tributi (posto che

versamenti e rimborsi sono adempimenti successivi alla riscossione);

che - sia pure limitatamente alla riscossione di tributi erariali

spettanti alla Regione - la giurisprudenza costituzionale ha

ripetutamente riconosciuto non solo la competenza esecutiva e

amministrativa della Regione, ma anche la dipendenza funzionale dalla

stessa degli uffici finanziari periferici dell'Amministrazione dello

Stato, la difesa perviene alla conclusione che il decreto assessoriale

è stato adottato nell'esercizio di una potestà espressamente prevista

dagli artt. 20 dello Statuto speciale e 8 delle Norme di attuazione,

sia ratione materiae, che nei confronti degli uffici finanziari

funzionalmente dipendenti. Considerato in diritto :

1. - Con il primo ricorso la Regione siciliana promuove questione

di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 2 luglio 1975,

n. 288, che detta disposizioni integrative e correttive del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 633, concernente la istituzione e la disciplina

dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), deducendo violazione degli

articoli 20, 21, 36 e 43 dello Statuto della Regione siciliana,

approvato con r.d.lg.vo 15 maggio 1946, n. 455, e degli articoli 2 e 8

delle Norme di attuazione di detto Statuto in materia finanziaria,

emanate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

Con il secondo ricorso la stessa Regione solleva conflitto di

attribuzione nei confronti dello Stato, chiedendo l'annullamento del

decreto 23 luglio 1975, emesso dal Ministro per le finanze di concerto

con il Ministro per il tesoro, che detta, in materia di rimborso delle

eccedenze dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), "modalità per

l'esecuzione delle disposizioni dell'art. 38, comma quinto, del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni". La Regione assume

che tale decreto invade la sfera di sua competenza, deducendo

violazione degli stessi articoli cui fa riferimento il precedente

ricorso.

Con il terzo ricorso il Presidente del Consiglio dei Ministri

solleva conflitto di attribuzione nei confronti della Regione

siciliana, chiedendo l'annullamento del decreto 29 agosto 1975, emesso

dall'Assessore per le finanze della suddetta Regione, che detta

"modalità per l'esecuzione dei rimborsi IVA nell'ambito del territorio

della Regione siciliana"; ed all'uopo deduce invasione della sfera di

competenza propria dello Stato e violazione dei principi enunciati

negli articoli 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E.

I tre ricorsi sono tra loro strettamente connessi, essendo relativi

alla stessa materia (rimborso eccedenze IVA); ricorrono, pertanto, i

presupposti perché i procedimenti siano riuniti, e le cause decise con

unica sentenza.

2. - La Regione siciliana denuncia l'art. 1 del d.P.R. n. 288 del

1975, per l'operata sostituzione dei commi quarto e quinto dell'art. 38

del d.P.R. n. 633 del 1972. Dalle nuove disposizioni consegue che ai

rimborsi dell'IVA, contemplati nei precedenti commi secondo e terzo

dello stesso art. 38, come modificato dall'art. 1 del d.P.R. 23

dicembre 1974, n. 687, provvedono gli uffici competenti, utilizzando i

fondi della riscossione; e che, ai fini della formazione delle giacenze

occorrenti per l'effettuazione dei rimborsi medesimi, è autorizzata

dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. È

previsto, altresì, che ai rimborsi possa in ogni caso provvedersi con

i normali stanziamenti di bilancio, e che le modalità relative

all'esecuzione dei rimborsi, le modalità e i termini relativi alla

dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa, nonché

le modalità relative alla presentazione della contabilità

amministrativa, vengano stabiliti con decreto del Ministro per le

finanze di concerto con il Ministro per il tesoro. La Regione, premesso

che l'impugnata norma, in mancanza di espressa esclusione, spiega i

suoi effetti anche nel territorio siciliano, si duole del pregiudizio

che ad essa potrebbe derivarne, per l'eventuale accollo di rimborsi di

quote d'imposta che non risultino affluite al bilancio regionale, ed

afferma che tali dannosi riflessi sono la conseguenza delle indicate

violazioni di norme costituzionali.

3. - Le prospettate censure non sono fondate.

Non appare innanzi tutto violato l'art. 21 dello Statuto, là dove

prescrive, all'ultimo comma, che il Presidente della Giunta regionale

partecipi al Consiglio dei Ministri, con rango di Ministro e con voto

deliberativo "nelle materie che interessano la Regione". Non si nega

che l'intervento non vi sia stato in occasione della deliberazione del

testo del citato d.P.R. n. 288 del 1975. Ma va osservato in proposito

che il decreto è stato adottato in progressiva attuazione della

riforma tributaria, secondo quanto previsto dall'art. 17 della legge di

delega 9 ottobre 1971, n. 825; che, nella specie, il rimborso delle

eccedenze dell'IVA è materia che interessa tutta la comunità

nazionale, e solo in quanto in essa incluse, anche le singole regioni;

che, pertanto, nei confronti di norme siffatte, di evidente carattere

generale, non è dato individuare - secondo quanto già affermato dalla

Corte (sentenza n. 34 del 1976) - un interesse di singole regioni,

così giuridicamente differenziato, da render necessaria la

partecipazione dei rispettivi presidenti alle sedute del Consiglio dei

Ministri.

Del pari, non possono ritenersi violati dall'impugnata normativa

gli artt. 36 e 43 dello Statuto siciliano e l'art. 2 delle norme di

attuazione in materia finanziaria (d.P.R. n. 1074 del 1965).

