Art. 41 d.P.R. 633/1972
Articolo abrogato dal d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Abrogato dal 1 aprile 1998
Articolo abrogato dal d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Abrogato dal 1 aprile 1998
4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Secondo costante giurisprudenza costituzionale e ordinaria, l'obbligazione solidale tributaria non si differenzia da quella comune, con la conseguenza che, in base ai principi civilistici, l'accertamento non notificato all'obbligato solidale non determina nei suoi confronti alcuna preclusione: tale soggetto puo` quindi far valere le proprie ragioni nel procedimento tributario (che gli e` consentito intentare allorquando gli sara` notificato l'atto relativo alla sanzione) e il suo ricorso puo` investire sia la sanzione irrogata sia i presupposti di fatto in base ai quali la sanzione stessa e` stata applicata. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 41, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo vigente anteriormente alla modifiche apportate dal d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, censurato - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - in quanto non sarebbe consentito al cessionario del bene o al committente del servizio, obbligati in solido con l'autore del reato di omessa fatturazione in materia di I.V.A., di ricorrere, al fine di contestare l'esattezza dell'accertamento e gli stessi elementi costitutivi dell'infrazione addebitata al cedente). - cfr. S.n. 348/1987.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 41 d.P.R. 633/1972
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 41 e seguenti del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Verona con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo de…
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.
Spetta al giudice a quo - cui vanno a tal fine restituiti gli atti - accertare la persistente rilevanza della questione di legittimità costituzionale, alla stregua della normativa sopravvenuta posteriormente all'ordinanza di rimessione. (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo comma e secondo comma, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e degli artt. 41-50 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77, comma primo, Cost., per non sufficiente e idonea determinazione dei principi e criteri direttivi. Ciò perché il giudice di merito era stato chiamato a decidere dell'applicazione o meno delle sanzioni amministrative previste nel titolo terzo del d.P.R. 633 del 1972, per violazioni delle disposizioni sull'I.V.A. commesse negli anni 1973, 1974 e 1975; ma successivamente all'ordinanza di rimessione sono stati emanati due provvedimenti di sanatoria, cioe` la legge 22 dicembre 1980, n. 882 e il decreto legge 10 luglio 1982, n. 429 conv. in l. 7 agosto 1982, n. 516, con i quali i contribuenti che siano incorsi in violazioni della normativa I.V.A. sono ammessi, allorché non sia intervenuto accertamento definitivo, a presentare dichiarazione integrativa, e quando questa corrisponda al dovuto le sanzioni amministrative e gli interessi di mora non trovano applicazione. Pertanto, essendo in discussione non il debito d'imposta, ma l'applicazione delle sanzioni per il suo mancato versamento, e potendo l'autore delle infrazioni, in virtù della normativa sopravvenuta, sottrarsi, pendente il giudizio, alle previste sanzioni contro le quali aveva fatto ricorso, spetta al giudice a quo accertare se la questione sollevata sia tuttora rilevante).
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 41, comma secondo, 43, commi secondo e quinto, 58, comma quarto, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui - in asserito contrasto con l'art. 3, comma primo, Cost. - non prevedono che il contribuente possa avvalersi della definizione in via breve anche fuori dei casi in cui le violazioni siano state constatate in occasione degli accertamenti di cui all'art. 52 dello stesso d.P.R. n. 633/1972, postoché gli artt. 1 e 3, quarto comma, del sopravvenuto d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 4, hanno interamente mutato il testo del denunziato art. 58, comma quarto, con effetto retroattivo, modificando il regime e le ipotesi di conciliazione amministrativa in materia di violazioni della normativa sull'I.V.A., per la qual ragione si rende necessario che i giudici di provenienza riesaminino la rilevanza delle proposte questioni, tenendo conto della suddetta nuova normativa. - O. n. 22/1979.
Art. 3 cost. · Art. 41 d.P.R. 633/1972 · Art. 43 d.P.R. 633/1972 · Art. 58 d.P.R. 633/1972
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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6 versioni dal 1972
Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 1994 al 1 aprile 1998. 429 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Chi effettua operazioni imponibili senza emettere la fattura, essendo obbligato ad emetterla, e' punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta relativa all'operazione, calcolata secondo le disposizioni del titolo primo. Alla stessa sanzione e' soggetto chi emette la fattura senza l'indicazione dell'imposta o indicando una imposta inferiore, nel quale ultimo caso la pena pecuniaria e' commisurata all'imposta indicata in meno. Chi effettua operazioni non imponibili o esenti senza emettere la fattura, essendo obbligato ad emetterla, o indicando nella fattura corrispettivi inferiori a quelli reali, e' punito con la pena pecuniaria da cinquantamila a duecentomila lire. Se la fattura emessa non contiene le indicazioni prescritte dall'art. 21, n. 1), o contiene indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire la identificazione delle parti, si applica la pena pecuniaria da centomila a cinquecentomila lire, salvo che le irregolarita' siano imputabili esclusivamente al cessionario del bene o al committente del servizio. Per la violazione degli obblighi di fatturazione previsti dagli articoli 17, terzo comma, e 34, terzo comma, si applicano le pene pecuniarie di cui ai commi precedenti, fermo rimanendo l'obbligo del pagamento dell'imposta. Tuttavia, qualora la violazione degli obblighi previsti al quarto comma non comporti variazioni nelle risultanze delle liquidazioni periodiche o in sede di dichiarazione annuale, si applicano esclusivamente le sanzioni previste all'articolo 47, primo comma, n. 3), e non e' dovuto pagamento d'imposta. Il cessionario o committente che nell'esercizio di imprese, arti o professioni abbia acquistato beni o servizi senza emissione della fattura o con emissione di fattura irregolare da parte del soggetto obbligato ad emetterla, e' tenuto a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalita':
tolto: a) se non ha ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione deve presentare all'ufficio competente nei suoi confronti, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 21 e deve contemporaneamente versare la relativa imposta;
tolto: b) se ha ricevuto una fattura irregolare deve presentare all'ufficio competente nei suoi confronti, entro il quindicesimo giorno successivo a quello in cui ha registrato la fattura stessa, un documento integrativo, in duplice esemplare, contenente tutte le indicazioni prescritte dall'articolo 21 e deve contemporaneamente versare la maggior imposta eventualmente dovuta. Un esemplare del documento, con l'attestazione dell'avvenuto pagamento o della intervenuta regolarizzazione, e' restituito dall'ufficio all'interessato che deve annotarlo a norma dell'articolo 25. In caso di mancata regolarizzazione si applicano al cessionario o committente le pene pecuniarie previste dai primi tre commi, oltre al pagamento della imposta, salvo che la fattura risulti emessa. Le presunzioni di cui all'art. 53 valgono anche agli effetti del presente articolo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art41 · fonte del testo
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