Articolo abrogato dal d.lgs. 3 agosto 2017, n. 129.
Abrogato dal 3 gennaio 2018
Articolo abrogato dal d.lgs. 3 agosto 2017, n. 129.
Abrogato dal 3 gennaio 2018
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7 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 2015 al 3 gennaio 2018. 281 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La Banca d'Italia e la CONSOB possono, nell'ambito delle rispettive competenze e in armonia con le disposizioni comunitarie, effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati. La Consob puo' richiedere al soggetto incaricato della revisione legale dei conti di procedere a verifiche ispettive. Le relative spese, la cui congruita' e' valutata dalla Consob, sono poste a carico del soggetto ispezionato. La Banca d'Italia e la Consob possono effettuare ispezioni, richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari anche presso coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale. Ciascuna autorita' comunica le ispezioni disposte all'altra autorita', la quale puo' chiedere accertamenti su profili di propria competenza. La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere alle autorita' competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso succursali di SIM, di SGR e di banche stabilite sul territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalita' per le verifiche. Le autorita' competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia e la CONSOB, possono ispezionare, anche tramite loro incaricati, le succursali di imprese di investimento, di banche comunitarie e di societa' di gestione UE e di GEFIA UE dalle stesse autorizzate, stabilite nel territorio della Repubblica. Se le autorita' di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, procedono direttamente agli accertamenti ovvero concordano altre modalita' per le verifiche. La Banca d'Italia e la CONSOB possono concordare, nell'ambito delle rispettive competenze, con le autorita' competenti degli Stati extracomunitari modalita' per l'ispezione di succursali di imprese di investimento e di banche insediate nei rispettivi territori.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129
Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art10 · fonte del testo
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