Consolidata giurisprudenza di questa Corte (dalla sentenza n. 9 del

1957 fino alle recenti nn. 71, 81 e 116 del 1973) qualifica la potestà

legislativa della Regione siciliana in materia tributaria, come

potestà non esclusiva, ma concorrente o sussidiaria. Preminente è,

dunque, la esigenza di unitarietà del sistema, in ordine alle

caratteristiche di ciascun tributo, ai cespiti colpiti, alle modalità

di riscossione; al qual fine si richiede, appunto, che siano osservati

(oltre, ovviamente, le leggi costituzionali ed i limiti territoriali) i

limiti derivanti dai principi e dagl'interessi generali, cui

s'informano le leggi dello Stato. Ma se questo è l'ambito assegnato

alla Regione siciliana dalle norme statutarie e di attuazione, non

può, per converso, affermarsi che, in contrasto con queste ultime,

esso risulti vulnerato da norme, come quelle impugnate, che mirano ad

integrare e correggere, sul piano nazionale e con carattere di

generalità, la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto,

migliorando sotto tale profilo l'attuazione della riforma tributaria,

nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dalla

relativa legge di delega. Quest'ultima, infatti, all'art. 5,

concernente l'IVA, prevedeva al n. 10, in tema di rimborsi

dell'imposta, la predisposizione di un congegno atto a snellire la

procedura e a facilitare l'esecuzione. In applicazione di tale norma

furono dettate le disposizioni dell'art. 38 del d.P.R. n. 633 del

1972, e successive modificazioni, le quali, però, si rivelarono ben

presto scarsamente idonee ad assicurare ai contribuenti il tempestivo

recupero di quanto loro spettante, con conseguente grave pregiudizio

non solo per gli operatori economici, ma anche per lo Stato, tenuto a

corrispondere gli interessi a motivo del ritardo nel rimborso. A

siffatti inconvenienti ha inteso porre riparo la normativa impugnata,

nel riflesso che il rimborso al contribuente di somme pagate al titolo

dell'imposta in discorso, non costituisce evento accidentale, come

avviene in genere per ogni altro tributo, ma rappresenta un fenomeno

assolutamente normale, dipendente dal principio stesso su cui si basa

l'imposizione, che colpisce i beni ed i servizi destinati al consumo e

si applica sul valore ad essi aggiunto nelle varie fasi produttive. Ne

consegue che l'imposta dovuta viene ad essere costituita dalla

differenza tra quanto il contribuente è tenuto a pagare sul valore dei

beni ceduti e dei servizi prestati, e quanto di IVA ha pagato per

l'acquisizione dei beni e dei servizi inerenti all'attività economica

espletata; sì che, ogni qual volta tale differenza risulti di segno

negativo, il contribuente viene a trovarsi in posizione creditoria

rispetto al fisco, come di frequente accade per talune categorie di

operatori economici. In buona sostanza, l'effettivo gettito

dell'imposta si concreta in ciò che perviene in via definitiva

all'erario: il decreto n. 288 del 1975 ha perciò previsto che i

rimborsi spettanti ai contribuenti siano eseguiti utilizzando le somme

introitate per l'imposta, ponendo così gli uffici in grado di

provvedervi con sollecitudine. Il precedente congegno, facendo affluire

al bilancio in entrata tutte le somme riscosse e defluire in uscita le

somme erogate per i rimborsi, era la precipua causa dei ritardi per la

insufficienza degli stanziamenti, le cui previsioni si rivelavano quasi

sempre inadeguate. Adesso, invece, il possibile ricorso agli

stanziamenti di bilancio è previsto solo in via eventuale e

sussidiaria, nella ipotesi, cioè, che le somme riscosse siano

insufficienti alla bisogna. Tale il nuovo congegno, che il legislatore

delegato, in adempimento di specifico mandato enunciato nella legge di

delega, ha ritenuto maggiormente atto, sotto il profilo tecnico, a

snellire e facilitare la procedura dei rimborsi, ed ha in conseguenza

introdotto su scala nazionale. Esso non confligge con il combinato

disposto degl'indicati articoli 36 dello Statuto e 2 delle norme di

attuazione, a tenore del quale spettano alla Regione siciliana tutte le

entrate tributarie erariali "riscosse" nell'ambito del suo territorio;

ed invero, il termine usato non può intendersi genericamente riferito

alle somme comunque introitate dai competenti uffici, ma a quelle che

abbiano superato la fase del definitivo accertamento, che logicamente

precede e prepara quella della riscossione nel normale procedimento di

acquisizione dell'entrata. Nella specie, dunque, affluisce in entrata

al bilancio della Regione (e corrispondentemente per il restante

territorio nazionale a quello dello Stato) il gettito effettivo

dell'IVA, depurato, cioè, degl'importi erogati in ragione dei dovuti

rimborsi.

Non si nega che il profondo rinnovamento dell'ordinamento

tributario nazionale, cui è preordinata la riforma, postuli anche il

necessario coordinamento della disciplina delle entrate tributarie

della Regione siciliana. Ma a ciò appunto intende (come ha

sottolineato la Corte nella sentenza n. 298 del 1974) il disposto

dell'art. 12, comma secondo, n. 4, della citata legge di delega n. 825

del 1971, che prevede la determinazione delle norme relative a siffatto

coordinamento da parte della commissione paritetica di cui all'art. 43

dello Statuto; la deliberazione del loro testo definitivo da parte del

Consiglio dei Ministri, con l'intervento del Presidente della Regione,

ai sensi dell'art. 21 dello Statuto; e la successiva emanazione da

parte del Presidente della Repubblica con apposito decreto legislativo.

È questa, dunque, la sede nella quale possono essere valutati gli

inconvenienti che la Regione assume derivare dall'introdotto congegno e

può essere accordata appropriata tutela agl'interessi regionali:

tutela che per essere veramente efficace, conviene sia anche quanto

possibile tempestiva e sollecita.

Infondata si rivela, infine, anche la censura di

incostituzionalità dedotta, in riferimento agli artt. 20 e 36 dello

Statuto, ed all'art. 8 delle citate norme di attuazione, nei confronti

del quinto comma dell'art. 38 del d.P.R. n. 633 del 1972, come

modificato dall'art. 1 del d.P.R. n. 288 del 1975, per aver demandato a

un decreto ministeriale di stabilire le modalità relative

all'esecuzione dei rimborsi, le modalità e i termini relativi alla

dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa, nonché

le modalità relative alla presentazione della contabilità

amministrativa. La Regione assume che in tal guisa viene vulnerata la

sua competenza in materia di riscossione delle proprie entrate, e

vengono obliterate le connesse potestà esecutive ed amministrative.

Ben vero che al potere normativo attribuito alla Regione nella materia

tributaria consegua, con necessario collegamento, la potestà

amministrativa; ma, come è stato precisato dalla Corte nella ricordata

sentenza n. 9 del 1957, negli stessi sensi ed entro gli stessi limiti

dianzi puntualizzati, procedendo così le due attività in parallelo.

Non può, quindi, ritenersi che l'impugnata norma, con il soddisfare

alla preminente esigenza di unitarietà del sistema, anche per ciò che

ha riguardo alle modalità di riscossione, versamento e

contabilizzazione, abbia con ciò stesso violato i richiamati precetti

statutari, o siasi posta in conflitto con l'invocato art. 8 delle norme

di attuazione. Quest'ultima disposizione, in particolare, abilita la

Regione ad avvalersi degli uffici periferici dell'Amministrazione

statale per l'esercizio delle funzioni esecutive ed amministrative ad

essa spettanti ai sensi dell'art. 20 dello Statuto; ma non v'ha dubbio,

come la Corte ha più volte riconosciuto, e più specificamente con la

sentenza n. 120 del 1966, che tali uffici - fino a quando non sarà

diversamente stabilito - strutturalmente continuino a far parte

dell'organizzazione dello Stato, che questo possa disporne, e possa,

dunque, accomunarli agli altri consimili uffici del territorio

nazionale, destinatari di direttive di carattere generale e di norme

regolamentari, al fine di attuare in concreto la riforma

dell'ordinamento tributario nazionale.

4. - Dalla infondatezza delle censure d'incostituzionalità mosse

dalla Regione siciliana ai commi quarto e quinto dell'articolo 38 del

d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo sostituito dall'art. 1 del d.P.R. n.

288 del 1975, consegue la infondatezza del ricorso, con il quale la

stessa Regione ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti

dello Stato in ordine al decreto 23 luglio 1975, emesso dal Ministro

per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro. Tale decreto,

la cui emanazione era prevista dal comma quinto del citato art. 38,

regola, come si è dianzi precisato, le modalità di applicazione delle

nuove norme dettate nella materia dei rimborsi IVA. Secondo la Regione,

con l'atto impugnato lo Stato non ha tenuto conto anche in sede

esecutiva della peculiare posizione costituzionale ad essa spettante, e

ne ha invaso l'ambito di competenza, quale segnato dalle norme poste a

riferimento dal precedente ricorso, le cui dedotte censure vengono in

questa sede confermate e reiterate. Peraltro, una volta riconosciuto

che le norme poste a base dell'impugnato decreto sono immuni dai

pretesi vizi di incostituzionalità, che nella materia de qua la

potestà legislativa della Regione ha carattere concorrente o

sussidiario e che le connesse potestà esecutive ed amministrative

vanno esercitate negli stessi sensi ed entro gli stessi limiti,

egualmente infondate si rivelano le doglianze mosse con il ricorso per

regolamento di competenza. Le sfavorevoli conseguenze che in concreto,

secondo l'assunto della Regione, già sarebbero derivate o potrebbero

in futuro derivare per il suo bilancio, potranno essere apprezzate in

sede di apprestamento della normativa di coordinamento, prevista dalla

legge di delega con l'art. 12 innanzi richiamato.

5. - Come accennato nella esposizione in fatto, l'Assessore per le

finanze della Regione siciliana, con decreto 29 agosto 1975

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 42 del

successivo 27 settembre) ha dal canto suo dettato "modalità per

l'esecuzione dei rimborsi IVA nell'ambito del territorio della Regione

siciliana". Il decreto assessoriale dispone che, fino a quando la

materia non sarà puntualmente e definitivamente disciplinata in sede

di norme di coordinamento, il decreto ministeriale 23 luglio 1975 non

si applichi nell'ambito del territorio della Regione siciliana,

facendosi quindi obbligo agli uffici IVA della Sicilia di continuare a

versare le somme riscosse a titolo d'imposta sul valore aggiunto, in

conto entrata della Regione (art. 1), e di continuare a provvedere ai

rimborsi d'imposta, utilizzando le somme che all'uopo verranno

accreditate sui normali stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato

o di quello della Regione, a seconda dell'Ente al cui erario sono

affluite le quote d'imposta ammesse a rimborso, salvo conferma da parte

del Ministero delle finanze della determinazione di provvedere, in

linea provvisoria, agli accreditamenti in parola a carico del bilancio

statale (art. 2). Di tale decreto assessoriale il Presidente del

Consiglio dei Ministri, con il suo ricorso, ha chiesto l'annullamento,

deducendo invasione della sfera di competenza propria dello Stato.

