Art. 43 d.P.R. 633/1972
Articolo abrogato dal d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Abrogato dal 1 aprile 1998
Articolo abrogato dal d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Abrogato dal 1 aprile 1998
5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
La intervenuta modifica con effetto retroattivo - con d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, modificato dal d.P.R. 31 marzo 1979, n.94 - del regime e delle ipotesi di conciliazione amministrativa in materia di violazione della normativa sull' I.V.A., rende necessaria la restituzione degli atti al giudice a quo al fine del riesame della rilevanza della questione sollevata alla luce delle sopravvenute innovazioni normative. (Questioni di legittimita` costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 76, 77 Cost.: a) degli artt. 43, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e 7, secondo comma, d.l. 23 dicembre 1976, n. 852 convertito, con modificazioni, con L. 21 febbraio 1977, n. 31, nella parte in cui non distinguono, ai fini dell'applicazione della pena pecuniaria, il caso della definitiva omissione della dichiarazione da quello, meno grave, dell'omessa dichiarazione seguita da spontaneo, ancorche` tardivo adempimento; b) dell'art. 58, quarto comma, del citato d.P.R. n. 633 del 1972, nella parte in cui non consente al contribuente che presenti in ritardo la dichiarazione di evitare la pena pecuniaria versando all'Ufficio dell'imposte una somma pari ad un sesto del massimo della pena stessa, come invece e` previsto per il contribuente che abbia del tutto omesso la dichiarazione, la cui violazione sia stata accertata ex art. 52 dello stesso d.P.R. a seguito di accessi, ispezioni o verifiche).
Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 43 d.P.R. 633/1972
Con l'assegnare al legislatore delegato il compito di adeguare la disciplina delle sanzioni tributarie già esistenti, e predeterminate dalla legge, alle riforme che la stessa legge-delega prevedeva, il legislatore delegante ha circoscritto la discrezionalità governativa alla sola scelta dei precetti da sanzionare e delle sanzioni da adottare, con l'ulteriore, espresso limite della necessità di commisurare e graduare queste ultime alla entità delle violazioni (e ciò nella prospettiva di un perfezionamento del sistema sanzionatorio). Sicché, considerato in modo non avulso dal complesso del sistema - ed in riguardo soltanto alle sanzioni amministrative (dai limiti di rilevanza della questione essendo esclusa ogni considerazione concernente quelle penali) - l'art. 10, n. 11, della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825, appare conforme all'art. 76 della Costituzione. (Infondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost., della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma secondo, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e 43 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sotto il profilo che la delega al Governo in materia di sanzioni per la violazione di obblighi tributari non avrebbe riguardato "oggetti definiti" ne' fissato alcun principio e criterio direttivo, in via derivata assumendosi altresì illegittima la disciplina delle sanzioni per le violazioni di obblighi connessi alla dichiarazione I.V.A.).
Art. 76 cost. · Art. 10 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria · Art. 43 d.P.R. 633/1972
Vanno restituiti ai giudici a quibus gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 43, primo comma, e 58, quarto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 43 Cost., sotto il profilo che le norme denunciate determinerebbero una ingiustificata disparità di trattamento col prevedere la stessa sanzione sia per chi definitivamente omette la dichiarazione sia per chi la presenti con ritardo, in quanto è sopravvenuto il d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 che ha modificato le norme denunciate nei sensi auspicati dall'ordinanza di rimessione.
Art. 27 cost. · Art. 102 cost. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 41, comma secondo, 43, commi secondo e quinto, 58, comma quarto, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui - in asserito contrasto con l'art. 3, comma primo, Cost. - non prevedono che il contribuente possa avvalersi della definizione in via breve anche fuori dei casi in cui le violazioni siano state constatate in occasione degli accertamenti di cui all'art. 52 dello stesso d.P.R. n. 633/1972, postoché gli artt. 1 e 3, quarto comma, del sopravvenuto d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 4, hanno interamente mutato il testo del denunziato art. 58, comma quarto, con effetto retroattivo, modificando il regime e le ipotesi di conciliazione amministrativa in materia di violazioni della normativa sull'I.V.A., per la qual ragione si rende necessario che i giudici di provenienza riesaminino la rilevanza delle proposte questioni, tenendo conto della suddetta nuova normativa. - O. n. 22/1979.
Art. 3 cost. · Art. 41 d.P.R. 633/1972 · Art. 43 d.P.R. 633/1972 · Art. 58 d.P.R. 633/1972
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 43, primo e quarto comma, 48 e 58, primo e quarto comma, nonché dell'intero titolo III del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - sollevate in riferimento a varie norme della Costituzione -, allegandosi la illegittimità costituzionale della limitazione della possibilità di conciliazione amministrativa in materia di violazioni della normativa sull'IVA, attraverso il versamento di una somma pari ad un sesto della pena pecuniaria massima, alle sole violazioni contestate in occasione di accessi, verifiche ed indagini eseguite ai sensi dell'art. 52 del detto decreto. Il sopravvenuto d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, ha abrogato il denunciato art. 58, quarto comma, con effetto retroattivo dalla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 633/1972, sostituendolo con un nuovo testo, totalmente diverso dal precedente, ed ha inoltre sostituito con l'art. 1 le impugnate disposizioni di cui agli artt. 43 e 48 del medesimo d.P.R. n. 633/1972, per cui si rende necessario riesaminare la rilevanza delle proposte questioni tenendo conto di tale nuova normativa. - O. n. 129/1979.
Art. 58 d.P.R. 633/1972 · Art. 43 d.P.R. 633/1972 · Art. 48 d.P.R. 633/1972
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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5 versioni dal 1972
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1982 al 1 aprile 1998. 272 parole tolte, 7 parole aggiunte.
tolto: Chi non presenta la dichiarazione annuale e' punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta dovuta per l'anno solare o per il piu' breve periodo in relazione al quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore di oltre un decimo a quella dovuta, ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante, si applica la pena pecuniaria da una a due volte la differenza. L'omissione della dichiarazione e la presentazione di essa con indicazioni inesatte sono punite, indipendentemente da quanto stabilito nei precedenti commi, con la pena pecuniaria da centomila a cinquecentomila lire. COMMA SOPPRESSOaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.tolto: P.R. 30 DICEMBRE 1980 aggiunto: LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. tolto: 897. Chi non presenta una delle dichiarazioni previste nel primo e nel terzo comma dell'art. 35 o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'identificazione del contribuente e' punito con la pena pecuniaria da lire duecentomila a un milione. La stessa pena si applica a chi presenta la dichiarazione senza le indicazioni di cui al n. 4) dello stesso articolo o con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'individuazione del luogo o dei luoghi in cui e' esercitata l'attivita' o in cui sono tenuti e conservati i libri, registri, scritture e documenti. Chi non esegue con le modalita' e nei termini prescritti la liquidazione di cui agli articoli 27 e 33 e' punito con la pena pecuniaria da lire cinquantamila a cinquecentomila. Per l'omessa o inesatta indicazione del numero di partita nelle dichiarazioni e negli altri documenti di cui all'art. 35 si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila a un milione. aggiunto: 471
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art43 · fonte del testo
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