Art. 213 — Conversione del fallimento in liquidazione coatta amministrativa

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le procedure di fallimento degli intermediari previsti dall'articolo 107 del T.U. bancario, per i quali ricorrano i presupposti indicati nel comma 6 del medesimo articolo e non sia stata dichiarata l'esecutivita' dello stato passivo, sono convertite in procedure di liquidazione coatta amministrativa. Fermo restando l'accertamento dello stato di insolvenza gia' dichiarato, il tribunale, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la societa' e' soggetta alla procedura di liquidazione coatta e ordina la trasmissione degli atti al (( Ministero dell'economia e delle finanze)), per l'emanazione del relativo decreto, e alla Banca d'Italia. Gli organi del cessato fallimento e quelli della liquidazione coatta provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicita' stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.

Testo vigente dal 29 febbraio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 febbraio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1998 al 29 febbraio 2004. 8 parole tolte, 4 parole aggiunte.

… soggetta alla procedura di liquidazione coatta e ordina la trasmissione degli atti al Ministero tolto: del tesoro, del bilancio e della programmazione economica aggiunto: dell'economia e delle finanze, per l'emanazione del relativo decreto, e alla Banca d'Italia. Gli organi del cessato …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art213 · fonte del testo

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