Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 1986 al 1 luglio 1998. 247 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: La Commissione nazionale per le societa' e la borsa, d'intesa con la Banca d'Italia, determina, con proprio regolamento, le categorie di soggetti e i valori mobiliari di cui all'articolo 2, nonche' i casi, i modelli e le modalita' di rilascio e di ritiro delle certificazioni di cui all'articolo 3 e detta le altre disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge, tenendo conto in particolare dell'esigenza di assicurare trasparenza al sistema. I relativi provvedimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Lo statuto della "Monte Titoli S.p.a." e il regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali sono approvati dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, d'intesa con la Banca d'Italia, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il regolamento comprende le tariffe che devono essere determinate in misura aderente ai costi dei servizi prestati ai depositari. I provvedimenti di approvazione sono adottati entro quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Nell'attivita' di custodia e di amministrazione accentrata la "Monte Titoli S.p.a." e' responsabile per le perdite ed i danni derivanti da dolo o colpa: il depositario risponde in solido, salvo il diritto di regresso nei rapporti interni. La regolamentazione di cui al comma 1 determina le garanzie che i depositari e la "Monte Titoli S.p.a." devono prestare per il risarcimento dovuto ai depositanti; determina altresi' modalita' e condizioni delle garanzie, anche diverse da quelle assicurative, per la copertura dei danni derivanti da fatti non imputabili alla "Monte Titoli S.p.a.".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.Lgs. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 3) che "Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 80, commi 4, 5 e 6, e comunque fino al completamento della vendita prevista dall'articolo 204, comma 1, si applicano gli articoli 1, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 19 giugno 1986, n. 289.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1986-06-19;289~art10 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari