La intervenuta modifica con effetto retroattivo - con d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, modificato dal d.P.R. 31 marzo 1979, n.94 - del regime e delle ipotesi di conciliazione amministrativa in materia di violazione della normativa sull' I.V.A., rende necessaria la restituzione degli atti al giudice a quo al fine del riesame della rilevanza della questione sollevata alla luce delle sopravvenute innovazioni normative. (Questioni di legittimita` costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 76, 77 Cost.: a) degli artt. 43, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e 7, secondo comma, d.l. 23 dicembre 1976, n. 852 convertito, con modificazioni, con L. 21 febbraio 1977, n. 31, nella parte in cui non distinguono, ai fini dell'applicazione della pena pecuniaria, il caso della definitiva omissione della dichiarazione da quello, meno grave, dell'omessa dichiarazione seguita da spontaneo, ancorche` tardivo adempimento; b) dell'art. 58, quarto comma, del citato d.P.R. n. 633 del 1972, nella parte in cui non consente al contribuente che presenti in ritardo la dichiarazione di evitare la pena pecuniaria versando all'Ufficio dell'imposte una somma pari ad un sesto del massimo della pena stessa, come invece e` previsto per il contribuente che abbia del tutto omesso la dichiarazione, la cui violazione sia stata accertata ex art. 52 dello stesso d.P.R. a seguito di accessi, ispezioni o verifiche).
Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 43 d.P.R. 633/1972