Il ricorso è fondato.

In coerenza con i principi richiamati e con le statuizioni adottate

in precedenti occasioni, in cui lo Stato aveva ritenuto di poter

disapplicare atti promananti da Regioni (sentenze n. 207 del 1971 e n.

184 del 1972), nel caso in esame va dichiarato che non spetta alla

Regione siciliana la potestà di disapplicare - come ha fatto con

l'impugnato decreto assessoriale - il decreto ministeriale 23 luglio

1975. L'ordinamento costituzionale demanda appunto a questa Corte di

giudicare sui conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni (art.

134 Cost.); di dichiarare a chi spettino le attribuzioni in

contestazione, e di annullare gli atti viziati da incompetenza (artt.

38 e 41 legge 11 marzo 1953, n. 87); di sospendere per gravi ragioni,

in pendenza del giudizio, l'esecuzione degli atti che hanno dato luogo

al conflitto (art. 40 stessa legge). Nei confronti dell'atto statale

ritenuto invasivo della sua competenza la Regione aveva dunque lo

strumento idoneo per far valere le proprie doglianze e per ottenerne la

rimozione; e di tale strumento in concreto si è avvalsa con il ricorso

proposto a questa Corte.

Ma, contemporaneamente all'esperimento del ricorso e senza nemmeno

attenderne l'esito, la Regione, adducendo come esplicitamente si

desume dal preambolo del decreto assessoriale - che l'atto dello Stato

si appalesava illegittimo e lesivo delle spettanze, delle competenze e

delle potestà regionali costituzionalmente assistite, ha ritenuto di

poter "rimuovere dette turbative e ripristinare il preesistente

regime", facendo leva sugli stessi argomenti e sugli stessi parametri

posti a base del suo ricorso. In certo senso, si è fatta giustizia da

sé, non considerando, come avrebbe dovuto, che a questa Corte il

sistema instaurato dalla Costituzione attribuisce sui conflitti di

attribuzione competenza esclusiva, con pienezza di effetti della

decisione; ed ha, quindi, violato il richiamato art. 134 della

Costituzione.

Né può essere accolta l'eccezione d'inammissibilità del ricorso

proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che la difesa della

Regione ha sollevato, adducendo la mancata indicazione delle

disposizioni costituzionali che si ritengono violate (art. 39, u.c.,

legge n. 87 del 1953); atteso che, pur se il ricorso non contiene

espressa menzione di tale norma, non può sorgere dubbio sulla sua

individuazione, in virtù dell'esplicito riferimento che in esso vien

fatto alle richiamate sentenze di questa Corte, che della norma stessa

han fatto applicazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 del d.P.R. 2 luglio 1975, n. 288 ("disposizioni integrative

e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente

istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive

modificazioni"), sollevata, in riferimento agli artt. 20, 21, 36 e 43

dello Statuto della Regione siciliana, approvato con r.d.lg.vo 15

maggio 1946, n. 455, ed agli artt. 2 ed 8 delle Norme di attuazione

dello stesso Statuto in materia finanziaria, emanate con d.P.R. 26

luglio 1965, n. 1074, dal Presidente della Giunta regionale siciliana

con il ricorso in epigrafe;

b) dichiara che spetta allo Stato il potere di emanare il decreto

23 luglio 1975, emesso dal Ministro per le finanze, di concerto con il

Ministro per il tesoro, avente ad oggetto "modalità per l'esecuzione

delle disposizioni dell'art. 38, comma quinto, del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 633, e successive modificazioni";

c) dichiara che non spetta alla Regione siciliana il potere di

disapplicare il decreto 23 luglio 1975, di cui sub b), e, pertanto,

annulla il decreto 29 agosto 1975, emesso dall'Assessore per le finanze

della Regione siciliana, avente ad oggetto "modalità per l'esecuzione

dei rimborsi IVA nell'ambito del territorio della Regione siciliana".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:166 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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