Corte costituzionale

Ordinanza n. 13/1976

Altra decisione · depositata il 15/01/1976 · relatore Antonino de Stefano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulla domanda di sospensione dell'esecuzione del decreto 23 luglio

1975, emanato dal Ministro per le finanze di concerto con il Ministro

per il tesoro, avente per oggetto "Modalità per l'esecuzione delle

disposizioni dell'art. 38, comma quinto, del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni",

che ha determinato il conflitto di attribuzione sollevato, per la

Regione siciliana, dal Presidente della Giunta regionale, con ricorso

notificato il 15 settembre 1975, depositato il 18 successivo ed

iscritto al n. 30 del registro conflitti 1975.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1975 il Giudice

relatore Antonino De Stefano;

uditi l'avv. Guido Aula, per la Regione siciliana, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Giuseppe Gozzi, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Ritenuto che la Regione siciliana, con il ricorso di cui in

epigrafe, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello

Stato, chiedendo l'annullamento, previa sospensione della esecuzione,

del decreto 23 luglio 1975 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 197 del successivo 25 luglio), emesso dal Ministro per le

finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, con il quale sono

state dettate, in materia di rimborso delle eccedenze dell'imposta sul

valore aggiunto, "modalità per l'esecuzione delle disposizioni

dell'art. 38, comma quinto del decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni";

che in tale ricorso la Regione siciliana - nel confermare e

reiterare le censure d'incostituzionalità svolte in altro precedente

ricorso del 7 agosto 1975 (iscritto al n. 20 del registro ricorsi

1975), con cui essa Regione ha sollevato in via principale questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto del Presidente

della Repubblica 2 luglio 1975, n. 288, contenente modifica della

disciplina del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, di cui

all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, e successive modificazioni, per contrasto con gli artt.

20, 21, 36 e 43 dello Statuto della Regione siciliana e con gli artt. 2

e 8 delle relative norme di attuazione in materia finanziaria, emanate

con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 -

precisa che il decreto ministeriale 23 luglio 1975, del quale chiede

l'annullamento, può anche considerarsi non collegato da un nesso di

necessaria conseguenzialità all'impugnato decreto legislativo 2 luglio

1975, n. 288, poiché, in sede esecutiva, il Governo avrebbe dovuto

tener presente la speciale posizione costituzionale della Regione

siciliana e confermare, sia pure in via provvisoria, in attesa delle

norme di coordinamento, l'originaria disciplina in materia di rimborso

dell'imposta sul valore aggiunto, e sottolinea che l'applicazione del

suddetto decreto ministeriale cancellerebbe, quasi del tutto, la voce

di entrata del bilancio regionale relativa all'imposta sul valore

aggiunto, determinando ripercussioni molto gravi nei riguardi della

finanza regionale;

che in conseguenza la Regione siciliana chiede sia anzitutto

sospesa l'esecuzione di tale decreto ministeriale, facendo presente

che, ove essa venisse accordata, continuerrebbero ad essere applicate

nel suo territorio le intese intervenute e concretatesi nella nota del

Ministero delle finanze n. 109691 dell'11 novembre 1974; intese delle

quali il Ministero anzidetto aveva previsto la durata fino a quando la

materia non sarebbe stata disciplinata da apposite norme, e che

riconoscevano l'opportunità di far gravare sul bilancio dello Stato i

rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto richiesti in Sicilia;

che resiste la Presidenza del Consiglio dei ministri, il patrocinio

della quale - nel richiamare espressamente le argomentazioni svolte per

contrastare l'impugnativa riguardante l'art. 1 del decreto del

Presidente della Repubblica 2 luglio 1975, n. 288 - osserva che i

problemi prospettati dalla ricorrente potranno trovare soluzione in

sede di elaborazione delle norme di coordinamento della disciplina

delle entrate tributarie della Regione siciliana, previste dall'art.

12, comma secondo, n. 4, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, di delega

legislativa al Governo per la riforma tributaria; che le doglianze

della Regione si limitano a prospettare inconvenienti, fondandosi su

ipotesi di "possibilità" che vengano accollati al bilancio regionale

rimborsi su quote di imposta non affluite a tale bilancio, senza però

denunciare alcuna concreta censura; infine, che non ricorrono i

presupposti per far luogo alla sospensione della esecuzione del decreto

ministeriale 23 luglio 1975, mancando qualunque ipotizzabile contrasto

con il pubblico interesse, derivante dall'esecuzione dell'atto

impugnato, mentre, invece, tale sospensione comporterebbe gravi

inconvenienti per gli operatori siciliani;

che, nelle more del presente giudizio, l'Assessore per le finanze

della Regione siciliana, con suo decreto 29 agosto 1975 (pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 42 del successivo

27 settembre), ha disposto che, fino a quando la materia non sarà

puntualmente e definitivamente disciplinata in sede di norme di

coordinamento di cui allo art. 12, n. 4, della legge delega per la

riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825, il decreto ministeriale 23

luglio 1975 non si applichi nell'ambito del territorio della Regione

siciliana, facendosi quindi obbligo agli uffici I.V.A. della Sicilia di

continuare a versare le somme riscosse a titolo d'imposta sul valore

aggiunto, in conto entrata della Regione (art. 1), e di continuare a

provvedere ai rimborsi d'imposta, utilizzando le somme che all'uopo

verranno accreditate sui normali stanziamenti di spesa del bilancio

dello Stato o di quello della Regione, a seconda dell'Ente al cui

erario sono affluite le quote d'imposta ammesse a rimborso, salvo

conferma da parte del Ministero delle finanze della determinazione, di

cui alla nota n. 109691 dell'11 novembre 1974, di provvedere, in linea

provvisoria, agli accreditamenti in parola a carico del bilancio

statale (art. 2).

Considerato che, in disparte ogni altra valutazione, non

sussistono, allo stato, per effetto della disposta disapplicazione

dell'impugnato provvedimento nell'ambito del territorio della Regione

siciliana, le gravi ragioni che, ai sensi dell'art. 40 della legge 11

marzo 1953, n. 87, e dell'art. 28 delle Norme integrative del 16 marzo

1956 per i giudizi avanti alla Corte costituzionale, possano

giustificare la sospensione della sua esecuzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinge la domanda di sospensione dell'esecuzione del decreto 23

luglio 1975, emanato dal Ministro per le finanze di concerto con il

Ministro per il tesoro, proposta dalla Regione siciliana con il ricorso

di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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